Spandimento effluenti zootecnici: divieto assoluto nel Comune di Verona. La normativa


Prendendo spunto dalle lamentele lette ieri sui social circa i forti odori provenienti dalle campagne di Montorio – attribuiti a spandimenti di reflui zootecnici effettuati con camion – la redazione di montorioveronese.it  vuole oggi approfondire il tema. Ricordiamo che in questo periodo gli spandimenti sono vietati pertanto in caso di diversità è opportuno avvisare la Polizia municipale.

Quando si può effettuare la distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici di allevamento, dei digestati, degli altri materiali fertilizzanti azotati, nonché delle acque reflue?

Sia la gestione degli effluenti zootecnici (liquame, letame e materiali ad essi assimilati), con il loro uso agronomico, sia l’impiego dei concimi azotati di sintesi impiegati per la fertilizzazione azotata delle colture, sono subordinati al rispetto di precise procedure tecniche e amministrative. Queste si sono rese necessarie per bilanciare i carichi di azoto da distribuire al suolo in funzione delle necessità delle colture, e limitare i possibili rilasci di composti azotati nelle acque ed il conseguente inquinamento da nitrati. Anche l’adozione delle corrette modalità di stoccaggio e spandimento degli effluenti stessi contribuisce a minimizzare i possibili impatti negativi sulla salute umana dovuti all’eccessiva concentrazione di nutrienti nelle acque. Gli impegni previsti differiscono tra le zone designate “Vulnerabili” – ZVN, e quelle designate “Non Vulnerabili od Ordinarie” – ZO. Le Zone Vulnerabili ai nitrati (circa il 60% del territorio regionale) presentano impegni più restrittivi.

La Comunità europea, con la Direttiva “c.d. Nitrati” (CEE) n. 676 del 1991, è intervenuta affinché gli Stati membri mettessero in atto azioni a tutela delle acque minacciate dall’aumento della presenza di nitrati di origine agricola in misura superiore ai limiti ammessi dalle norme sulla qualità delle acque potabili destinate al consumo umano.

In particolare, l’applicazione delle disposizioni previste per la salvaguardia delle acque da nitrati provenienti da fonti agricole impone limitazioni all’uso degli effluenti di allevamento per la fertilizzazione del terreno e di fertilizzanti di sintesi chimica, sia in termini di quantitativi di azoto ammessi, sia limitandone l’uso in particolari periodi dell’anno.

In Veneto, l’applicazione della Direttiva Nitrati ha determinato l’approvazione di una nuova normativa regionale per l’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento. La Regione del Veneto ha approvato il Terzo Programma d’Azione nitrati 2016-2019 con la DGR n. 1835 del 25.11.2016 (BUR n. 114 del 25.11.2016), tale provvedimento contiene le nuove disposizioni in materia di spandimento nelle zone ordinarie e in quelle vulnerabili da nitrati ai sensi del nuovo D.M. del 25 febbraio 2016 per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato.

Alcune delle principali novità del programma di azione 2016-2019 sono:

1.    Divieti di spandimento

  • Calendario dei divieti stagionali di spandimento
  • le distanze delle operazioni di utilizzazione agronomica dai corsi d’acqua;
  • le operazioni e seguente in pendenza fino al 20% in presenza di misure gestionali specifiche;
  • Flessibilità per il periodo di divieto autunno-invernale.

2.    Tecniche di distribuzione e dosi di applicazione

  • Divieto di generare fenomeni di aerosol durante la fertirrigazione;
  • Inclusione di qualsiasi forma azotata (biomassa vegetale, acque reflue, effluente zootecnico e concimi azotati di sintesi chimica) nel conteggio del MAS;
  • Inserimento di tutto il comparto del digestato proveniente da sola biomassa vegetale (colture dedicate) nella classificazione di digestato agrozootecnico.

3.    Trattamenti e stoccaggi

  • Regolamentazione dell’accumulo in campo di biomasse da residui di coltivazioni agricole, biomasse da residui di lavorazione industriale e compost delle stesse;
  • Prescrizioni tecniche per lo stoccaggio dei liquami nei nuovi serbatoi di materiale elastomerico.

4.    Digestato

  • Introduzione e definizione della tipologia di digestato agroindustriale e suo utilizzo  ai fini agronomici;
  • Non necessità di relazione di stima della perdita del 20% in fase di stoccaggio della quota di azoto al campo di origine non zootecnica;
  • Specifiche tecniche per lo stoccaggio di matrici diverse dagli effluenti e acque reflue.
  • Dichiarazione di non utilizzo di materiali autorizzati in digestione anaerobica: negli impianti di digestione anaerobica con un piano di alimentazione che prevede anche l’uso di materiali da cui origina un “digestato agroindustriale” è possibile, in base alle scelte aziendali effettuate, non impiegare tutte le tipologie di materiali autorizzati al trattamento. Nel caso vengano impiegate solo alcune di tali matrici, con produzione di un digestato qualificabile come “agrozootecnico”, l’utilizzo di quest’ultimo ai fini agronomici è ammesso come tale purché il gestore alleghi alla Comunicazione di spandimento la dichiarazione di “non utilizzo di materiali autorizzati”, secondo il modello approvato con l’allegato A al DDR n. 42 del 3 aprile 2017.

5.    Effluenti di allevamento

  • Introduzione tra gli effluenti dei reflui di allevamento provenienti dall’allevamento ittico;
  • Introduzione di nuove categorie di animali allevati: bufali;
  • Adeguamento dei parametri di produzione di liquame e letame di alcuni tipi di bovini (vitelli piemontesi).

6.    Acque reflue aziendali

Le aziende zootecniche che intendono utilizzare gli effluenti di allevamento per la fertilizzazione delle colture sono tenute a presentare alla Provincia competente una Comunicazione preventiva in cui si dettagliano le modalità di gestione dell’effluente e si assicura sia il rispetto del limite massimo di azoto zootecnico distribuito sui terreni (170 kg/ha/anno), sia il non superamento del fabbisogno delle colture praticate. 

La normativa relativa alla tutela delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole interessa principalmente gli allevatori che impiegano gli effluenti di allevamento per la fertilizzazione delle colture ma anche tutti coloro che impiegano concimi azotati di sintesi e ammendanti organici azotati.

Per le “Zone Vulnerabili ai Nitrati-ZVN” (tra cui il Comune di Verona), il 1° novembre inizia il periodo in cui vengono applicati i divieti stagionali di distribuzione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati, degli altri materiali fertilizzanti azotati, nonché delle acque reflue di cui alla DGR n. 1835 del 25 novembre 2016. Fino al 30 novembre e dal 1° al 28 febbraio, in base alle favorevoli previsioni meteorologiche e alle idonee condizioni di campagna, il divieto può essere momentaneamente sospeso.
Le indicazioni del bollettino sono valide salvo prescrizioni particolari emanate delle Autorità comunali ai fini del contenimento dell’inquinamento dell’aria dovuto alla presenza delle polveri sottili.
Si ricorda che restano vigenti, in qualsiasi caso ed anche per le Zone Ordinarie, i divieti di spandimento nelle condizioni di terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, saturi d’acqua o con frane in atto(collegati al bollettino giornaliero di ARPAV)

  Per aiutare ad individuare il “periodo corretto” è disponibile la nuova applicazione per dispositivi smartphone, iPhone e tablet, sviluppata nell’ambito dell’Accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e ARPAV. Scaricando la App “ARPAV Agrometeo Nitrati”, si può consultare in via immediata una versione semplificata del Bollettino “Agrometeo Nitrati”.  (scarica la App dal sito di ARPAV, oppure direttamente da Google PlayAppleStore WindowsMarketplace). 

 La App segnala immediatamente la possibilità o il divieto di spandimento tramite appositi segnali colorati.

DIVIETI  E AVVERTENZE STAGIONALI DI SPANDIMENTO – Quadro Riepilogativo (fonte Regione Veneto)

Le date dei periodi di divieto vigenti individuano le scadenze di ordine generale in Veneto.
Fatto salvo il divieto assoluto di spandimento stabilito per i mesi di dicembre e gennaio, è necessario verificare le eventuali variazioni al divieto di spandimento, in relazione a:

• condizioni agrometeorologiche favorevoli, all’indirizzo ARPAV
http://www.arpa.veneto.it/bolagro/agrometeonitrati/nitrati.htm
• superamento limiti PM10, secondo quanto stabilito dall’accordo Bacino Padano, all’indirizzo: 
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/informazione-al-pubblico-sui-livelli-di-pm10 
 

PERIODO NOVEMBRE 2018 – FEBBRAIO 2019

(Versione Stampabile Divieti Stagionali di Spandimento)

ZONA ORDINARIA

TIPOLOGIA DI MATERIALE

GIORNI DI DIVIETO

PERIODO DI DIVIETO

DI SPANDIMENTO

Liquami e assimilati

60 gg

1° dicembre – 31 gennaio

Acque reflue

60 gg

1° dicembre – 31 gennaio

Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata 

60 gg

1° dicembre – 31 gennaio

Letami e assimilati

 

Nessun divieto *

Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 75/2010

 

Nessun divieto *

Letami bovino, ovicaprino e di equidi con sostanza secca ≥ 20%

 

Nessun divieto *

Ammendanti organici, di cui al D.Lgs. n. 75/2010 con N totale < 2,5%

 

Nessun divieto *

* previo rispetto di tutte le condizioni di divieto descritte agli articoli 4 e 5 dell’allegato A alla DGR n. 1835/2016.
 

ZONA VULNERABILE

TIPOLOGIA DI MATERIALE

GIORNI DI DIVIETO PERIODO DI DIVIETO

DI SPANDIMENTO

Liquami e assimilati; acque reflue

120 gg

1° novembre – fine febbraio

Liquami e assimilati; acque reflue – in presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicai e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata.

90 gg

1° novembre – 31 gennaio

Letami e assimilati

90 gg

1° novembre – 31 gennaio

Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata

120 gg

1° novembre – fine febbraio

Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 75/2010 **

90 gg

1° novembre – 31 gennaio

PERIODO DI DIVIETO ASSOLUTO: 1° dicembre – 31 gennaio

Letami bovino, ovicaprino e di equidi *

30 gg

15 dicembre – 15 gennaio

Ammendanti organici, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 con N totale < 2,5%

30 gg

15 dicembre – 15 gennaio

* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.

** sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

Ed ora per i temerari che si sono spinti a leggere l’articolo fino a qui (complimenti!)  un piccolo premio con la lettura dell’importante lavoro svolto da ARPAV. Trattasi di un rapporto periodico che deve illustrare i risultati della valutazione sugli impatti previsti dalla procedura VAS.

 Report di monitoraggio 2017 – VAS nitrati (dati ARPAV e A58-web anno 2016). 

Il rapporto analizza gli effetti ambientali attivati dal Piano e se ritenuto necessario, individua le eventuali azioni correttive da introdurre. Con DDR n. 26 del 06 marzo 2018, è stato approvato il Report di monitoraggio 2017

2018

Dati Arpav 2016

DDR 26/2018
 
Allegato A – DDR 26/2018

Fatto salvo il periodo di divieto assoluto di spandimento pari a 60 giorni consecutivi che nelle Zone Vulnerabili, è previsto dal 1° dicembre al 31 gennaio, con il presente bollettino si fornisce l’indicazione meteorologica favorevole (colore verde) o sfavorevole (colore rosso) ai fini della applicazione in ZVN della flessibilità di spandimento per i mesi di novembre e febbraio. Per prendere visione della documentazione:

Vai alla pagina di Regione del Veneto – Direttiva Nitrati

Alberto Speciale


Bollettino Agrometeo Nitrati ARPAV del 17/01/2019

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