Il contributo per la provincia di Verona passa dal 18,76% al 25%
Bur n. 35 del 01 aprile 2014
Materia: Acque
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 293 del 11 marzo 2014
l.r. 11/2001 – art. 83. Attribuzione alle Province della quota non inferiore al dieci per cento della somma introitata per canoni di concessione del demanio idrico finalizzata ad interventi su centri abitati interessati da fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico di cui alla l.r. 17/1999. Aggiornamento delle modalità di riparto.
Nota per la trasparenza: |
Il presente provvedimento aggiorna le modalità per l’attribuzione alle province (esclusa Belluno) della quota non inferiore al dieci per cento della somma introitata per canoni di concessione del demanio idrico, in attuazione all’art. 83 della l.r. 11/2001, finalizzata ad interventi su centri abitati interessati da fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico di cui alla l.r. 17/1999. |
L’Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
Il comma 3 dell’articolo 83 della l.r. 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112”, stabilisce che una quota non inferiore al dieci per cento della somma introitata dalla Regione per canoni del demanio idrico viene attribuita alle province con provvedimento della Giunta regionale, per interventi su centri abitati interessati da fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 “Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati”.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 3102 in data 18.10.2005, tra l’altro, sono state individuate le percentuali con cui ripartire gli importi alle province, nei termini seguenti: Belluno 23,81% – Padova 10,95% – Rovigo 11,42% – Treviso 14,29% – Venezia 10,95% – Verona 14,29% – Vicenza 14,29% .
Il comma 5 dell’articolo 3 (Attribuzione alla provincia di Belluno delle funzioni relative alla gestione del Demanio Idrico e dell’introito di canoni ricavati all’utilizzazione del demanio stesso) della l.r. 2/2006 (Finanziaria 2006) stabilisce che la quota del 10% dei canoni di cui al comma 3 dell’articolo 83 della l.r. 11/2001, da attribuire alle altre Province, è determinata sull’ammontare dei canoni introitati dalla Regione, detratto l’importo di cui al comma 1 del medesimo articolo, da trasferire alla Provincia di Belluno;
Pertanto, con d.r. n. 114 del 4 agosto 2010 le percentuali di riparto tra le Province sono state ridefinite, in proporzione a quanto stabilito con dgr 3102/2005, escludendo dal conteggio la Provincia di Belluno: Padova 14,37% – Rovigo 14,99% – Treviso 18,76% – Venezia 14,37% – Verona 18,76% – Vicenza 18,76%.
Ora, a fronte del notevole aumento dei fenomeni franosi che hanno interessato il Veneto, a partire dall’alluvione del novembre 2010 fino a quanto sta accadendo in questi giorni, si rende necessario aggiornare tali modalità di riparto alle province dei canoni del demanio idrico introitati dalla Regione, facendo principale riferimento all’estensione delle superfici collina
ri o montane di pertinenza, come di seguito riportato: Padova 15% – Rovigo 5% – Treviso 20% – Venezia 5% – Verona 25% – Vicenza 30%.
Tutto ciò premesso il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Visto l’art. 58 dello Statuto regionale;
Viste le leggi regionali 17/1999 e 11/2001;
Visto l’art. 2 co. 2 lett. f) della legge regionale 54/2012;
Vista la propria deliberazione 3102/2005;
Visto il d.r. 114/2010;
delibera
1. di aggiornare, per quanto riportato nelle premesse e in attuazione al comma 3 dell’articolo 83 della l.r. 11/2001, le modalità di riparto alle province del dieci per cento dell’introito dei canoni del demanio idrico introitati dalla Regione, finalizzata ad interventi su centri abitati interessati da fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico di cui alla l.r. 17/1999, come di seguito riportato: Padova 15% – Rovigo 5% – Treviso 20% – Venezia 5% – Verona 25% – Vicenza 30%;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
