Proroghe e disposizioni contenute nel D.L. 17 marzo 2020 n. 18
Sintesi delle disposizioni contenute nel D.L. 17 marzo 2020 n. 18, attinenti alla circolazione stradale nel periodo dell’emergenza sanitaria.
Circolazione dei veicoli
da sottoporre a visita e prova o revisione
– essere sottoposti a visita e prova (artt. 75 e 78 CdS per veicoli già immatricolati con visita programmata entro il 31 luglio 2020)
– essere sottoposti a revisione (art. 80 CdS) sia annuale che periodica.
I veicoli che devono essere sottoposti a revisione in data successiva al 31 luglio non beneficiano della proroga.
Per i veicoli la cui revisione è già scaduta ed è già stata registrata una prenotazione di visita oltre il termine del 31 luglio, possono continuare a circolare fino alla data indicata nella prenotazione della Motorizzazione Civile.
Scadenza di validità dei documenti di guida
– patenti di guida italiane
– patenti di guida rilasciate da uno Stato dell’Unione Europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia
– certificato di idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori.
Fino al 31 agosto è quindi data facoltà di condurre i veicoli che la patente AM o il CIG abilita a guidare, anche se il documento è scaduto di validità in data successiva al 31 gennaio 2020.
Proroga dei termini nel settore assicurativo
Proroga di validità
di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi o atti in scadenza
Prorogata la validità fino al 29 ottobre 2020 di certificati, attestati, permessi, concessioni e tutti i titoli autorizzativi o abilitativi che abbiano riflessi sulla circolazione stradale, con scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.
Proroga validità fino al 29 ottobre 2020 di quei titoli abilitativi e certificati connessi alla circolazione stradale come:
– autorizzazioni per l’esercitazione alla guida
(con scad. dal 11 febbraio al 31 luglio)
– permesso provvisorio di guida rilasciato a titolari di patente di guida chiamati a sottoporsi a visita medica (con esclusione di coloro che hanno avuto patente sospesa a causa di guida in stato di ebbrezza e/o sostanze psicotrope)
– carte di qualificazione del conducente CQC e certificati CFP
(con scad. dal 23 febbraio al 31 luglio)
Per il dettaglio degli atti sottoposti a proroga si veda l’allegata Circolare del Ministero dell’Interno 300/A2309/20/115/28.
In allegato anche le disposizioni conseguenti il Regolamento UE 2020/698 in vigore dal 4 giugno, con il quale sono state adottate misure specifiche applicabili al rinnovo ed alla proroga del periodo di validità di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, nonché al rinvio di verifiche, attività di formazione e addestramento periodiche nel settore dei trasporti stradali, in risposta all’emergenza sanitaria Covid-19. Le norme hanno efficacia per tutti i veicoli immatricolati nell’UE e per tutti i certificati, licenze e autorizzazioni rilasciate da un paese membro.
Tabella riassuntiva della proroga di validità amministrativa dei documenti di circolazione e guida in riferimento alla Circolare Ministero dell’Interno 300/A/3977/20/115/28 del 05.06.2020.