Dal 1° ottobre ritornano le disposizioni per il contenimento dello smog, tra cui le limitazioni alla circolazione dei veicoli, che saranno valevoli dal 1° ottobre al 20 dicembre 2024 e dal 7 gennaio al 30 aprile 2025, con i veicoli diesel fino ad Euro 4 fermi per tutto il periodo. Le altre limitazioni riguarderanno: le temperature degli edifici residenziali e publici, l’utilizzo dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, òo spandimento dei liquami zootecnici e le combustioni in ambito agricolo
Ammetto che non è lettura facile ed alla cui redazione sono giunto attraverso la sintesi congiunta di due distinte Ordinanze sindacali come ogni anno pregne di divieti, deroghe, limitazioni di livello verde-arancio-rosso, etc. Auspico l’attenta lettura di chi lo vorrà, soprattutto la responsabile attuazione da parte di tutti noi. L’unico vero (temporaneo ma collegiale) modo per poter contrastare l’inquinamento atmosferico che rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità, in particolare durante la stagione invernale, nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l’accumulo nell’aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili.
Ricordo che, a cagione della drammaticità della situazione, con Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 10 novembre 2020 causa C- 644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell’aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento. Verona rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10.
Le disposizioni contenimento sono state emanate ieri attraverso due distinte Ordinanze a firma del Sindaco entrambe valevoli dal 1° ottobre al 30 aprile. La n. 40 relativa alla circolazione dei veicoli e la n. 41 per quello che riguarda le temperature degli edifici residenziali e publici, l’utilizzo dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, òo spandimento dei liquami zootecnici e le combustioni in ambito agricolo.
Dal 1° ottobre, come da disposizione della Regione che impone ai Comuni di far entrare in vigore il blocco dei veicoli più inquinanti e come previsto dall’Accordo del bacino Padano del 6 giugno 2017 fra Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, sarà data attuazione alle limitazioni alla circolazione dei veicoli che saranno valevoli dal 1° ottobre al 20 dicembre 2024 e dal 7 gennaio al 30 aprile 2025, con i veicoli diesel fino ad Euro 4 fermi per tutto il periodo.
Per tale periodo, al solo fine di garantire la possibilità di spostamento per chi deve lavorare ed operare con la sua attività sul tutto il territorio comunale, sono state previste alcune deroghe. Le ordinanze dove sono stabiliti nel dettaglio divieti e deroghe sono state firmate oggi dal sindaco Damiano Tommasi.
In linea con lo scorso anno è stata in particolar modo assicurata la libera circolazione a tutti i lavoratori, che per distanza od orari particolari di inizio e fine turno, non possono utilizzare i mezzi pubblici.
La circolazione è consentita ai soggetti purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l’orario di articolazione dei turni e l’effettiva turnazione.
Inoltre, dalle 8.30 alle 11 e dalle 15 alle 17.30, sarà consentito effettuare attività di carico e scarico merci su tutto il territorio comunale nel rispetto delle indicazioni previste.
PRINCIPALI MISURE ANTISMOG A DECORRERE DAL 1° OTTOBRE
Il piano antismog prevede tre gradi di allerta – verde, arancio e rosso – riferiti ai risultati della stazione di monitoraggio ARPAV posizionata al Giarol Grande.
1- DIVIETO DI CIRCOLAZIONE.
Allerta verde: il blocco del traffico è valevole per le categorie di veicoli (categoria M – trasporto di persone e N – trasporto merci): Euro 0-1 benzina, Euro da 0 a 4 diesel, motocicli con certificato di circolazione rilasciato prima del 1° gennaio 2000 (i.e. Euro 0). Il divieto di circolazione vale, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, esclusi i festivi.
Allerta arancio: il blocco del traffico è valevole per le categorie di veicoli: Euro 0-2 benzina (categoria M e N), Euro da 0 a 5 diesel (categoria M), Euro da 0 a 4 diesel (categoria N), motocicli con certificato di circolazione rilasciato prima del 1° gennaio 2000 (i.e. Euro 0).
Allerta rossa: il blocco del traffico è valevole per le categorie di veicoli: Euro 0-2 benzina (categoria M e N), Euro da 0 a 5 diesel (categoria M), Euro da 0 a 4 diesel (categoria N) in più limitazione Euro 5 (categoria N) dalle 8.30 alle 12.30, motocicli con certificato di circolazione rilasciato prima del 1° gennaio 2000.
In caso di allerta arancio e rossa, il divieto di circolazione vale tutti giorni, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali.
Valevole anche per quest’anno la finestra di sospensione del provvedimento, a partire dal 21 dicembre compreso fino al 6 gennaio compreso, per il periodo natalizio, quando le scuole sono chiuse e il servizio di trasporto pubblico ridotto. Dal 27 dicembre in caso di allerta rossa scatta il divieto di circolazione su tutti giorni.
Arpav effettuerà tre volte alla settimana i controlli sulle centraline scaligere e, in caso di superamento del livello di Pm10 nell’aria per più giorni consecutivi, scatteranno i livelli di allerta arancio o rosso, con possibile blocco, in caso di qualità dell’aria fortemente compromessa, anche dei diesel euro 5.
Permane il divieto di tenere acceso il motore in fase di sosta e fermata per autobus, auto e mezzi trasporto merci, anche nelle fasi di carico e scarico.
2- DEROGHE.
Possono sempre circolare tutti i veicoli bifuel, ossia con impianti gpl o metano, alimentati sia a benzina che a diesel; le auto a metano, gpl, elettriche, ibride e quelle a benzina sopra Euro 2.
Anche per il car-pooling, ossia 3 persone a bordo per le macchine più grandi e 2 per le biposto, non ci saranno limitazioni.
Via libera anche per i veicoli di portatori di disabilità muniti di contrassegno, e a quelli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente.
I veicoli con potenza minore o uguale a 80 kw (110 cv) condotti da proprietari con attestazione Isee inferiore a 16.631,71 euro, potranno circolare solo in caso di nessuna allerta (colore verde) mentre con allerta 1 (colore arancione) o 2 (rosso) dovranno restare fermi.
Possono circolare i veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa scuola e limitatamente alla mezzora prima dell’orario di inizio e fine delle lezioni.
Gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con l’indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi; si consiglia il car pooling.
Inoltre, agli autoveicoli Euro 4 omologati a sette o più posti, condotti da proprietari con un numero di figli a carico maggiore o uguale a 4, è consentita la circolazione limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde).
3- SISTEMA MOVE-IN (attivo dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2025)
Circolazione consentita in Allerta verde.
Una volta iscritti, i veicoli non sono più soggetti a blocchi orari e giornalieri, ma ricevono una dotazione chilometrica annuale basata sul tipo e sulla classe ambientale del veicolo. Inoltre, possono ottenere chilometri bonus per uno stile di guida sostenibile.
Il monitoraggio dei chilometri percorsi avviene tramite una scatola nera (black-box) installata sul veicolo, che consente di rilevare le percorrenze reali e lo stile di guida attraverso un collegamento satellitare a un’infrastruttura tecnologica dedicata.
L’adesione al servizio, di durata annuale, può avvenire in ogni momento dell’anno e comporta costi massimi di 50 euro per il primo anno e 20 euro per gli anni successivi. Per aderire al servizio e ottenere maggiori dettagli, si può visitare la sezione dedicata sul portale perunariapulita.regione.veneto.it
Move-In non consente però la circolazione in caso di attivazione delle misure emergenziali, cioè in caso di allerta arancio e rossa, e nelle domeniche ecologiche. In questi casi il veicolo resta comunque soggetto alle limitazioni ordinarie previste per la categoria cui appartiene.
4- NESSUNA LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE NEI TRATTI STRADALI.
Tangenziale Est – da via Valpantena all’altezza dello svincolo di Poiano fino al raccordo verso il casello autostradale di Verona Est e la vicina Tangenziale Sud.
Tangenziale Sud – dal raccordo del Casello autostradale di Verona Est fino a quello del Casello di Verona Nord. Tratti autostradali ricadenti in territorio comunale.
Ancora, possibilità di circolazione per raggiungere Fiera, Stadio e Palazzetto dello Sport, limitatamente ai percorsi da e per tangenziali e caselli autostradali più vicini, oltre al percorso da tangenziali e autostrade, per raggiungere aree camper a Porta Palio e in via Belfiore.
5- LIMITAZIONE DELLE TEMPERATURE.
Si ricorda che entra in vigore anche il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non siano in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle. Con l’allerta arancio e rossa il divieto si amplia ai generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa che non siano in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle.
Ancora, con l’allerta arancio e rossa, la temperatura degli edifici classificati come residenze, uffici, negozi e assimilabili, e degli edifici pubblici, dovrà essere ridotta di ulteriore 1° C, quindi passare da 19° C a 18° C.
Permane il divieto di climatizzare i seguenti spazi dell’abitazione o ambienti ad essa complementari: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi.
6- DIVIETO DI COMBUSTIONI ALL’APERTO.
L’ordinanza disciplina le modalità per le combustioni in ambito agricolo disponendo il divieto di combustioni all’aperto di materiale vegetale (di cui all’articolo 185, comma 1 lettera f) del D. Lgs. 152/2006), anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante in ambito agricolo, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali e documentate con le modalità previste dalle vigenti normative. In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 (colore arancio) e del livello di allerta 2 (colore rosso) viene disposto il divieto di effettuare falò rituali e barbecue. (immagine di repertorio)
7- DIVIETO DI SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI.
In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 (colore arancio) e del livello di allerta 2 (colore rosso), si dispone il divieto di spandimento di liquami zootecnici fino al 15 aprile 2024 (sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato).
Anche quest’anno l’Ordinanza “invita” i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, pubblici esercizi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere normalmente chiuse le porte di accesso, comunicanti con l’esterno, ai rispettivi locali, a meno che non siano installati dispositivi per l’isolamento termico degli ambienti alternativi.
L’Amministrazione comunale darà notizia del livello raggiunto, a seguito dell’emissione del bollettino di ARPAV nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì attraverso il portale istituzionale (https://www.comune.verona.it) ed altri strumenti informativo al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure indicate sul presente atto. Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.
Sono previste sanzioni per chi violi le disposizioni indicate nelle ordinanze.
Per analisi completa invito a leggere le Ordinanze scusandomi per evetuali errori inseriti nell’articolo.
Alberto Speciale
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Ordinanza n. 40 el 27 settembre 2024 limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell’inquinamento atmosferico.
Ordinanza n. 41 del 27 settembre 2024 limitazione dell’esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all’aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici.