Con l’Ordinanza n. 52 del 30 marzo 2021 il Sindaco Sboarina proroga fino al 30 aprile le misure straordinarie di limitazione dell’esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all’aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici ai fini del contenimento dell’inquinamento atmosferico.
Con sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 10 novembre 2020 causa C644/2018, lo Stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell’aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento. Tra le zone indicate l’agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10.
Con DGR n. 238 del 2 marzo 2021 (BUR n. 36 del 12 marzo 2021) la Regione Veneto, dando atto del Piano straordinario per la qualità dell’aria, ha approvato un Pacchetto 2021 – 2023 contenente le misure straordinarie, presentate nel corso del C.I.S. – Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 10 marzo 2021. Pertanto il Comune di Verona ritenendo necessario adottare un nuovo specifico provvedimento, con le nuove misure finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria ed al contrasto all’inquinamento locale da PM10, intervenendo anche sulle emissioni derivanti dagli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa legnosa, procede a REVOCARE la precedente Ordinanza sindacale n. 92/2020 “Misure di limitazione dell’esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all’aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici ai fini del contenimento dell’inquinamento atmosferico, nel periodo dal 01 ottobre 2020 al 31 marzo 2021“.
Conseguentemente con l’Ordinanza n. 52/2021 viene ordinato in tutto il territorio comunale e fino al 30 aprile 2021 il rispetto dei seguenti divieti:
1. divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa – legna cippato pellet – (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva pari alle classi 1 e 2 stelle;
2. divieto di effettuare combustioni all’aperto, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
3. divieto di effettuare falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento. Sono consentite deroghe nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall’Amministrazione Comunale (tramite la compilazione e invio del modulo allegato alla presente ordinanza, in cui è sottoscritto l’impegno a non superare i due metri di diametro e i due metri di altezza della pira e, ad utilizzare esclusivamente legno vergine e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi per limitare la fumosità);
4. divieto di climatizzare i seguenti spazi dell’abitazione o ambienti ad essa complementari: • cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;.
In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e del livello di allerta 2 – rosso:
• divieto fino al 30 aprile 2021 di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche pari alle classi 1 – 2 – 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017, fino al 30 aprile 2021;
• il divieto di spandimento di liquami zootecnici fino al 15 aprile 2021, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.
E’ inoltre fatto obbligo nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata, sino al 30 aprile 2021: • a massimi di 19°C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle: E.1 – residenza e assimilabili; E.2 – uffici e assimilabili; E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili; E.5 – attività commerciali e assimilabili; E.6 – attività sportive; • a massimi 17° C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili; • utilizzare negli impianti di riscaldamento di potenza termica nominale inferiore a 35 kW pellet che oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, parte II sezione 4, paragrafo 1 lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato e da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore; • in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e livello di allerta 2 – rosso, la temperatura degli edifici classificati come residenza e assimilabili ed edifici pubblici, dovrà essere ridotta di 1° C.
Viene vietata l’installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle “4 stelle” in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017, infine sono inviati i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere normalmente chiuse le porte di accesso dei locali, come proposto nell’iniziativa congiunta dei comuni capoluogo della Regione Veneto “Attenti alle porte”.
Chiunque violi le disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/200, (da 25 a 500 euro), mentre chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all’aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d’Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.
Il Comando della Polizia Locale viene incaricato al fini di effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dall’Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l’efficacia.
Alberto Speciale
(Foto di copertina bruciatura residui potatura)