Per prevenire e limitare la proliferazione della zanzara tigre è in vigore fino al 31 ottobre 2021 l’Ordinanza n. 45 del 23 marzo 2021.
L’Ordinanza si rivolge alla cittadinanza, ai condomini ed ai proprietari/gestori di edifici, ai proprietari o detentori e a coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte/dismesse, ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, ai responsabili dei cantieri, a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali rottamazione o demolizione di auto, giardini botanici, vivai, ai conduttori di orti urbani e all’interno dei cimiteri.
I soggetti indicati devono attenersi alle misure indicate nell’Ordinanza per evitare in particolar modo il ristagno di acqua e provvedere a periodiche disinfestazioni.
Si evidenzia che le zanzare sono tra i principali vettori di alcune malattie infettive. Nel nostro territorio le zanzare maggiormente implicate sono la zanzara comune (Culex pipiens) e la zanzara tigre (Aedes Albopictus). La prima è chiamata in causa per la trasmissione del virus della West Nile e del virus Usutu, mentre la zanzara tigre è competente per la trasmissione di Dengue, Chikungunya e Zika Virus.
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Alberto Speciale
(Fonte notizia Ufficio Stampa Comune di Verona)