Casetta in legno per attrezzi da giardino: quando è realizzzabile in edilizia libera?


Ai fini della classificazione in edilizia libera o meno, il «ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo» va valutato guardando più alla sua “dimensione” che al “modo con cui viene fissato al suolo”


Questo in sintesi quanto stabilito dal TAR del Veneto, nella sentenza n. 2784 publicata il 25 novembre 2024, nel giudizio promosso da due  cittadini che hanno realizzato sulla propria proprietà un manufatto in legno ad uso ripostiglio, ancorato stabilmente al suolo tramite fondazione a platea in calcestruzzo sulla corte scoperta, di 6,35 mq per un’altezza di poco più di due metri. Il comune di Val di Zoldo ha contestato che l’opera potesse rientrare nella definizione di edilizia libera, ravvisando una violazione del Testo Unico edilizia, oltre che del proprio regolamento edilizio, e ne ha ordinato la demolizione ed il ripristino dei luoghi. Hanno proposto ricorso i privati proprietari.

I giudici amministrativi del TAR hanno dato ragione ai ricorrenti.

Come già rilevato in sede cautelare, le dimensioni del manufatto sono effettivamente limitate, avendo il Comune accertato che l’opera consiste in un “corpo di fabbrica (…), che presenta delle dimensioni in pianta di 3,08 m x 2,06 m per una superficie lorda di 6,35 mq e un’altezza misurata dal basamento in calcestruzzo all’intradosso della copertura in corrispondenza della linea di colmo di 2,48 m e della linea di gronda di 2,04 m”.

Infatti, è da questi dati oggettivi che occorre partire per verificare se, in concreto, la tipologia del manufatto realizzato sia tale da superare la previsione di cui al D.M. 2 marzo 2018, la quale include i “ripostigli per attrezzi di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo” nel novero delle esemplificazioni degli interventi di edilizia libera.

     «Se è vero – si legge nella sentenza – che, in linea di principio, non tutte le strutture asseritamente utilizzate per il ricovero di attrezzi possono essere ricomprese nella categoria degli interventi di edilizia libera, è vero pure che il loro posizionamento su una platea di cemento, specie quando hanno un ingombro minimo, non può ritenersi sufficiente a integrare la nozione di nuova costruzione derivante da una supposta mancanza di precarietà». Per il TAR l’elemento discriminante è proprio quello della dimensione, che il comune ha eccessivamente valorizzato.

«Le argomentazioni del Comune – concludono i giudici – non sono né condivisibili né comprensibili; nello specifico, la precarietà non si può negare in ragione della presenza di un sistema di illuminazione ovvero di una fondazione stabile che è sostanzialmente ammessa sulla base dell’inciso del sesto comma dell’art. III.VI.10 del regolamento edilizio; la rilevanza dell’aspetto dimensionale della struttura non può essere sovrastimata in quanto il volume del manufatto – così come misurato dalla stessa amministrazione – non è tale da consentire utilizzi diversi da quelli tipici del ripostiglio o del ricovero attrezzi».

In conclusione, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione impugnata.

La “questione” delle casette in legno presenti nei giardini delle abitazioni è pratica diffusa e ricorrente, attenzione però, la sentenza in trattazione è da considerare e valutare caso per caso (rectius: casetta per casetta). Ad esempio, la casetta in legno ancorata a terra e con impianto elettrico e grondaie non può essere considerata edilizia libera, almeno secondo quanto pronunciato dal TAR del Veneto nella Sentenza n. 158/2024, che ha respinto il ricorso presentato da una proprietario privato  contro l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Padova. 

Per i giudici: «Considerati nel loro complesso, infatti, i singoli elementi caratterizzanti la struttura – la fondazione in cemento, l’ancoraggio al suolo, l’installazione di una gronda, la chiusura laterale con tamponamenti in legno, la configurazione del pergolato come un portico, la copertura unica, le dimensioni, il posizionamento ai margini dei confini con altra proprietà – inducono a valutare diversamente il manufatto la cui realizzazione ha determinato un volume edilizio. In breve, il manufatto in questione – avendo una superficie pari ad 11 mq. e una altezza massima di mt. 2,48 ed essendo stabilmente connesso al suolo tramite una fondazione a platea – è assimilabile, piuttosto che a un ripostiglio, a un locale adibito a deposito funzionalmente autonomo e dal carattere permanente. Queste ultime caratteristiche sono indirettamente confermate dalla presenza dell’impianto elettrico e delle grondaie per il deflusso di acqua piovana, aspetti che rendono oltremodo difficoltoso sostenere la precarietà della struttura costituente un magazzino piuttosto che un semplice ripostiglio per attrezzi»

In sintesi: prima di posare una casetta per gli attrezzi nel vostro giardino fate (o fate fare) bene i calcoli. Per chi l’ha già posata invece è opportuno che esegua una verifica per evitare possibili problemi.

Alberto Speciale

(Foto di copertina tratta dal web)

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