Ordinanza del Sindaco: scatta da oggi la mobilitazione contro le zanzare per proteggere la salute pubblica. Sanzioni fino a 500 euro per i trasgressori
Verona serra i ranghi nella battaglia contro le zanzare, vettori insidiosi di malattie infettive come Chikungunya, Dengue e West Nile Virus. Il sindaco Damiano Tommasi ha firmato un’ordinanza stringente, la numero 16 del 22 aprile 2025, che impone misure drastiche a tutti i cittadini e soggetti pubblici e privati per prevenire e controllare la proliferazione della fastidiosa Zanzara Tigre (Aedes albopictus) e della Zanzara Comune (Culex pipiens).
Forte dei precedenti allarmanti che hanno visto l’Italia in prima linea nelle emergenze sanitarie legate alle arbovirosi, il Comune di Verona non intende abbassare la guardia. L’ordinanza punta dritto al cuore del problema: la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, agendo principalmente sull’eliminazione dei focolai larvali e con trattamenti larvicidi mirati.
Stop all’acqua stagnante: un imperativo per tutti. Il diktat del Sindaco è chiaro: ognuno, per la propria competenza, è tenuto a evitare qualsiasi forma di ristagno d’acqua, sia essa meteorica o di altra provenienza. L’ordinanza elenca una serie di obblighi stringenti (il testo integrale a piè di pagina):
- Niente più abbandono di contenitori che possano raccogliere acqua in spazi pubblici e privati.
- Svuotamento e sistemazione di contenitori sotto controllo per evitare accumuli idrici. In alternativa, chiusura ermetica con zanzariere o svuotamento giornaliero (vietato riversare l’acqua nei tombini).
- Trattamento larvicida obbligatorio per tombini, griglie, pozzetti e qualsiasi altro contenitore non eliminabile, comprese fontane e piscine inattive. I trattamenti dovranno essere ripetuti dopo ogni pioggia.
- Manutenzione scrupolosa di cortili e aree aperte, eliminando vegetazione infestante e rifiuti per evitare ristagni.
- Svuotamento o trattamento larvicida per fontane e piscine non in esercizio.
- Misure specifiche per aree di scavo, bidoni, pneumatici e materiali stoccati all’aperto.
- Norme dettagliate per la gestione dell’acqua nei cimiteri, con l’obbligo di riempire i vasi portafiori con sabbia umida o trattare l’acqua con larvicida ad ogni cambio.
Adulticidi con il contagocce: priorità alla prevenzione. L’ordinanza sottolinea con forza che i trattamenti adulticidi rappresentano solo un’extrema ratio, da utilizzarsi in via straordinaria e solo dopo una verifica del livello di infestazione, in accordo con l’Azienda sanitaria locale. La priorità assoluta è l’eliminazione dei focolai larvali, la vera chiave per una lotta efficace e rispettosa dell’ambiente.
Occhio ai sistemi automatici: regole precise per l’uso di adulticidi. Anche per chi utilizza impianti automatici di distribuzione di prodotti contro le zanzare, l’ordinanza detta regole precise: comunicazione preventiva al Comune, utilizzo esclusivo di prodotti autorizzati per l’irrorazione automatica e rispetto scrupoloso delle indicazioni in etichetta, con particolare attenzione alle fasce orarie di trattamento (crepuscolari-notturne o prime ore del mattino) e alla protezione di persone, animali, piante in fiore e apiari.
Mano pesante contro i trasgressori: sanzioni fino a 500 euro. L’ordinanza avverte chiaramente: la responsabilità per le inadempienze ricade sui proprietari o conduttori delle aree interessate, nonché sulle ditte incaricate dei trattamenti. Le violazioni, qualora non costituiscano reati più gravi, saranno sanzionate con multe da 25 a 500 euro.
Il provvedimento è immediatamente esecutivo e resterà in vigore fino al 31 ottobre 2025, con la possibilità di ulteriori aggiornamenti in base alle condizioni climatiche e alle indicazioni dell’ULSS 9 Scaligera.
Alberto Speciale
Il testo dell’Ordinanza
Ordinanza Sindacale n. 16 del 22/04/2025 OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DI MALATTIE INFETTIVE TRASMISSIBILI ALL’UOMO ATTRAVERSO LA PUNTURA DI INSETTI VETTORI, ED IN PARTICOLARE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E DELLA ZANZARA COMUNE (CULEX RIPIENS). ANNO 2025
Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (Aedes albopictus) e della Zanzara Comune (Culex pipiens); Considerato che, anche in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, che nel 2020 si è verificato un focolaio di Dengue in Veneto, che nel 2018 e 2022 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa, e che l’Italia è risultata essere la Nazione maggiormente interessata da tali eventi che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirosi;
Dato atto che, le arbovirosi comportano un grave pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l’urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all’imposizione di prescrizioni idonee a prevenire e limitare la diffusione;
Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
Evidenziato inoltre che:
• la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all’interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione, previo confronto con l’Azienda sanitaria locale;
• la lotta integrata si basa prioritariamente sull’eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull’applicazione di metodi larvicidi;
• l’intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
• peraltro l’immissione nell’ambiente di sostanze pericolose è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica e comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;
Visto il R.D. 1265/1934 e ss.mm. e ii.;
Vista la L. 833/1978 e ss.mm. e ii.;
Visto il D.P.R. 392/1998 riguardante i Presidi Medico Chirurgici (PMC);
Visto l’art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000, e ss.mm. e ii.;
Visto il Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei Biocidi; Visto il D.lgs. 179/2021 riguardante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei Biocidi;
Visto il Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza delle Arbovirosi 2020-2025 (PNA 2020-2025);
Viste la D.G.R. 324/2006, la D.G.R. 174/2019, la D.G.R. 207/2020, la D.G.R. 12/2021, la D.G.R. 100/2022, la D.G.R. n. 389/2023 e la D.G.R. n. 346/2024;
ORDINA
A tutti i cittadini, ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di aree all’aperto dove esistano o si possano creare raccolte d’acqua meteorica o di altra provenienza. Ognuno dunque è tenuto per la parte di propria competenza, di:
1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere a loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini;
3. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche,e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida.
4. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all’aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai “grigliati”). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
5. effettuare la periodica manutenzione di cortili e aree aperte eliminando la vegetazione infestante, sterpi e rifiuti di ogni genere, adottando gli interventi necessari ad evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
6. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
7. evitare che si formino raccolte d’acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
8. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
9. all’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti fino al bordo con sabbia umida; in alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto. I sottovasi devono anch’essi essere riempiti completamente di sabbia. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
10. i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l’introduzione di zanzare di specie esotiche.
ORDINA ALTRESÌ
1. che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti, negli spazi privati solo in via straordinaria nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio riportate nel Piano Regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane;
2. che le ditte chiamate ad intervenire debbano ottemperare ai requisiti descritti nella L. 82/1994 e nel successivo D.M. 274/1997 e ss.mm. e ii.;
3. che il proprietario debba, nel caso di installazione ed uso di un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto-repellenti), dichiarare al Comune con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) trasmettendo il modulo di dichiarazione di disinfestazione adulticida con impianti automatici in area privata (Allegato A);
4. utilizzare esclusivamente prodotti biocidi o PMC regolarmente autorizzati come adulticidi e/o insettorepellenti che riportino in etichetta la possibilità di impiego in sistemi di irrorazione automatica, rispettando puntualmente tutte le indicazioni riportate in etichetta;
5. nell’impiego di questi sistemi si dovrà sottostare agli obblighi e alle misure di mitigazione del rischio previste per tutti gli interventi adulticidi. In particolare: a. effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino (alba); b. evitare che persone e animali vengano a contatto con l’insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l’irrorazione; c. accertarsi dell’avvenuta chiusura di porte e finestre; d. non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dall’apertura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata; e. verificare che non ci siano apiari nell’area che si intende trattare e nelle zone limitrofe entro una fascia di rispetto di almeno 300 m. e, se sono presenti, provvedere ad avvisare l’apicoltore con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune; f. coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino; g. non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell’inizio dell’intervento; h. apporre avviso di trattamento (Allegato B) almeno 48 ore prima
AVVERTE
Che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell’area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;
Che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, e dall’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii..
Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €;
DISPONE
Che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo dalla sua pubblicazione e rimane in vigore fino al 31 ottobre 2025, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto sulla base di indicazioni normative o di ULSS 9 Scaligera;
Che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all’accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Municipale, l’Azienda ULSS9 Scaligera di Verona, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Veneto nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione nall’Albo Pretorio.
Firmato digitalmente da : IL SINDACO DAMIANO TOMMASI

