COVID19 revisione veicoli e scadenze documenti


Proroghe e disposizioni contenute nel D.L. 17 marzo 2020 n. 18

Sintesi delle disposizioni contenute nel D.L. 17 marzo 2020 n. 18, attinenti alla circolazione stradale nel periodo dell’emergenza sanitaria.

Circolazione dei veicoli 

 da sottoporre a visita e prova o revisione

Possibilità di circolare fino al 31 ottobre 2020 per tutti i veicoli che entro il 31 luglio 2020 dovrebbero:
 – essere sottoposti a visita e prova (artt. 75 e 78 CdS per veicoli già immatricolati con visita programmata entro il 31 luglio 2020)

– essere sottoposti a revisione (art. 80 CdS) sia annuale che periodica.

I veicoli che devono essere sottoposti a revisione in data successiva al 31 luglio non beneficiano della proroga.

Per i veicoli la cui revisione è già scaduta ed è già stata registrata una prenotazione di visita oltre il termine del 31 luglio, possono continuare a circolare fino alla data indicata nella prenotazione della Motorizzazione Civile.

 

Scadenza di validità dei documenti di guida

Prorogata la scadenza di validità dei documenti di riconoscimento e di identità nonché delle patenti di guida, già scaduti o in scadenza fino al 31 agosto 2020.
Le disposizioni riguardano:

– patenti di guida italiane
– patenti di guida rilasciate da uno Stato dell’Unione Europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia
– certificato di idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori.

Fino al 31 agosto è quindi data facoltà di condurre i veicoli che la patente AM o il CIG abilita a guidare, anche se il documento è scaduto di validità in data successiva al 31 gennaio 2020.
 

Proroga dei termini nel settore assicurativo

Non è prevista alcuna sospensione del pagamento dei premi per le assicurazione RC per veicoli a motore, tuttavia su tutto il territorio nazionale fino al 31 luglio 2020 è consentita la circolazione di un veicolo con la polizza assicurativa scaduta al massimo da 30 giorni.
 

Proroga di validità

di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi o atti in scadenza

Prorogata la validità fino al 29 ottobre 2020 di certificati, attestati, permessi, concessioni e tutti i titoli autorizzativi o abilitativi che abbiano riflessi sulla circolazione stradale, con scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Proroga validità fino al 29 ottobre 2020 di quei titoli abilitativi e certificati connessi alla circolazione stradale come: 

– autorizzazioni per l’esercitazione alla guida
(con scad. dal 11 febbraio al 31 luglio)
– permesso provvisorio di guida rilasciato a titolari di patente di guida chiamati a sottoporsi a visita medica (con esclusione di coloro che hanno avuto patente sospesa a causa di guida in stato di ebbrezza e/o sostanze psicotrope)

– carte di qualificazione del conducente CQC e certificati CFP
(con scad. dal 23 febbraio al 31 luglio)

Per il dettaglio degli atti sottoposti a proroga si veda l’allegata Circolare del Ministero dell’Interno 300/A2309/20/115/28.

In allegato anche le disposizioni conseguenti il Regolamento UE 2020/698 in vigore dal 4 giugno, con il quale sono state adottate misure specifiche applicabili al rinnovo ed alla proroga del periodo di validità di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, nonché al rinvio di verifiche, attività di formazione e addestramento periodiche nel settore dei trasporti stradali, in risposta all’emergenza sanitaria Covid-19. Le norme hanno efficacia per tutti i veicoli immatricolati nell’UE e per tutti i certificati, licenze e autorizzazioni rilasciate da un paese membro.
Tabella riassuntiva della proroga di validità amministrativa dei documenti di circolazione e guida in riferimento alla Circolare Ministero dell’Interno 300/A/3977/20/115/28 del 05.06.2020.

 

Pagamento in misura scontata

 delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada
In via del tutto eccezionale e transitoria nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio è previsto sia possibile effettuare il pagamento delle sanzioni CdS con importo scontato del 30% entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.
 
In pratica è possibile effettuare il pagamento in forma scontata per tutte le violazioni contestate o notificate dal 16 febbraio 2020.
 
Alleghiamo tabella riassuntiva delle scadenze formulata dal Ministero dei Trasporti.
 

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