Misure antismog: firmata Ordinanza limitazione impianti termici, combustioni e spandimento liquami


Dopo l’Ordinanza per la limitazione, con deroghe, alla circolazioni dei veicoli più inquinanti diesel euro 4 (qui nostro articolo) il Sindaco di Verona interviene con un’altra Ordinanza (la n. 66 del 29 settembre 2022) contenente provvedimenti per il contenimento delle polveri sottili


Con sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (10 novembre 2020 causa C644/2018), lo stato Italiano è stato condannato, con conseguente pagamento di ingenti somme a titolo di penale, per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell’aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento. L’agglomerato di Verona (IT0521) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;

Il territorio del Comune di Verona è compreso nella zona climatica E e, conseguentemente, l’esercizio degli impianti di riscaldamento installati negli edifici è consentito dal 15 ottobre al 15 aprile nella misura massima di 14 (quattordici) ore giornaliere, comprese tra
le ore 5 e le ore 23, e che al di fuori di tale periodo gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinar.;

In considerazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale attraverso la Deliberazione n. 859 del 21 settembre 2022 il Sindaco Damiano Tommasi con la firma dell’Ordinanza n. 66 del 29 settembre 2022 ha ordinato, in tutto il territorio comunale dal 01 ottobre 2022 al 30 aprile 2023, salvo specifiche diverse indicazioni, il rispetto dei seguenti divieti: 

1. divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato o pellet) con una classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle (rif. D.M. 186/2017), in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo;
2. divieto di effettuare combustioni all’aperto di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione al fine di reimpiegare i residui come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di
particolari specie vegetali e documentante con le modalità previste dalle vigenti normative;
3. divieto di climatizzare i seguenti spazi dell’abitazione o ambienti ad essa complementari: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi; in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – colore arancio e del livello di allerta 2 – colore rosso, si aggiungono le seguenti limitazioni:
divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato o pellet) con una classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle (rif. D.M .186/2017), in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo;
il divieto di spandimento di liquami zootecnici fino al 15 aprile 2023 (sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato).
il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio scopo intrattenimento (di cui all’art. 2 c. 1 lettera b) del D.Lgs. n.123/2015).

L’Ordinanza prevede che, indipendentemente dal livello di allerta raggiunto, è inoltre fatto obbligo di limitazione della temperatura misurata, dal 01 ottobre 2022 al 30 aprile 2023:
A) a massimi di 19°C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
E.1 – residenza e assimilabili;
E.2 – uffici e assimilabili;
E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;
E.5 – attività commerciali e assimilabili;
E.6 – attività sportive;
B) a massimi 17°C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;

Sono invece eslusi dall’obbligo di abbassamento della temperatura:
a) ospedali e strutture sanitarie, case di riposo, ambulatori medici e diagnostici;
b) strutture adibite in via permanente o esclusiva alla permanenza di persone con disabilità;
c) asili nido, scuole dell’infanzia;
d) altri edifici scolastici per i quali sono previste specifiche disposizioni a carattere nazionale.

In caso di raggiungimento del livello di allerta 1-colore arancio e livello di allerta 2-colore rosso, la temperatura degli edifici indicati al punto A) dovrà essere ridotta di ulteriore 1°C.

Il Sindaco infine, invita (!) i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, pubblici esercizi, magazzini di
vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere normalmente chiuse le porte di accesso, comunicanti con l’esterno, ai rispettivi locali, a meno che non siano installati dispositivi per l’isolamento termico degli ambienti alternativi.

Non ho ancora compreso perchè il primo cittadino, quale uffiiale di governo, puer avendo a disposizione l’emanazione di ordinanze contingibili ed urgenze ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267/20 si limiti ad “invitare” i titolari e/o gestori di attività commerciali di tenere normalmente chiuse le porte di accesso anzichè “obbligarle” a farlo.

Chiunque violi le previste disposizioni, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d’Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana per quanto attiene il divieto di effettuare combustioni all’aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. 

L’Amministrazione comunale darà notizia del livello raggiunto, a seguito dell’emissione del bollettino di ARPAV nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì attraverso il portale istituzionale (https://www.comune.verona.it) ed altri strumenti informativo al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure indicate sul presente atto. Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

Alla Polizia Locale pè demandato il compito di effettuare l’attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dall’Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l’efficacia.

Per maggiori info clicca qui.

Alberto Speciale

(Foto di copertina: immgine di repertorio credit Alberto Speciale)

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