Montorio, PUA “Ai Tigli”: il TAR Venezia accoglie i ricorsi. Via libera alle opere


Il TAR del Veneto con la Sentenza n. 515 del 15 marzo 2019, ma pubblicata solo oggi, accoglie i ricorsi presentati dai ricorrenti contro il Comune di Verona relativamente alla richiesta di annullamento delle Delibere di Giunta, e conseguenti delibere del Consiglio Comunale, laddove le stesse hanno escluso arbitrariamente ed illegittimamente dagli ambiti di urbanizzazione consolidata e/o dagli ambiti di superficie territoriale trasformata o interessata da procedimenti in corso, i terreni ricadenti all’interno dell’ambito individuato della Scheda Norma n. 159 (PUA “Ai Tigli”) del P.I. del Comune di Verona.

La sentenza ci consente, insieme ai giudici del Tribunale regionale, di ripercorrere la complicata storia della Scheda Norma n. 159 (PUA “Ai Tigli”) .

I ricorrenti sono proprietari e promissari acquirenti di una vasta area ricompresa nell’ambito del piano urbanistico attuativo residenziale “Ai Tigli” nel Comune di Verona, in località Montorio.

Il Piano degli interventi ha dettato una disciplina puntuale dell’edificabilità dell’area nella scheda norma n. 159 e nel repertorio normativo, stabilendo che su una superficie territoriale di complessivi 37.500 mq sia possibile realizzare edifici di tre piani per una superficie utile lorda di 15.000 mq destinati all’uso abitativo, cedendo al Comune il 50% della superficie territoriale pari a 18.750 mq per realizzare un’area destinata a VS (verde, servizi pubblici e d’interesse collettivo).

Nel repertorio normativo è previsto l’inserimento nella predetta area VS di un’opera pubblica consistente in una superficie sportiva, costituita da impianti con giochi d’acqua e la costruzione di una palestra polifunzionale comprendente campo da pallavolo/basket, vari spazi interni per le sedi delle associazioni del territorio, due palestre attrezzate sia per attività sportive giovanili che per gli anziani, collegata con un percorso ciclopedonale.

Il Piano degli interventi per le previsioni contenute nelle schede norma, prevede la necessità di stipulare un accordo pubblico – privato e la corresponsione, a titolo di perequazione urbanistica, di un contributo di sostenibilità aggiuntivo al contributo di costruzione. Nel caso di specie è previsto che i costi di progettazione e realizzazione dell’opera pubblica siano a carico del privato a totale scomputo del “contributo di sostenibilità” e dei costi di urbanizzazione.

Relativamente alla scheda norma n. 159, con deliberazione consiliare n. 91 del 23 dicembre 2011, è stato quindi approvato lo schema di accordo che è stato successivamente sottoscritto in data 25 luglio 2013, previa approvazione della Giunta comunale con deliberazione n. 11 del 18 aprile 2013.

L’accordo prevede a carico dei soggetti attuatori del piano attuativo l’obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di contribuire alla realizzazione di opere pubbliche per la somma di € 1.500.000,00.

In data 23 dicembre 2013 i ricorrenti hanno presentato l’istanza per l’approvazione del piano attuativo.

La Giunta comunale, nonostante il parere favorevole degli uffici tecnici, discostandosi da questo, con deliberazione n. 227 del 2 agosto 2015, ha restituito il piano. Tale deliberazione è stata impugnata ed il relativo ricorso r.g. n. 854 del 2017 è stato respinto con sentenza Tar Veneto, Sez. II, 14 dicembre 2016, n. 1375, rispetto alla quale pende attualmente il giudizio di appello al Consiglio di Stato.

I ricorrenti hanno comunque ritenuto di presentare una diversa soluzione progettuale che consentisse di superare i rilievi che avevano condotto la Giunta a provvedere alla restituzione del piano attuativo.

La deliberazione consiliare n. 91 del 23 dicembre 2011 di approvazione del piano degli interventi impegnava la Giunta all’eventuale ripianificazione del dimensionamento previsto dagli accordi non stipulati entro i termini ridefinendo i contenuti degli altri piani attuativi (come il caso della Scheda Norma 159). Con deliberazione consiliare n. 5 del 23 gennaio 2014, è stato dato avvio ad un procedimento di rimodulazione delle previsioni del piano degli interventi relativamente alle schede norma per le quali non fosse stato stipulato nei termini l’accordo.

La rimodulazione è stata prevista in due diverse fasi.

Una prima fase con una variante al piano degli interventi (variante n. 22 adottata nel 2016) avente ad oggetto delle norme di carattere generale, ed una seconda fase con una variante specifica (variante n. 23 adottata nel 2017) di ripianificazione e riassetto dei singoli ambiti di territorio disciplinati dalle schede norma.

La variante n. 23 in fase di adozione ha inserito all’art. 2 delle norme tecniche operative un comma 6 bis che prevede che siano confermate e non decadano “le schede norma già approvate in Giunta, stipulate con atto pubblico e che hanno versato tutto o in parte il contributo di sostenibilità finalizzato alla realizzazione della città pubblica”.

Successivamente il Consiglio comunale in sede di approvazione della variante n. 22, con deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2017, ha introdotto una disposizione all’art. 2, comma 6 bis, delle norme tecniche operative leggermente differente da quella originariamente prevista dalla variante n. 23 solo adottata, in cui per la conferma dei piani attuativi da non considerarsi decaduti per decorso del quinquennio, non era più sufficiente l’approvazione in Giunta e il versamento del contributo di sostenibilità ovvero delle forme di assolvimento alternative previste dallo strumento urbanistico, ma era anche necessaria la “previa verifica di sostenibilità e compatibilità agli indirizzi ed alle norme del PTRC, PAQE e PTCP”.

In base a questa disposizione pertanto i ricorrenti, avendo già sottoscritto l’accordo ed avviata la progettazione delle opere pubbliche e stipulando la fideiussione a garanzia degli impegni assunti, oltre che versato spontaneamente a titolo di acconto sul contributo di sostenibilità in data 9 marzo 2017, la somma di € 10.000, ritenevano che la scheda n. 159 fosse tra quelle confermate.

Il Comune con provvedimento del 2 maggio 2017, ha tuttavia comunicato di non volere istruire il piano con le modifiche progettuali presentate ritenendo che la scheda n. 159 alla luce delle previsioni della variante n. 22 fosse tra quelle da ritenere non confermate.

La Giunta comunale ha ritenuto, in attuazione del testo dell’art. 2, comma 6 bis, delle norme tecniche operative allegate al piano degli interventi risultante dalla variante n. 22 approvata automaticamente decaduta la scheda norma n. 159 di interesse per i ricorrenti per il decorso del quinquennio dall’entrata in vigore del piano degli interventi.

Conseguentemente dagli elaborati del piano degli interventi è stata espunta la scheda norma n. 159, sostituita dall’indicazione “decaduta il 13.03.2017”, le relative aree sono state inserite nella destinazione prevalentemente agricola impedendo l’edificabilità prevista dal piano degli interventi e dall’accordo attuativo dello stesso già sottoscritto.

Conseguentemente i ricorrenti impugnano la deliberazione di Giunta n. 174 dell’11 maggio 2017, nella parte in cui ha stabilito di non confermare la scheda norma n. 159 e, in via subordinata, impugnano altresì l’art. 2, comma 6 bis, delle norme tecniche operative come inserito dalla deliberazione consiliare n. 8 del 16 febbraio 2017 di approvazione della variante n. 23, ove interpretato nel senso che sia ostativo alla conferma della scheda norma n. 159. Tra i motivi addotti nel ricorso la violazione dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 42 e 48 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 18 della legge regionale 11 aprile 2004, n. 11, degli artt. 3 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, carenza di istruttoria e del contraddittorio, contraddittorietà della motivazione, travisamento, irrazionalità e disparità di trattamento.

Si è costituito in giudizio anche il Comune di Verona limitandosi ad affermare che la deliberazione della Giunta n. 174 dell’11 maggio 2017, nella parte in cui ha dichiarato decaduta la scheda norma n. 159, costituisce doverosa applicazione dell’art. 2, comma 6 bis, della norme tecniche operative allegate al piano degli interventi, perché i ricorrenti non hanno versato il contributo di sostenibilità.

Successivamente il Comune, con deliberazione di Giunta n. 289 del 22 settembre 2017, ha escluso l’area dei ricorrenti dalla perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata individuati ai sensi dell’art. 13, comma 9, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. In conseguenza di tale deliberazione l’area dei ricorrenti non può più essere sfruttata a fini edificabili perché la stessa diviene assoggettata alle limitazioni delle menzionata legge regionale recante disposizioni sul contenimento del consumo del suolo.

I giudici dopo aver dedotto che i ricorsi sono fondati e devono essere accolti definiscono che con entrambi i ricorsi i ricorrenti impugnano la deliberazione di Giunta n. 174 dell’11 maggio 2017, nella parte in cui ha stabilito di non confermare la scheda norma n. 159. Impugnano altresì in via subordinata l’art. 2, comma 6 bis, delle norme tecniche operative come inserito dalla deliberazione consiliare n. 8 del 16 febbraio 2017, ove interpretato nel senso che sia ostativo alla conferma della scheda norma n. 159.

Il Tribunale dopo aver osservato che il Comune con successiva deliberazione di Giunta n. 109 del 18 aprile 2018, ha affermato che la scheda norma n. 159 può ritenersi confermata, apparentemente tornando sui propri passi rispetto alla dichiarazione di decadenza contenuta nella deliberazione di Giunta n. 174 dell’11 maggio 2017, definisce la situazione “caratterizzata da una confusa e contraddittoria attività provvedimentale del Comune di Verona che, oltre alla stringata prima memoria, non ha svolto ulteriori difese nei giudizi, e che ha dichiarato immotivatamente decaduta la scheda norma n. 159 cui si riferiva il piano attuativo nonostante la stessa avesse tutti i presupposti normativi previsti dallo stesso Comune per essere confermata, e successivamente ha invece dichiarato di confermare la medesima scheda norma ma senza motivazione e senza procedere all’adeguamento degli elaborati cartografici che hanno continuato a classificare l’area come non più edificabile, come in effetti previsto dalla deliberazione di Giunta n. 174 dell’11 maggio 2017, impugnata in questa sede”.

Inoltre l’interesse al ricorso permane anche se con successiva deliberazione consiliare n. 31 del 21 giugno 2018, il Comune ha deliberato di riadottare la variante n. 23 riaprendo i termini per le osservazioni e stralciando la scheda norma n. 159 con conseguente inedificabilità delle relative aree.

Infatti tale variante non ha ancora consolidato i propri effetti perché al momento del passaggio in decisione dei ricorsi era nella sola fase di adozione, e si tratta pertanto di una procedura in itinere che può essere oggetto di impugnazione a seguito dell’approvazione.

Entrando ne merito il TAR sentenzia che i ricorsi sono fondati e devono essere accolti dichiarando che la scheda norma n. 159 aveva tutti i requisiti per rientrare tra quelle da ritenersi confermate.

In definitiva i ricorsi devono essere accolti con conseguente annullamento, nei limiti di interesse dei ricorrenti, della deliberazione di Giunta n. 174 dell’11 maggio 2017 e della nota del dirigente prot. n. 0124042/2017 del 2 maggio 2017 e con conseguente annullamento della deliberazione di Giunta n. 289 del 22 settembre 2017, ed obbligo per il Comune di inserire l’area dei ricorrenti nell’ambito della perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata sfruttabili a fini edificatori, provvedendo all’adeguamento dei relativi elaborati cartografici.

Alberto Speciale

 

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