Terzo Settore, Rendiconto per cassa: nuove semplificazioni per ETS con entrate minori di 60mila €


Con la Circolare n. 6 del 9 agosto 2024 il Ministero del lavoro fornisce istruzioni pratiche pratiche sulle novità introdotte dalla Legge 4 luglio 2024, n.104, recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, relativamente agli effetti sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore. Introdotta la possibilità per tutti gli ETS aventi entrate non superiori ad € 60.000,00 di utilizzare un rendiconto per cassa ulteriormente semplificato, che riporti l’indicazione delle entrate e delle uscite in forma aggregata


La Circolare n. 6/2024 evidenzia che l’articolo 4 della Legge n. 104/2024 ha aggiunto all’articolo 13 del Codice Terzo Settore il comma 2 -bis, con il quale è stata introdotta la possibilità per tutti gli ETS aventi entrate non superiori ad € 60.000,00 di utilizzare un Rendiconto per cassa ulteriormente semplificato, che riporti l’indicazione delle entrate e delle uscite in forma aggregata. In tal senso, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 13, dovrà essere approntato un nuovo modello specifico di rendiconto per cassa, da definirsi, previo parere obbligatorio del Consiglio nazionale del Terzo settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, che va ad aggiungersi ai modelli già in uso, adottati con il D.M. n.39/2020. Considerate le ridotte dimensioni delle entrate annue di tali enti, il legislatore, ha ritenuto di far prevalere le esigenze di semplificazione, alla base dell’intervento normativo.

Ciò significa che al di sotto di tale limite dimensionale il modello per cassa potrebbe essere utilizzato (si tratta comunque di una scelta rimessa alla responsabilità degli amministratori, come già chiarito nella citata nota direttoriale del 15.11.2022) anche da parte di ETS dotati di personalità giuridica: la ratio semplificatoria sarebbe infatti smentita da una diversa lettura che circoscrivesse l’utilizzo del rendiconto per cassa “aggregato” ai soli enti non personificati.

I nuovi limiti dimensionali troveranno applicazione a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della Legge n. 104/2024. A tale riguardo, giova ricordare che il decreto ministeriale sulla modulistica chiarisce come l’individuazione del regime contabile di riferimento, (obbligo di utilizzo del bilancio per competenza economica o facoltà di redazione del bilancio secondo il principio di cassa) debba essere effettuata sulla base del volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti nell’esercizio precedente. Pertanto, agli ETS il cui esercizio finanziario coincide con l’anno solare, la nuova disciplina si applicherà a partire dal bilancio relativo all’anno 2025, tenendo in considerazione il volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti nell’esercizio 2024; questo significa che un ente che realizzi nell’anno 2024 componenti economiche pari ad esempio ad € 280.000,00 e non sia dotato di personalità giuridica potrà redigere il bilancio dell’annualità 2025 nella forma del rendiconto per cassa.

Invece, per un ETS il cui esercizio non coincida con l’anno solare e inizi, ad esempio, il 1° settembre, o comunque in altra data del 2024 successiva all’entrata in vigore delle disposizioni (3 agosto 2024) le nuove disposizioni troveranno applicazione già a partire dal bilancio 2024 -2025, sulla base delle risultanze di bilancio dell’esercizio finanziario 2023-2024.

Per gli ETS il cui esercizio abbia avuto inizio il 1° luglio, i nuovi limiti si applicheranno, invece, a partire dal bilancio 2025-2026, avendo come riferimento le risultanze tratte dal bilancio dell’esercizio finanziario 2024-2025, in considerazione del fatto che le disposizioni in esame sono entrate in vigore in data successiva all’apertura dell’esercizio 2024-2025. 

La disciplina contabile degli ETS ha conosciuto un’ulteriore modifica anche con riferimento ai profili pubblicistici legati agli adempimenti derivanti dall’iscrizione al RUNTS: per effetto della nuova formulazione dell’articolo 48, comma 3 del Codice, si assiste al passaggio dalla data fissa per l’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio, del Rendiconto per cassa, del Bilancio sociale e dei Rendiconti delle raccolte fondi alla data mobile. Difatti, se precedentemente detto adempimento doveva essere attuato entro il 30 giugno di ogni anno, adesso, in virtù della previsione contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera l) della Legge n. 104/2024, esso dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario. In questo modo, soprattutto avuto riguardo agli enti il cui esercizio finanziario non coincide con l’anno solare. In tal modo si è voluto ridurre la frattura temporale che il previgente sistema a data fissa generava tra il momento dell’adozione della delibera di approvazione del bilancio e la conoscibilità erga omnes di quest’ultimo

Alberto Speciale

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