Scatta da oggi, a Verona, il livello di allerta Arancione a causa del supermento dei livelli di PM10 nell’aria. Da oggi fino a lunedì blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 e benzina fino Euro 2, permangono invece le limitazioni all’utilizzo delle stufe a legna, allo spandimento dei liquami, alle combustioni all’aperto e temperatura negli edifici
Il provvedimento si attua con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero del PM10 (50 µg/m3 da non superare per più di 35 giorni l’anno) misurato da ARPAV. Le misure emergenziali si attivano il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore almeno fino al giorno di controllo successivo.
Ricordiamo che i provvedimenti anti inquinamento, in vigore dal 1^ ottobre 2023, sono stabiliti dalle ordinanze n. 45 del 29/09/2023 (limitazione del traffico veicolare) e n. 46 del 29/09/2023 (limitazioni impianti termici, combustioni all’aperto e spandimenti zootecnici) con lo scopo di contenere la dispersione in atmosfera delle polveri sottili durante il periodo invernale 2023- 2024.
L’attivazione dei livelli di allerta è comunicata da ARPAV attraverso un bollettino sulla base dei valori di PM10 misurati dalla centralina fissa di rilevamento della qualità dell’aria situata al Giarol Grande, riferimento per l’agglomerato di Verona. Quindi da oggi fino a lunedì 29 gennaio saranno adottati i previsti provvedimenti (in aggiunta ai divieti di colore VERDE). Per il rientro al livello verde sono necessari almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero misurati e previsti.
1) LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE
Dal 1° ottobre al 15 dicembre 2023 e dall’8 gennaio al 30 aprile 2024 divieto di circolazione tutti i giorni, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, dalle 8.30 alle 18.30, per:
- Ciclomotori e motocicli (da L1 a L7): Euro 0, Euro 1
- Veicoli a benzina privati (M1, M2, M3): Euro 0, Euro 1, Euro 2
- Veicoli a benzina commerciali (N1, N2, N3): Euro 0, Euro 1, Euro 2
- Veicoli a gasolio privati (M1, M2, M3): Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5
- Veicoli a gasolio commerciali (N1, N2, N3): Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e Euro 4
➡️ Tali disposizioni si applicano a tutto il territorio comunale, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:
- Tangenziale Est (da Via Valpantena all’altezza dello svincolo di Poiano fino al raccordo verso il casello autostradale di Verona Est e la vicina Tangenziale Sud)
- Tangenziale Sud (dal raccordo del Casello autostradale di Verona Est fino a quello del Casello di Verona Nord)
- Tratti autostradali ricadenti in territorio comunale
- Itinerario di indirizzo alla Fiera di Verona, limitatamente al seguente percorso: uscita dalla tangenziale sud, Casello Autostradale di Verona Sud, Viale delle Nazioni, Largo del Perlar, Viale del Lavoro fino al Piazzale della Fiera, per il percorso più breve (in andata e ritorno) compreso l’area di parcheggio di Via Scopoli
- Itinerario di indirizzo verso i parcheggi dello Stadio comunale “Marcantonio Bentegodi” e del Palazzetto dello Sport “Città di Verona” limitatamente al seguente percorso: Casello Autostradale di Verona Nord lungo la Mediana di Verona con uscita obbligatoria allo svincolo che conduce ai parcheggi dello Stadio, (in andata e ritorno)
- Percorso da tangenziali e autostrade, per raggiungere aree camper site a Porta Palio e in Via Belfiore
👉 Scarica l’infografica | Consulta le deroghe per particolari categorie di veicoli | Leggi le pagine di approfondimento
2) le LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, COMBUSTIONI ALL’APERTO, SPANDIMENTO LIQUAMI.
Dal 1° ottobre 2023 al 30 aprile 2024, in tutto il territorio comunale è vietato:
- utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa – legna cippato pellet – con una classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo.
- effettuare combustioni all’aperto di materiale vegetale ad eccezione delle attività previste dal comma 6-bis dell’articolo 182 del D. Lgs. 152/2006 svolte in osservanza delle disposizioni stabilite nell’articolo 10 della Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione D.L. 13 giugno 2023 n. 69, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali e documentate con le modalità previste dalle vigenti normative.
- climatizzare spazi dell’abitazione o ambienti ad essa complementari, quali: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi.
- lo spandimento di liquami zootecnici fino al 15 aprile 2023, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.
- divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio con scopo di intrattenimento.
3) le TEMPERATURE MASSIME CONSENTITE NEGLI EDIFICI.
E’ disposta la limitazione della temperatura misurata:
A) a massimi 18° C (con tolleranza di 2°) negli edifici quali residenze e assimilabili (E.1), uffici e assimilabili (E.2), attività ricreative o di culto e assimilabili (E.4); attività commerciali e assimilabili (E.5), attività sportive (E.6).
B) a massimi 17° C (con tolleranza di 2°) negli edifici adibiti a attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8).
Sono esclusi dall’obbligo:
- ospedali e strutture sanitarie, case di riposo, ambulatori medici e diagnostici.
- strutture adibite in via permanente o esclusiva alla permanenza di persone con isabilità.
- asili nido, scuole dell’infanzia.
- altri edifici scolastici per i quali sono previste specifiche disposizioni a carattere nazionale.
Alberto Speciale
(fonte notizia Ufficio stampa Comune Verona)
***