Zuffa tra cani in via degli Oleandri


Donna ferita sulla mano e sul viso.

Brutto episodio nei giorni scorsi nell'area cani di via degli Oleandri a Montorio. L'arrivo nel recinto di due cani accompagnati dal padrone ha creato scompiglio. La situazione è degenerata e uno dei due quadrupedi appena arrivati si è azzuffato con uno dei presenti. I proprietari sono prontamente intervenuti per dividere gli animali ma nell'azione una signora è stata azzannata sulla mano e ferita al viso. Nella concitazione del momento il signore è uscito dall'area con i due cani e si è allontanato. La donna è stata costretta a rivolgersi al pronto soccorso per la medicazione delle ferite riportando più punti di sutura e una prognosi di 10 giorni. La signora ferita, non senza difficoltà e grazie all'aiuto dei social network (in particolare il gruppo "Montorio Veronese Sicuro" in Facebook), solo nei giorni successivi, è riuscita ad individuare il proprietario dei cani e a mettersi in contatto per effettuare le corrette verifiche e valutare la richiesta di risarcimento danni.

Fonte Informazioni: Facebook


Ricordiamo che la responsabilità per danni cagionati da animali è disciplinata dall'art. 2052 cod. civ., che così recita: "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito" .


Riportiamo di seguito un estratto dal Regolamento del Comune di Verona.

Regolamento per la Tutela degli Animali Comunale  (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 15 luglio 2010)

Art. 12 Cani e strutture di ricovero

[…]

2 – E’ fatto obbligo al proprietario o altro detentore di cani, di provvedere entro i termini di legge all’iscrizione dell’animale all’anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS 20 o da Medici Veterinari liberi professionisti autorizzati.

3 – E’ vietato l’utilizzo di collari a strangolo e a semistrangolo (ad esclusione dei servizi di accalappiamento cani e ad esclusione dei cani di grossa taglia) ed è sconsigliabile l’utilizzo di guinzagli a scorrimento (cioè estensibili) in quanto questi ultimi, per la loro tipologia, non consentono la certezza del controllo da parte del detentore.

4 – I cani muniti di guinzaglio, con lunghezza massima di m. 1,50 (e museruola, nei casi previsti), accompagnati dai loro proprietari o detentori, hanno libero accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, a eccezione delle aree verdi debitamente recintate e attrezzate per il gioco dei bambini, delle aree dedicate allo sport, delle aree verdi di particolare interesse per la presenza di animali selvatici e di tutte le altre aree individuate con apposito provvedimento. In questi casi sarà cura del Comune esporre un segnale di divieto. Nei giardini, negli orti, nelle aie e in altri luoghi aperti di proprietà privata, nei quali non sia impedito l’accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. I cani potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l’accesso a luoghi analoghi di proprietà privata sia chiuso e provvisto di cartello con l’indicazione “Attenti al cane”.

Possono essere inoltre tenuti senza guinzaglio e museruola:

– i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;

– i cani da pastore quando accompagnino il gregge;

– i cani delle forze di polizia durante l’impiego per fini d’istituto.

4 bis – I proprietari o i conduttori dei cani devono avere sempre con sé idonea museruola da applicare all’animale in caso di necessità ovvero su richiesta degli organi di controllo competenti.

5 – Il Comune di Verona ha individuato e contraddistinto con appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani (Aree Cani), dotati delle opportune attrezzature; in tali spazi i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e senza museruola, sotto il vigile e costante controllo degli accompagnatori, che ne sono responsabili.

6 – Ogni detentore di cane può servirsi liberamente delle Aree Cani, indipendentemente dalla taglia del cane e dal luogo della sua residenza.

7 – Chi accompagna il cane all’interno delle Aree Cani ha l’obbligo di rimuovere le deiezioni e di depositarle negli appositi contenitori. Tale obbligo sussiste su tutte le aree pubbliche o comunque aperte al pubblico.

8 – Nelle Aree Cani, qualora si verificassero delle incompatibilità tra cani, o un cane si rivelasse particolarmente aggressivo nei confronti degli altri cani, può essere necessario l’uso della museruola e l’eventuale allontanamento, per salvaguardare la libera fruizione da parte di tutti.

9 – Il cane, al seguito del proprietario o detentore a qualsiasi titolo, può accedere nei modi consentiti dal presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici e agli uffici aperti al pubblico, avendo cura che non sporchi e che non crei disturbo o danno:

a) chi conduce cani negli esercizi e negli uffici pubblici, deve farlo usando il guinzaglio e la museruola; tale norma non si applica ai cani per ciechi.

b) agli esercizi pubblici, commerciali e ai locali aperti al pubblico viene concessa la facoltà di rifiutare l’entrata ai cani, purché espongano all’ingresso e in modo visibile il logo indicante il divieto;

c) nel caso i cani vengano lasciati fuori dall'esercizio pubblico, dovranno essere muniti di museruola e saldamente legati per evitarne la fuga.

10 – La custodia a catena di un animale deve essere di norma una situazione provvisoria e transitoria: è consentita la detenzione di cani alla catena, purché questa non sia di lunghezza inferiore a 4 metri, sia munita di due moschettoni rotanti alle estremità, sia adeguata alle caratteristiche fisiche e di salute del cane e consenta il moto fisiologico. In ogni caso al cane dovrà essere consentito in ogni momento l’agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell’acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito dalla catena senza alcun impedimento. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.

[…]

14 – I proprietari/detentori dei cani a rischio potenziale elevato, inseriti nel registro di cui all’art. 3, comma 3 dell’Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009, tenuto dai Servizi Veterinari, devono contrarre la polizza assicurativa per danni contro terzi causati dal proprio cane.

[…]

Art. 20 Disposizioni finali

1 – Sanzioni

a) Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra specifica norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge n. 689 del 24.11.1981;

[…]


Per maggiori informazioni:

MINISTERO DELLA SALUTE – Ordinanza 06 agosto 2013 –  Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani.

(prorogata con MINISTERO DELLA SALUTE – ORDINANZA 13 luglio 2016 – Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, come modificata dall'ordinanza 3 agosto 2015, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. – GU Serie Generale n.209 del 7-9-2016)

Comune di Verona – Polizia Municipale – Pillole di normativa in materia di cani

Comune di Verona – Regolamento comunale per la tutela degli animali 

COMUNE DI VERONA

Coordinamento Ambiente – Ufficio Tutela e Affari degli Animali

Via Pallone, 9 – 37121 Verona

Tel. 045 8077097 – Fax 045 8004488

E-mail: ambiente@comune.verona.it – www.comune.verona.it

NUMERI UTILI:

POLIZIA MUNICIPALE – 045 8078411 – 8078828 (per segnalare cani randagi, abbandoni o casi di maltrattamento)

CANILE COMUNALE – 045 8002364

AZIENDA ULSS 20 DI VERONA – SERVIZI VETERINARI – 045 8075056 – 8075001

POLIZIA PROVINCIALE – 045 9288406 (per segnalare fauna selvatica in difficoltà)

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