Il Consiglio di Circoscrizione 8^, nella seduta del 21 gennaio, è chiamato ad esprimere il Parere in merito all’istanza di permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative al PUA n. 7190175 denominato “Ville del Castello”, in via Da Legnago/via Belvedere – ATO 6.
La nostra Associazione aveva già scritto al riguardo di tale PUA in tre differenti articoli (qui, qui e qui).
La zona del Piano Urbanistico Attuativo è localizzata in via Da Legnago/Via Belvedere. Il progetto prevede l’accesso ai 14 lotti direttamente da via A. Da Legnago, di fronte a Corte Valverde, attraverso una strada interna con orientamento nord-sud. È stato escluso in sede di PUA di prevedere una rotatoria all’intersezione delle strade, come proposto dalla Circoscrizione 8^, mantenendo invariato l’impianto semaforico esistente tra via A. Da Legnago, via Montorio, via Montelungo e via Belvedere.
Sono previsti tre isolati residenziali intersecati da percorsi pedonali e da episodi di verde. Le tipologie edilizie proposte sono case singole, bifamiliari e a schiera di massimo due piani di altezza. Il disegno proposto è caratterizzato dalla realizzazione di un parco urbano di circa 10.000 mq. che interessa anche l’ampia area comunale sita a confine con la lottizzazione limitrofa. Lungo l’asse longitudinale del parco si snoda una pista pedonale che si raccorda al marciapiede interno di lottizzazione e al belvedere orientato ad est verso il castello di Montorio. La Superficie Territoriale Reale (STR) complessiva rilevata in sede di PUA è pari a 30.120 mq., di cui 22.610 mq. di proprietà privata e 7.510 mq. di proprietà comunale.
La Superficie Utile Lorda (SUL) residenziale è di 3.570 mq. ed è relativa a 14 unità immobiliari per un numero di 54 abitanti teorici. Con il PUA viene garantita la quota di Verde Servizi (VS) pari a mq. 11.878 di cui mq. 10.819,80 in cessione (parco e viabilità) e mq. 1.073,33 a verde di mitigazione. Vengono altresì urbanizzate aree comunali per mq. 4.635,94 e nell’ambito viene prevista la piantumazione solamente di 193 alberi e 284 arbusti a fronte dei 695 elementi previsti da norma. In sede di convenzione verrà corrisposta la monetizzazione di n. 502 alberi e n. 411 arbusti, per un importo complessivo di euro 60.152,00 relativa alla quota parte della densità arborea ed arbustiva (Da e Dar) . Le spese per le opere di urbanizzazione funzionali ammontano ad euro 678.840,40, IVA compresa, di cui euro 461.611,48 per la parte strade ed euro 217.228,92 per la parte aree verdi, e verranno presumibilmente collaudate nell’anno 2021.
Ai sensi dell’art. 20, c. 8 della L. R. Veneto n. 11/2004, il PUA “Ville del Castello“ è entrato in vigore dieci giorni dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Verona della Deliberazione di Giunta n.171/2020, inoltre il Piano ha efficacia per dieci anni e la sua approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste, prorogabile dal Comune per un periodo non superiore a cinque anni. Infine ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Edilizio Comunale il termine ultimo per la sottoscrizione in forma di atto pubblico della Convenzione urbanistica tra Il Comune ed il Soggetto attuatore è di un anno dalla data di entrata in vigore del Piano.
Tra i pareri inviati alla Commissione Regionale VAS dagli Enti pubblici segnaliamo quello del competente Servizio Osservatorio Suoli di ARPAV , del 9 gennaio 2020, che di seguito riportiamo interamente.
«Relativamente alla matrice suolo, il Rapporto per la verifica di assoggettabilità a VAS al par. 7.3 “Matrice Suolo e sottosuolo” (pag. 213) non riporta un’adeguata analisi del contesto ambientale in quanto non fa riferimento alla Carta dei Suoli del Veneto in scala 1:250.000 (ARPAV, 2005) e utilizza solo alcune cartografie derivate tra quelle che fanno parte del Quadro conoscitivo previsto dalla L.R. 11/2004 (disponibili sul Geoportale Veneto); non sono quindi state valutate le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato all’articolo 1 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14, che “Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio”. D’altra parte l’estesa trattazione della situazione relativa al consumo di suolo nel Veneto e nel comune di Verona (pagg. 225-230) bene evidenziano quale sia la criticità legata alla sottrazione di suolo ad uso agricolo o naturale per un utilizzo residenziale, produttivo o infrastrutturale. Infatti il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale (indipendente dal suo utilizzo attuale) per i servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:
– capacità d’uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
– serbatoio di carbonio (in grado di contrastare l’effetto serra e i cambiamenti climatici);
– regolazione del microclima;
– regolazione del deflusso superficiale e dell’infiltrazione dell’acqua,
– ricarica delle falde e capacità depurava;
– sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
– supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
– portatore di valori culturali.
In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la quasi totalità di tali servizi, viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili. Il par. 7.3 andrebbe pertanto rivisto integrandolo con gli elementi sopra evidenzia. Si riportano in allegato alcuni elementi utili ai fini della valutazione degli impatti sul suolo che permettono di quantificare in dettaglio le funzioni svolte dal suolo, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter quantificare gli effetti causa da interventi che ne comportano l’eliminazione.
Al par. 9.1.4 (pag. 312) si indica che il piano porterà ad un aumento della superficie impermeabilizzata di circa 15.500 m2. D’altra parte nelle conclusioni a pag. 344 viene chiaramente indicato che il PUA presentato rientra nelle previsioni del PI n. 22 del comune di Verona, è coerente con esso e rispetta le azioni di mitigazione ambientali ivi definite.
In conclusione si rileva che l’intervento previsto non risulta del tuo coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, recentemente ribadito e rafforzato dall’art. 1 della L.R. 14/2017, relativamente al principio dell’utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediavo esistente, visto che il progetto prevede nuova occupazione di suolo.
Si sottolinea l’opportunità che l’amministrazione comunale; preveda adeguate azioni di compensazione allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, che non necessariamente deve esaurire tua la superficie agraria trasformabile definita dal PAT, anche alla luce delle disposizioni contenute nella recente L.R. 14/2017, valutando più compiutamente gli effetti negavi derivanti dal consumo di suolo.
Si invita infine a verificare se le mitigazioni proposte nel progetto per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.) siano efficaci e corrispondenti a quanto previsto dalle norme comunali».
Adesso la parola spetta ai quindici Consiglieri di Circoscrizione chiamati ad esprimere il Parere sull’opera, che ricordiamo non essere vincolante.
Alberto Speciale
Lotto Continuo!
Diminuiscono gli abitanti e crescono le abitazioni, divorando il territorio.
Pian piano, dopo la Val Squaranto, anche la Valpantena sarà completamente tappata.
Via Da Legnago diventerà ancora più trafficata.