Con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe, l’entrata in vigore delle novità sul regime IVA per il Terzo settore è stata prorogata, dal 1° luglio 2024 al 1° gennaio 2025. Il nuovo regime IVA renderà le operazioni in precedenza escluse, in buona parte, esenti IVA e, in altra parte, imponibili. Obbligatorio per tutte le associazioni l’apertura della partita IVA
Il Decreto legge n. 146/2021, all’art. 5, commi 15 quater, quinquies e sexies, ha introdotto alcune disposizioni destinate a cambiare la fiscalità (I.V.A.) relativa alle attività svolte dagli enti associativi non commerciali. Le disposizioni di modifica avrebbero dovuto entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, poi prorogate al 1° luglio 2024 e da ultimo, ai sensi del Decreto legge 215 del 2023 (c.d. “Milleproroghe”), l’entrata in vigore è slittata al 1° gennaio 2025.
La riforma IVA è stata avviata in risposta alla procedura di infrazione (n. 2008/2010) avviata dalla Commissione Europea a seguito del mancato pieno recepimento da parte del nostro legislatore delle esenzioni di cui all’art. 132 della Direttiva 2006/112/CE. Secondo quanto previsto dalla Commissione Europea, “…ogni cessione di beni ed erogazione di servizi, effettuata dietro corrispettivo dovrebbe essere considerata imponibile IVA…2, mentre la normativa italiana prevedeva alcuni casi di esclusione, tra cui quelli previsti per gli Enti non commerciali.
Nello specifico, la Commissione contesta l’esclusione dal campo di applicazione IVA di una serie di operazioni, quali le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate da alcune tipologie di enti in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici. Il “problema” nasce dalle previsioni indicate dall’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 ai commi 4, 5 e 6.
Più in dettaglio e per chiarezza al fine di non perdersi in un linguaggio meramente tecnico per “addetti ai lavori”.
Il comma 4 qualifica come non commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da parte di:
- associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di formazione sociale e di formazione extrascolastica della persona nei confronti di soci, associati o partecipanti;
- associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.
Al comma 5, dove sono indicate le attività in ogni caso commerciali, sono previste due deroghe, una riferita alla cessione di proprie pubblicazioni da parte degli enti associativi sopra menzionati e l’altra riferita alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali.
Il comma 6 prevede invece che per le Associazioni di Promozione Sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lettera e) della legge n. 287 del 1991, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti di soci, associati o partecipanti.
La riforma IVA che interesserà gli Enti non commerciali a partire dal 1° gennaio 2025 nasce, quindi, dall’impulso dato al legislatore italiano a seguito dell’intervenuta procedura di infrazione della Commissione Europea e vedrà tre situazioni distinte che analizzeremo di seguito e che tutte le associazioni no profit dovranno necessariamente sapere per potersi adeguare per tempo.
Per una migliore informazione a supporto segnalo la guida ad hoc, “Novità IVA nel terzo settore”, pubblicata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti il 13 novembre 2023.
Alcune operazioni passeranno dall’applicazione di un regime di esclusione IVA ad uno di esenzione, altre passeranno invece da un regime di esclusione ad uno di imponibilità, altre, considerate imponibili diventeranno esenti.
1) Dall’esclusione dall’IVA all’esenzione
Dal 1° gennaio 2025 dovranno essere considerate esenti e non più escluse ai fini IVA le seguenti attività:
- prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti (incluse le prestazioni rese nei confronti di associazioni che svolgono la stessa attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali) verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati, in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto;
- prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona a loro esclusivo profitto;
- somministrazione di alimenti e bevande effettuate nei confronti di indigenti da associazioni di promozione sociale (ricomprese fra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lett. e), della legge 25 agosto 1992, n. 287) con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, nel caso in cui l’attività di somministrazione sia strettamente complementare all’attuazione degli scopi istituzionali.
Le attività appena menzionate, passando da un regime di esclusione dall’IVA a una esenzione, vedranno nella sostanza immutato il carico tributario in quanto non dovranno applicare e quindi versare l’IVA, ma subiranno un aggravio burocratico dato dall’implementazione degli adempimenti connessi alle operazioni esenti dall’IVA.
2) Dall’esclusione dall’IVA all’imponibilità
Ci sono, poi, attività per le quali il legislatore ha previsto il passaggio dal regime di esclusione a quello di imponibilità IVA. Questa modifica interesserà i seguenti punti:
- cessioni di beni non strettamente connesse a prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti (incluse le prestazioni rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali) verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati, in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto;
- cessioni di beni effettuate da associazioni sportive dilettantistiche, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti di soci, associati o partecipanti (incluse le prestazioni rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali) verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni quali danno diritto;
- cessioni di pubblicazioni effettuate prevalentemente ai propri associati, ma non in occasione di manifestazioni propagandistiche, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona;
- somministrazione di alimenti e bevande effettuate da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale (ricomprese fra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lett. e), della legge 25 agosto 1992, n. 287), con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno (anche quando effettuate presso le sedi di queste ultime); nonché le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate a favore dei propri associati (e non di soggetti indigenti).
3) Dall’imponibilità all’esenzione IVA
Inverso, invece, sarà il percorso che faranno le attività riportate di seguito che passeranno dall’essere imponibili a esenti ai fini IVA:
- prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone (diverse da soci, associati o partecipanti) che esercitano lo sport o l’educazione fisica;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona (e non più solo da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali) a loro esclusivo profitto.
Molti parlano di riforma IVA del Terzo settore, ma in realtà sarà coinvolto tutto il mondo del no profit, anche lo sport, ma soprattutto il comparto delle associazioni che non sono ancora entrate, o non hanno intenzione di entrare, nel perimetro del Terzo settore. Tutti saranno (al momento) attratti con le inevitabili importanti conseguenze ce il cambiamento apporterà.
L’impossibilità di escludere dalla disciplina IVA molte delle operazioni definibili come tipiche delle associazioni avrà come (pesante) conseguenza per gli enti un aggravio sotto il profilo della gestione amministrativo-contabile. Il ricorso a personale volontario qualificato o l’esternalizzazione degli adempimenti ad un professionista (con le conseguenti spese) sarà un processo necessario.
Il primo passo sarà quello di dotarsi di una partita IVA, questo adempimento riguarderà non solo gli Enti del Terzo settore ma anche quelli appartenenti al comparto sportivo e gli Enti non commerciali non iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
Alberto Speciale
(Per la redazione di questo articolo mi sono avvalso anche del contributo editoriale di Cantiere Terzo Settore)
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Volendo schematizzare la situazione che si avrà dal 1° gennaio 2025, una volta completamente abrogate le previsioni di esclusione, la stessa è così sintetizzabile (schema eleorato a cura di Cantiere Terzo Settore):
ATTIVITÀ ESENTI | ATTIVITÀ IMPONIBILI |
Prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate a soci in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona. |
Prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse NON strettamente connesse effettuate a soci in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona. Prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate a NON soci in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona. |
Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività. | Cessioni di beni effettuate da associazioni sportive dilettantistiche in conformità alle finalità istituzionali. |
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasioni di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, organizzate al loro esclusivo profitto. | Cessione di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, effettuate prevalentemente ai propri associati. |
La somministrazione di alimenti e bevande nei confronti degli indigenti da parte di associazioni di promozione sociale di cui all’art. 3, c. 6, lett. e) della legge 287/1991. | La somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei soci e non soci da parte degli enti associativi (comprese le associazioni di promozione sociale di cui all’art. 3, c. 6, lett. e) della legge 287/1991). |