Terzo Settore, “Titolare effettivo”: il TAR ripristina l’obbligo di comunicazione


Con l’Ordinanza n. 8083/2023, pubblicata lo scorso 7 dicembre 2023, il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, accogliendo il ricorso di alcune associazioni di categoria, aveva sospeso l’efficacia del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023, il quale aveva disposto l’obbligo di comunicare i dati del “titolare effettivo” alla Camera di commercio territorialmente competente entro l’11 dicembre 2023.

Ora, il TAR del Lazio, in data 9 aprile 2024, ha pubblicato le sentenze con cui sono stati respinti i ricorsi presentati da un gruppo di associazioni fiduciarie, facendo di fatto ripartire il termine per l’obbligo di comunicazione, il quale è scaduto l’11 aprile.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con un proprio comunicato diffuso l’11 aprile, ha confermato che per l’invio dei dati del “titolare effettivo” la scadenza era quella dello stesso 11 aprile scorso.

Tuttavia, nel comunicato lo stesso Ministero precisa che “in ragione della complessa vicenda giudiziale intercorsa e del ristretto lasso temporale residuo, si demanda al prudente apprezzamento di codesti Enti camerali ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione in argomento”.

In base a quanto previsto dal decreto  29 settembre 2023 l’obbligatorietà della comunicazione telematica del Titolare effettivo riguarda le imprese già costituite con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini al trust.

Data l’incertezza sui termini e le eventuali sanzioni, Unioncamere ha chiesto indicazioni ai Ministeri competenti. Anche i commercialisti, con una nota sul sito del CNDCEC, hanno richiesto alle Camere di commercio indicazioni unitarie per la gestione di tale adempimento. Al momento non sono state fornite ulteriori indicazioni.

Si ricorda che le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo sono significative e sono quelle previste dall’art. 2630 del codice civile: in caso di omessa o tardiva comunicazione, la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 103 a 1.032 euro, ridotta ad un terzo se l’adempimento omesso avviene entro 30 giorni dal termine previsto.

L’obbligo di comunicazione grava su tutti coloro che sono tenuti alla comunicazione e pertanto sono passibili di sanzione anche tutti i componenti del consiglio direttivo o di amministrazione.

Ricordo che era stato aperto un dibattito circa l’obbligatorietà di iscrizione anche degli ETS che hanno acquisito la personalità giuridica ai sensi del codice del Terzo settore (Cts), tramite l’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Gli Ets non sono menzionati dal decreto antiriciclaggio (il motivo è che esso è antecedente alla riforma del Terzo settore) e nei confronti degli stessi è comunque possibile consultare presso il Runts i dati del legale rappresentante e degli altri titolari di cariche sociali. 

Alberto Speciale

 

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