E’ in vigore da giovedì 1° ottobre 2020 su tutto il territorio comunale il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti – Ordinanza n.91 del 29 settembre 2020
Mezzi destinatari del divieto
Benzina ……………………. euro 0 – euro 1 privati e commerciali
Diesel ………………………. euro 0 – euro 1 – euro 2 – euro 3 privati e commerciali
Moto/ciclomotori ………… euro 0
Periodo di limitazione
dal 1° ottobre al 15 dicembre 2020
escluse giornate festive infrasettimanali
Giorni e orari
le limitazioni alla circolazione si applicano dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 18.30
Quando non si può circolare
Il divieto di circolazione dei veicoli più inquinanti, nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 18.30 riguarda il seguente periodo:
dal 1° ottobre al 15 dicembre 2020
con esclusione delle festività infrasettimanali
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Chi non può circolare
Non possono circolare:
– veicoli a benzina euro 0 ed euro 1 categoria M (privati) e categorie L2 – L5 – N (commerciali)
– veicoli diesel euro 0, euro 1, euro 2 ed euro 3 categoria M (privati) e categoria N (commerciali)
– veicoli diesel euro 0, euro 1 categoria categoria L2 – L5 (commerciali)
– motoveicoli e ciclomotori euro 0
Vedi Come orientarsi tra le direttive Euro
Vedi Verifica Classe Ambientale e CO2 del tuo veicolo
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Chi può circolare
Possono circolare:
– veicoli diesel almeno euro 4, cioè i veicoli generalmente immatricolati dall’1.01.2006
– veicoli diesel almeno euro 2 (se appartenenti alle categorie commerciali L2 – L5)
– motoveicoli e ciclomotori almeno euro 1
Possono circolare anche le categorie di veicoli escluse dall’applicazione dell’ordinanza
Anche i veicoli sottoposti con esito positivo al controllo dei gas di scarico in sede di revisione obbligatoria periodica del mezzo sono soggetti alle presenti misure di limitazione della circolazione stradale.
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Dove non si può circolare
Le disposizioni si applicano a tutto il territorio comunale, con le eccezioni sotto riportate.
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Dove si può circolare
E’ consentita la circolazione esclusivamente sui seguenti tratti stradali:
– Tangenziale Est (da Via Valpantena all’altezza dello svincolo di Poiano fino al raccordo verso il casello autostradale di Verona Est e la vicina Tangenziale Sud)
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Sanzioni
Chiunque vìoli le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, introdotto dall’art. 2 della Legge n. 120/2010 “Diposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada”, che prevede il pagamento di una somma da 168 euro a 679 euro.
Nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.
Chiunque vìoli le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
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Misure emergenziali: livelli allerta 1 e 2
Consulta il bollettino livelli di allerta PM10 di Arpav
Livello di allerta 1 – arancio
Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3, sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti.
A partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo.
Prevede il divieto di circolazione:
– Mezzi destinatari del divieto
Benzina …………………. euro 0 – euro 1
Diesel …………………… euro 0 – euro 1 – euro 2 – euro 3
Diesel …………………. euro 4 privati
Moto/ciclomotori …….. euro 0
– Giorni e orari
tutti i giorni della settimana, inclusi sabato, domenica
e giornate festive infrasettimanali,
dalle ore 8.30 alle ore 18.30
Prevede invece il divieto di utilizzare di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle
Livello di allerta 2 – rosso
Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3, sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.
A partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo.
N.B. Esteso anche ai giorni dal 27 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020
Prevede il divieto di circolazione:
– Mezzi destinatari del divieto
Benzina …………………. euro 0 – euro 1
Diesel …………………… euro 0 – euro 1 – euro 2 – euro 3
Diesel …………………. euro 4 privati
Diesel …………………. euro 4 veicoli commerciali solo dalle ore 8.30 alle 12.30
Moto/ciclomotori ……… euro 0
– Giorni e orari
tutti i giorni della settimana, inclusi sabato, domenica
e giornate festive infrasettimanali,
dalle ore 8.30 alle ore 18.30
Prevede anche, nel periodo dal 1 ottobre 2020 al 31 marzo 2021, il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle