Un focus sulle strade vicinali, tra obblighi di manutenzione spesso ignorati e la necessità di tutelare un patrimonio viario cruciale per le nostre colline. Le strade vicinali sono strade private gravate da uso pubblico, che tuttavia in certi casi si devono ricondurre alla stessa disciplina dettata per le strade comunali, come prevede il codice della strada
Quante volte, percorrendo le tortuose strade che si snodano tra le pittoresche colline di Montorio, ci siamo chiesti a chi spetti la cura di quei tracciati spesso stretti, non sempre in perfette condizioni e con la vegetazione che ostruisce il passaggio? Sono le cosiddette strade vicinali, un reticolo viario silenzioso ma fondamentale che connette case sparse, attività agricole e scorci paesaggistici unici. Ma cosa sono esattamente queste strade, chi è tenuto alla loro manutenzione e cosa dice la legge a riguardo?
Secondo il Codice della strada, le strade sono classificate in base alle loro caratteristiche costruttive secondo l’elencazione contenuta nell’art. 2, comma 2. In base a quanto riportato al c. 6 del citato articolo, le strade extraurbane si distinguono in statati, regionali, provinciali, comunali: alle strade comunali sono assimilate le strade vicinali (art. 2, c. 6). Il successivo articolo 3, c. 1, n. 52, definisce come segue la strada vicinale (o poderale o di bonifica): “strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico”.
E qui si complicano un po’ le cose.
Si distingue solitamente tra strada vicinale privata e strada vicinale pubblica o, meglio, soggetta ad uso pubblico.
La strada vicinale privata (c.d. via agraria o poderale) è normalmente costituita mediante conferimento di porzioni di terra ad opera di proprietari latistanti per consentire agli stessi l’attraversamento con i mezzi o gli animali.
Le strade vicinali pubbliche (o, come detto, ad uso pubblico) sono invece strade private sottoposte ad una servitù di uso pubblico. La prima domanda che sorge è (potrebbe essere): come si fa ad accertare la natura o meno di strada vicinale? La risposta risiede nell’ art. 22, c. 1, della Legge n. 2248/1865, allegato F, secondo cui “Il suolo delle strade nazionali è proprietà dello Stato; quello delle strade provinciali appartiene alle province, ed è proprietà dei comuni il suolo delle strade comunali”.
Ciò vuol dire che una strada che insiste sul suolo comunale è considerata di proprietà del Comune, salvo prova contraria.
Secondo la giurisprudenza costante una strada vicinale può dirsi ad uso pubblico se sussistono alcuni elementi, quali:
- il passaggio esercitato da una collettività di persone;
- la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via;
- un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile.
In sintesi, affinché un’area privata possa dirsi sottoposta ad una servitù pubblica di passaggio, è necessario che il bene sia soggetto ad un uso da parte di una collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico generale interesse.
A chi spetta la cura e mantenzione delle strade vicinali? La questione della manutenzione delle strade vicinali è tutt’altro che semplice e spesso fonte di dispute. La normativa di riferimento principale è il Codice Civile (art. 825 e seguenti), integrato da leggi regionali e dalla giurisprudenza. In linea generale, la manutenzione spetterebbe ai proprietari frontisti, ovvero ai proprietari dei terreni che confinano con la strada. Tuttavia, la situazione si complica quando la strada vicinale è riconosciuta come ad uso pubblico. In questo caso, l’obbligo di manutenzione può ricadere anche sull’ente pubblico (Comune), soprattutto se la strada è di fatto utilizzata da un numero indeterminato di persone e svolge una funzione di collegamento viario di interesse generale. Coerentemente, l’obbligo di manutenzione e gestione della strada vicinale pubblica incombe sui proprietari dei fondi e sul Comune che devono istituire un consorzio obbligatorio; la ripartizione delle spese viene effettuata per i proprietari in base alle quote millesimali del piano di riparto e per il Comune in base alla quota deliberata (da 1/5 a 1/2 in ragione dell’importanza della strada). Diversamente, l’obbligo di gestione e manutenzione della strada vicinale ad uso privato incombe unicamente sui comproprietari. A tal fine questi, se lo ritengono opportuno, possono anche costituire un consorzio facoltativo per la suddivisione delle spese cui, su base volontaria, può partecipare anche il Comune con un un contributo.
Ripetutamente la giurisprudenza ha ribadito il diretto coinvolgimento del Comune dell’adempimento dell’obbligo manutentivo, soprattutto in relazione ai profili risarcitori derivanti da danni occorsi a utenti della strada. “In tema di responsabilità da negligente manutenzione delle strade, è in colpa la Pubblica Amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l’uso generalizzato; ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d’una strada, la natura privata di questa non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale ove, per la destinazione dell’area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 8879 del 29 marzo 2023).
In caso di strada vicinale ad uso pubblico la proprietà e il possesso permangono in capo ai frontisti, tuttavia, è preclusa ogni possibilità di intercludere l’accesso alla strada interpoderale in ragione della servitù pubblica che vi insiste; a tal fine, le strade vicinali pubbliche sono equiparate alle strade comunali e i Comuni sono legittimati ad adottare i provvedimenti opportuni a garantire l’esercizio del diritto di passaggio da parte della collettività.
Montorio e le sue strade silenziose: un tesoro da proteggere. Proprio le colline di Montorio, con la loro conformazione orografica e la presenza di numerose strade vicinali che si insinuano tra vigneti, uliveti e antiche contrade, rappresentano un caso emblematico. Molte di queste vie, un tempo arterie vitali per l’economia agricola e i collegamenti locali, sono oggi apprezzate per il loro valore paesaggistico e utilizzate da residenti, escursionisti e cicloturisti ma anche da mototuristi e automobilisti! Tuttavia, la mancanza di una chiara e costante manutenzione rischia di compromettere la sicurezza di chi le percorre e di deteriorare un patrimonio viario di inestimabile valore per il quartiere. Buche, frane, vegetazione incolta e segnaletica carente sono problematiche che, purtroppo, non di rado si riscontrano.
Un appello alla responsabilità e alla collaborazione. È fondamentale che si ponga maggiore attenzione sulla gestione e la manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico, soprattutto in contesti paesaggistici e naturalistici di pregio come le colline di Montorio. Questo richiede un dialogo costruttivo tra i proprietari frontisti, il Comune di Verona e i cittadini, al fine di individuare soluzioni condivise e sostenibili. L’ente pubblico, forte del suo ruolo di garante della sicurezza e del benessere della collettività, dovrebbe assumere un ruolo proattivo nella ricognizione e classificazione delle strade vicinali ad uso pubblico, definendo chiaramente gli obblighi di manutenzione e stanziando risorse adeguate per interventi periodici. Allo stesso tempo, è importante sensibilizzare i proprietari frontisti sull’importanza di contribuire alla cura di queste vie, nel rispetto della loro funzione e del loro valore per l’intera comunità.
Solo attraverso una sinergia di intenti e un senso di responsabilità condiviso sarà possibile preservare e valorizzare il prezioso reticolo di strade vicinali che caratterizzano le colline di Montorio, garantendo la sicurezza di chi le percorre e tutelando un patrimonio che è parte integrante dell’identità e della bellezza del nostro territorio. Ignorare questo tema significa condannare queste “vie dimenticate” al degrado, con ripercussioni negative per tutti.
Il geoportale SIGI del comune di Verona propone una rappresentazione cartografica dello spazio urbano veronese. E’ lo strumento che supporta il lavoro degli uffici tecnici comunali ma mette anche a disposizione di cittadini, imprese ed istituzioni un ampio catalogo di mappe tematiche navigabili e liberamente accessibili. A Montorio sono classificate come strade vicinali i seguenti tratti estratti da SIGI il 18 maggio (istruzioni di accesso: accedi da pc/smartphone, cambia mappa, selezionare codice 16 Strade: Classificazione Patrimoniale, legenda):
- via Castello;
- via Castel Montorio nel tratto di biforcazione in cui a destra parte il percorso fino al Piloton (mentre la strada a sinistra collega l’accesso a Forte John);
- arrivati al Piloton sono tre le strade vicinali che dipartono: via S. Fenzo (in direzione Mizzole); via Castel Montorio (in direzione S. Fidenzio) e via Pradelle (in direzione Fontana delle Strie);
- via del Comun;
- via della Segheria nel tratto che porta al monte Martinelli;
- via Montalto;
- via Olivè nel tratto sopra scuola Campostrini.
Alberto Speciale
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Di seguito, a titolo esemplificativo, una sintesi dei principi esposti, in una pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 2531 del 29 maggio 2017, sulla qualificazione di una strada come vicinale:
«Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1515), ai fini della qualificazione di una strada come vicinale pubblica, occorre avere riguardo alle sue condizioni effettive, in quanto una strada può rientrare in tale categoria solo qualora rilevino il passaggio esercitato “iure servitutis pubblicae” da una collettività di persone appartenenti a un gruppo territoriale, la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via, e un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile. L’iscrizione della strada nell’elenco delle strade vicinali di uso pubblico costituisce presunzione “iuris tantum”, superabile con la prova contraria, che escluda l’esistenza di un diritto di uso o di godimento della strada da parte della collettività. Resta fermo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. Unite, 7 novembre 1994, n. 9206) secondo cui “l’iscrizione di una strada nell’elenco formato dalla P.A. delle vie gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva, ma è dichiarativa della pretesa della P.A. La stessa iscrizione pone in essere una mera presunzione “iuris tantum” di uso pubblico, superabile con la prova dell’inesistenza di un tale diritto di godimento da parte della collettività.”. L’assoggettamento ad uso pubblico di una strada privata può derivare, oltre che dalla volontà del proprietario e dal mutamento della situazione dei luoghi, con conseguente inserimento della stessa nella rete viaria cittadina, anche da un immemorabile uso pubblico, inteso come comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione, pur essa palesata da una situazione dei luoghi che non consente di distinguere la strada in questione da una qualsiasi altra strada della rete viaria pubblica, di esercitare il diritto di uso della strada»