Nei giorni scorsi sui social network montoriesi si è sviluppata una discussione su cani, passeggiate e guinzaglio.
La discussione scaturisce dalla seguente richiesta postata a seguito di una passeggiata sul percorso Strada Comun:
Buongiorno montoriesi e non, mi rivolgo con molta pacata gentilezza a tutti coloro che portano a passeggio il proprio cane non rispettando una legge ben chiara sull’uso del guinzaglio, indipendentemente dalla razza, dalla tempra e dalla mole del proprio cane!
I cani sono animali e seppur li possiamo considerare i nostri migliori compagni sono pur sempre animali con una loro indole ed un loro temperamento […]
il cane va tenuto Legato perché non tutti sono uguali…
I primi a richiedere l’uso del guinzaglio sono proprio i proprietari dei cani, preoccupati per l’incolumità dei propri amici a quattro zampe, nel caso di incontri con altri quadrupedi non trattenuti con il guinzaglio.
A chiederlo sono anche i proprietari dei cani di grossa taglia che temono di dover pesantemente redarguire il proprio animale nel caso altri quadrupedi si avvicinino troppo essendo non legati, preoccupati che la reazione e l’eventuale zuffa possa procurare spiacevoli conseguenze alle bestiole.
Alla discussione partecipano anche persone non possessori di cani, per segnalare che, soprattutto in sentieri poco ampi, la presenza di animali senza guinzaglio può provocare spiacevoli incidenti a runner e/o ciclisti in transito, semplicemente perché uno spostamento improvviso del cane può far inciampare e cadere chi sta passando.
La giustificazione di questo comportamento improprio con la frase “il mio cane è buono” o ancora peggio la risposta con un epiteto ingiurioso non può essere soddisfacente ed esaustiva .
Naturalmente alcuni commenti ricordano l’obbligo, non sempre rispettato, della raccolta delle deiezioni.
Nella discussione si segnala anche l’inopportuna abitudine di qualcuno di accompagnare a passeggio il proprio amico a quattro zampe nel viale alberato a cipressi del cimitero di Montorio per espletare le deiezioni sotto le lapidi dei militari caduti nelle due guerre mondiali.
Fonte informazioni: Facebook.com
Ma cosa dicono le normative vigenti?
Il Comune di Verona nella pagina internet dal titolo “Pillole di normativa in materia di cani” ricorda:
Cane al guinzaglio
I cani vanno sempre tenuti al guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico con guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,50 come stabilito dall’Ordinanza 6 agosto 2013 del Ministero della Salute sulla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani.
Obbligo museruola
La museruola è legata al pericolo che il cane può rappresentare per le altre persone o animali ed è prevista dal regolamento di polizia veterinaria (DPR 320/1954 art. 83) e dalle Ordinanze del Ministero della Salute che ordinano ai proprietari di cani di portare con sè una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone. Il regolamento comunale per la tutela degli animali ne impone l’uso solo a bordo dei mezzi pubblici (art. 4 comma 26) e in esercizi pubblici e uffici pubblici (art. 12 comma 9).
Negli altri casi, in luogo pubblico, il conduttore del cane ha l’obbligo di tenere l’animale con guinzaglio o – se libero – con museruola (art. 12 comma 4 bis).
Proprietario sempre responsabile per danni causati dal cane
Il proprietario di un cane risponde in relazione agli obblighi che derivano dall’essere lui solo la persona che dispone dell’animale e che può controllare le sue reazioni. Anche nel caso in cui l’animale venga condotto da terzi il proprietario risponde per eventuali danni provocati dall’animale: l’obbligo di controllo del cane incombe di diritto sul suo proprietario al quale spetta anche l’obbligo di impedire che persona inidonea a contenere e controllare le reazioni dell’animale lo porti a spasso ovvero di verificare che l’uscita avvenga con l’adozione delle prescritte cautele (guinzaglio, museruola).
Cassazione Penale, Sezione Quinta, sentenza 05.09.2008, n. 34589
Link di riferimento
Regione Veneto
Ministero della Salute
Parlamento italiano
Corte Suprema di Cassazione
Ministero dei Trasporti
L’articolo 12 punto 4 del “Regolamento comunale per la tutela degli animali” del Comune di Verona recita:
ART. 4
I cani muniti di guinzaglio, con lunghezza massima di m. 1,50 (e museruola, nei casi previsti), accompagnati dai loro proprietari o detentori, hanno libero accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, a eccezione delle aree verdi debitamente recintate e attrezzate per il gioco dei bambini, delle aree dedicate allo sport, delle aree verdi di particolare interesse per la presenza di animali selvatici e di tutte le altre aree individuate con apposito provvedimento. In questi casi sarà cura del Comune esporre un segnale di divieto. Nei giardini, negli orti, nelle aie e in altri luoghi aperti di proprietà privata, nei quali non sia impedito l’accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. I cani potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l’accesso a luoghi analoghi di proprietà privata sia chiuso e provvisto di cartello con l’indicazione “Attenti al cane”. Possono essere inoltre tenuti senza guinzaglio e museruola:
– i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
– i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
– i cani delle forze di polizia durante l’impiego per fini d’istituto;
– i cani delle forze di polizia durante l’impiego per fini d’istituto e i cani delle Unità Cinofile di Protezione Civile in attività di ricerca.
ART 4bis.
I proprietari o i conduttori dei cani devono avere sempre con sé idonea museruola da applicare all’animale in caso di necessità ovvero su richiesta degli organi di controllo competenti.
Il regolamento all’articolo 21 stabilisce anche le sanzioni in caso di non rispetto del Regolamento:
chiunque commette una violazione degli articoli 4 (eccetto comma 20), 7 e 8 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra specifica norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, e la somma da corrispondersi per il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita in € 200,00.
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