La gestione dei Volontari nella Riforma del Terzo settore. Inquadramento e tipologia (parte 1) 2


La Riforma del Terzo settore, che ha preso il via con con il  Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii., noto anche come Codice del Terzo settore (CTS), ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del c.d. Terzo settore e, in maniera omogenea e organica, gli Enti che ne fanno parte. La riforma, tra le altre, prevede un insieme di misure per la promozione della cultura del volontariato come forme di informazione e sensibilizzazione ma anche di incentivazione e promozione e riconoscimento delle competenze sviluppate facendo volontariato. Con questo articolo analizzeremo la figura del volontario distinguendo tra l’inquadramento, le diverse tipologie e la gestione amministrativa dello stesso nell’ente


Ho pubblicato come immagine di copertina il “Campo di concentramento di Montorio” in quanto è tra i progetti della nostra Associazione che impegna molte risorse in termini di tempo da parte dei volontari associati, come anche la pubblicazione de “I Quaderni della Dorsale”, oppure il “Centro dì Documentazione della Dorsale Preafita”, la gestione del sito web con i numerosi articoli di informazione che vengono quotidianamente pubblicati ed altro. Tutte queste attività esistono grazie al tempo volontariamente regalato dalle persone che che fanno parte di montorioveronese.it.

L’art. 1 della Legge delega 106/2016 definisce il Terzo settore come “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”.

Ai sensi dell’art. 4 del Codice del Terzo Settore, sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS):

  • le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
  • le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.), come nel caso della nostra Associazione;
  • gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
  • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40); 
  • le reti associative (artt. 41 e ss.);
  • le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
  • le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Al fine di poter lavorare nel Terzo settore, la riforma ha distinto fra lavoratore e volontario, prevedendo che ogni forma di lavoro retribuito (autonomo o subordinato ex art. 16 Codice Terzo Settore) a favore dell’ente sia incompatibile con la qualifica di volontario (art. 17 Legge Terzo settore).

Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro (ne parlerò più avanti) i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Attenzione perchè ai fini del D.Lgs. 117/17 non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni (art.17)!.

Ma qual’è la differenza tra volontario occasionale e non occasionale? attualmente né la Legge né alcun decreto di attuazione hanno chiarito la distinzione. Potrebbe essere qualificato (definito) come “volontario non occasionale/abituale” chi assicura nell’ente una presenza e una azione di volontariato con carattere sistematico/seriale e costante, indipendentemente dal numero di ore svolte e dal tipo di attività eseguita. Stessa sorte nel caso di un’attività del volontario che sia incardinata nell’attività istituzionale dell’ente, esercitata con cadenza periodica e costante.

     La nuova definizione di volontario (art. 17, 2° comma, CTS). Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Un fondamentale chiarimento concettuale dirimente sulle diverse fattispecie di “volontario”.

  • Associato è la persona che, avendone fatto richiesta, è stata ammessa all’associazione ai sensi dello statuto (artt. 21-23 CTS) ed è titolare dei diritti, delle facoltà e degli obblighi derivanti dalla legge e dallo statuto medesimo;
  • Volontario è la persona in possesso dei requisiti di cui all’art. 17 CTS. Non deve essere, necessariamente, un associato. Il volontario, infatti, può prestare la propria attività di volontariato all’interno di un ETS, senza però essere divenuto anche un associato;
  • Volontario – Associato è la persona che è associata e che, in pari tempo, svolge anche una attività di volontariato all’interno dell’associazione. Gli artt. 32 e 35 CTS richiedono, rispettivamente, per ODV e APS l’apporto prevalente dell’attività dei volontari associati. 
  • Volontario – Amministratore: tale figura è così definita dalla Cirolare n. 6214 del 9 luglio 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a condizione di rispettare tutti i requisiti previsti dall’art. 17 CTS: «(…) si deve ritenere che rientri nel concetto di attività di volontariato non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, costituenti l’oggetto sociale dell’ ente, ma altresì l’attività relativa all’esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all’implementazione dell’oggetto sociale dell’ente».
  • Associato – Non Volontario: è persona associata, ma che non svolge una attività riconducibile all’art. 17 CTS. Il volontario, infatti, può prestare la propria attività di volontariato all’interno di un ETS, senza però essere divenuto anche un associato.

Rimborsi spese volontari art. 17, 3° comma, D.lgs 117/17. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono sempre vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente lo abbia regolamentato con correlate dedicate disposizioni al riguardo. 

Quando un ente si avvale del supporto di volontari non occasionali per le proprie attività, deve tenere obbligatoriamente un registro dedicato, collegato a un’altra novità della riforma, ovvero la necessità di stipulare adeguata copertura assicurativa (ne parlerò successivamente). Il registro è disciplinato dall’art. 3, 1° comma, del Decreto 6 ottobre 2021 oltre che dall’art. 17, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il quale prevede che “Gli enti di cui all’art. 1 del predetto decreto predispongono un registro dei volontari non occasionali e ne garantiscono la tenuta. Al fine di garantirne l’operatività, il registro cartaceo, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono (n.d.r., la nostra Associazione l’ha vidimato in Via Adigetto allo sportello anagrafe a costo zero) . Gli enti medesimi possono istituire un’apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale”.

Come detto il registro potrà essere, a scelta, o di tipo cartaceo oppure di tipo elettronico e/o telematico, fornito anche dalla rete associativa a cui l’ente si affilia. Il registro tenuto con sistemi elettronici e/o telematici può essere adottato solo se assicura l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le modalità di cui all’art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del Codice civile.

Cosa deve contenere il registro (art. 3, 4° comma). Nel registro l’ente del Terzo settore indica, per ciascun volontario: a) il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita; b) la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente; c) la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro.

Cosa succede per i volontari occasionali? (art. 3, 6° comma): Ove l’ente abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1, terzo periodo, l’ente predisporra nel registro una sezione separata e dedicata ai volontari occasionali che conterrà i medesimi dati di cui al comma 4. In ogni caso, gli enti del Terzo settore che si avvalgano di volontari occasionali provvedono a raccogliere per ognuno di essi i relativi dati, a conservarli e metterli a disposizione dell’impresa assicuratrice, secondo le modalità concordate con la stessa.

Documenti per controlli (art. 4, 2° comma): Gli enti del Terzo settore sono tenuti a conservare la documentazione riguardante l’assicurazione dei volontari di cui si avvalgono, sia in modo occasionale che non occasionale, per un periodo non inferiore a dieci anni, e presentarla in caso di controlli da parte dell’ufficio competente del registro unico nazionale del Terzo settore o degli altri soggetti autorizzati.

L’obbligo assicurativo per i volontari è rinvenibile all’art. 18 del D.Lgs. 117 del 2017 (art. 18 Assicurazione obbligatoria)gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.  La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell’amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione”.

Il presente articolo è stato realizzato utilizzando anche contributi editoriali pubblicati sui siti delle Associazioni CSVnet e Cantiere Terzo Settore

Per informazioni sul Codice del terzo Settore qui link Ministero lavoro e politiche sociali.

– Fine parte 1 –

Alberto Speciale

 

(Foto di copertina: Campo di concentramento di Montorio oggetto di recupero da parte dei volontari delle Associazioni montorioveronese.it e FIGLI DELLA SHOAH)

 


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2 commenti su “La gestione dei Volontari nella Riforma del Terzo settore. Inquadramento e tipologia (parte 1)

  • DORIANA COPPOLA

    Salve. Alla luce di quanto illustrato, un associato non volontariato può essere incaricato per un’attività nell’ambito di progetti finanziati prevedendone un compenso?

    • Alberto Speciale L'autore dell'articolo

      Buongiorno gentile Doriana,
      le rispondiamo in aderenza alla nota n. 18244 del 30 novembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che ha fornito importanti chiarimenti per gli enti del Terzo settore: in particolare modo in tema di apporto del volontariato nelle Odv e nelle Aps, della nozione di “lavoratore” ai fini del computo delle percentuali previste dalla legge e della possibilità per un’Odv di retribuire i propri associati. Ricordiamo che pur non rappresentando una fonte primaria nel nostro ordinamento, le circolari e le note della Direzione generale del Terzo settore hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo fondamentale nell’interpretazione delle disposizioni normative in materia, con l’obiettivo di favorirne un’applicazione il più possibile uniforme (e quindi non differenziata) sul territorio nazionale.
      La risposta del ministero in un quesito che chiedeva se le Odv possano avvalersi di prestazioni lavorative retribuite svolte dai propri associati, nel rispetto dei limiti numerici evidenziati al paragrafo precedente oltre che del generale divieto posto dal Codice del Terzo settore in capo ai volontari di un Ets di svolgere al contempo anche attività retribuite all’interno dello stesso (art. 17, c. 5).
      Dopo analisi tra le Odv e le Aps, il Ministero rileva che la disposizione del Codice (art. 36) che consente alle Aps di concludere rapporti di lavoro con i propri associati non è presente nella corrispondente disciplina per le Odv (art.33, c.1): dato che il carattere speciale di una disposizione riguardante uno specifico ente non può essere estesa a soggetti diversi da quelli per cui essa è stata posta, secondo la nota ministeriale l’estensione alle Odv della facoltà (propria delle Aps) di retribuire i propri associati per prestazioni lavorative “risulta problematica”.
      Quindi la risposta è si in quanto l’art. 36 del codice consente alle Aps di concludere rapporti di lavoro coni propri associati 8non evidenziando se siano o meno volontari).
      Suggeriamo tuttavia di chiedere conferma per completezza al CSV territoriale di riferimento.
      Alberto Speciale