Electrify Verona Park. Parcheggi dedicati agli autoveicoli elettrici

Uno dei problemi dei proprietari di un’auto elettrica è la difficoltà nel trovare una colonnina di ricarica. Una difficoltà che alimenta le discussioni soprattutto a causa del non rispetto delle normative vigenti in merito ai tempi di sosta.
Il numero di installazioni delle colonnine è in aumento, ma sono in aumento anche le auto elettriche e le necessità di ricarica. Sono attualmente oltre 20 le colonnine “Electrify Verona” per la ricarica degli automezzi distribuite sul territorio del comune di Verona.
Mappa Colonnine ricarica elettrica
Può capitare che raggiunto il punto di ricarica, esso sia già occupato. Alcune volte si presenta il problema degli autisti indisciplinati che hanno l’abitudine di occupare il posto riservato con il proprio veicolo al termine della ricarica o addirittura con un veicolo non elettrico.
Le soste negli appositi stalli naturalmente non sono libere ma regolamentate dalla normativa vigente. I possessori delle auto elettriche non sono autorizzati a parcheggiare nella piazzola con colonnina oltre il tempo necessario alla ricarica. Le sanzioni per divieto di sosta sono previste dall’articolo 158 del Codice della Strada si applicano a tutti i veicoli che non siano in fase di ricarica.
Il decreto legge Semplificazioni (Dl 76/2020, articolo 57), oltre ad aver introdotto una mini-riforma nel Codice della strada, ha completato la disciplina degli spazi destinati al parcheggio (stalli) dei veicoli elettrici in ricarica, iniziata dal Dlgs 257/2016 che li ha previsti all’articolo 158, comma 1, lettera h-bis) del Codice.
Il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 prevede che le infrastrutture di ricarica, sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un’ora. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7.
La sanzione per chi viola questa disposizione, fermandosi o sostando negli stalli delle colonnine pur non avendone il diritto, è la seguente: da 41 a 168 euro se l’infrazione è commessa con ciclomotori e motoveicoli a due ruote; e da 87 a 345 euro con autovetture e altri veicoli. La sanzione si applica per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
Art. 57 – DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76
Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. (20G00096) (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 24)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228)
Art. 57
Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni
di ricarica di veicoli elettrici
1. Ai fini del presente articolo, per infrastruttura di ricarica di
veicoli elettrici si intende l'insieme di strutture, opere e impianti
necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o piu'
punti di ricarica per veicoli elettrici.
2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli
elettrici puo' avvenire:
a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi
quelli di edilizia residenziale pubblica;
b) su strade private non aperte all'uso pubblico;
c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;
d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio,
pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), la realizzazione di
infrastrutture di ricarica, fermo restando il rispetto della
normativa vigente in materia di sicurezza, e' effettuata in
conformita' alle disposizioni del codice della strada di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo
regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al
dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale
e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da
soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le
disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al
citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e
attuazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), resta ferma
l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e
dell'articolo 38 del citato codice della strada. Resta fermo, in ogni
caso, il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti
elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione
di conformita' e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle
leggi vigenti.
4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e
d), sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti
stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di
ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli
punti di ricarica.
5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, alla lettera h-bis), dopo le parole "in carica" sono
aggiunte, in fine, le seguenti: "; in caso di sosta a seguito di
completamento di ricarica, la sosta e' concessa gratuitamente al
veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un'ora.
Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore
7".
6. Con propri provvedimenti, adottati in conformita' ai rispettivi
ordinamenti, i comuni, ai sensi dell' articolo 7 del codice della
strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'installazione la realizzazione e la gestione
delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al
presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione
in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di
garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e
degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli
circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un
punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.
7. I comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o
concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione
di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati sulla
base della disciplina di cui ai commi 3 e 4, anche prevedendo una
eventuale suddivisione in lotti.
8. Un soggetto pubblico o privato puo' richiedere al comune che non
abbia provveduto alla disciplina di cui al comma 6 ovvero all'ente
proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano,
l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale
gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere
c) e d), anche solo per una strada o un'area o insieme di esse.
9. I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone
di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di
spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli
stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia
rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico
deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di
ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che
rimarranno nella disponibilita' del pubblico.
10. In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui
al comma 9, se a seguito di controlli non siano verificate le
condizioni previste, i comuni possono richiedere il pagamento per
l'intero periodo agevolato del canone di occupazione di suolo
pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche,
applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per
cento dell'importo.
11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi
plug-in, quanto previsto dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 95 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito da una
dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare
all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui
risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di
telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia
della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi
i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di
sottomissione previsti dalla normativa vigente.
12. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA),
entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, definisce le tariffe per la fornitura
dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli,
applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori
del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo del 16 dicembre
2016, n. 257, in modo da favorire l'uso di veicoli alimentati ad
energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non
superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.
13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle
esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all'articolo 61
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui
all'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.
14. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i
commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.
15. Il decreto del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti
3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13
dicembre 2017, cessa di avere efficacia.
16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
sono adottate le disposizioni integrative e modificative del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza
con le disposizioni del presente articolo.
17. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
pubbliche interessate provvedono alle attivita' previste con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.



