Con la sentenza n. 4721/2025 del 10 aprile 2025, pubblicata solo ieri 30 maggio, il Consiglio di Stato respinge l’appello della società trevigiana Superbeton Spa, confermato lo stop dopo anni di lamentele per rumore e odori: «…plurimi inadempimenti e disagi per la popolazione»
Si chiude definitivamente la battaglia legale tra Superbeton Spa, gli Enti locali veronesi ed il Comitato Ambiente Montorio che per primo aveva lnciato l’allarme. Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 30 maggio 2025, ha confermato la legittimità della revoca, da parte della Provincia di Verona, dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), avvenuta il 31 gennaio 2020, per l’impianto di recupero rifiuti inerti e produzione di conglomerati bituminosi situato in località Montorio in via del Vegron.
La Quarta Sezione del supremo organo della giustizia amministrativa ha respinto integralmente l’appello presentato dalla società contro la decisione del TAR Veneto, che aveva già dato ragione alla Provincia di Verona e al Comune nel 2022.
Una lunga storia di inadempienze. La vicenda affonda le radici nel 2017, quando la Provincia di Verona aveva autorizzato modifiche all’impianto per eliminare le molestie legate al rumore e agli odori. Da quel momento, tuttavia, si è innescata una spirale di diffide e contestazioni che ha portato alla definitiva chiusura dell’attività.
Il quadro emerso dalla sentenza è quello di «plurimi e reiterati inadempimenti» da parte di Superbeton Spa alle prescrizioni imposte per l’esercizio dell’attività da parte della Provincia. Le violazioni hanno comportato «emissioni sonore e olfattive che hanno provocato continue lamentele dei cittadini residenti nella zona», come sottolineato dai giudici.
Le diffide ignorate. Particolarmente significativo è il percorso delle diffide inviate dalla Provincia tra il 2018 e il 2019. La prima, datata 1° marzo 2018, contestava specifiche violazioni degli obblighi autorizzativi. Seguirono altre quattro comunicazioni ufficiali – il 31 ottobre 2018, l’11 giugno 2019, il 22 agosto 2019 e il 9 ottobre 2019 – tutte rimaste sostanzialmente inevase.
L’ARPAV, l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, aveva chiaramente trasmesso e segnalato nel luglio 2018 la relazione sui rilievi fonometrici eseguiti nella zona dell’impianto, evidenziando che «Alla luce di quanto riscontrato si ritiene opportuno che le Autorità Amministrative deputate alla regolamentazione dell’attività produttiva della ditta Superbeton Spa esprimano adeguati provvedimenti al fine che detta sorgente sonora cessi di essere acusticamente inquinante».
Il caso della “baia di carico”. Tra le violazioni più eclatanti spicca, come si legge nel testo della sentenza, quella relativa alla cosiddetta “baia di carico”. Durante un sopralluogo del novembre 2019, il Comune di Verona aveva accertato che la parte terminale della struttura era stata “tamponata da pareti in telone e non in lamiera”, in difformità rispetto al progetto autorizzato. Questa modifica non autorizzata rappresenta, secondo il Consiglio di Stato, una chiara violazione del principio secondo cui «ogni eventuale variazione che si intende apportare in merito al progetto e alla gestione dell’impianto deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata alla Provincia».
L’impatto sulla salute pubblica. Un elemento cruciale della decisione riguarda la tutela della salute pubblica e ambientale. I giudici hanno evidenziato come il provvedimento di revoca sia giustificato anche quando il pericolo per la salute e l’ambiente sia “solo potenziale”, richiamando il principio di precauzione che caratterizza la normativa ambientale. La stessa società aveva ammesso, in una valutazione di impatto acustico del 2019, “un potenziale superamento dei livelli differenziali di immissione”, confermando indirettamente le criticità dell’impianto.
Dichiarazioni contraddittorie. Il Consiglio di Stato ha anche sottolineato la «contraddittorietà ed ambiguità delle comunicazioni inviate da Superbeton, spesso caratterizzate da indeterminatezza e genericità». Le dichiarazioni dei tecnici della società erano così vaghe che il Tribunale di Verona, in un procedimento penale del 2023, aveva assolto il direttore dei lavori proprio perché dalla sua dichiarazione, rsa nel 2019, emergeva che le opere non erano state effettivamente terminate come invece sostenuto.
La decisione finale. «La pacifica violazione delle prescrizioni, unitamente al disagio manifestato dalla popolazione e riscontrato dall’amministrazione nell’eccesso di emissioni, giustifica ampiamente il provvedimento impugnato», hanno concluso i giudici del Consiglio di Stato.
La sentenza conferma anche la legittimità del divieto imposto dal Comune di Verona di proseguire l’attività edilizia, venendo meno, con la revoca dell’AUA, la possibilità stessa di svolgere l’attività produttiva e la relativa deroga per l’insediamento in zona agricola precedentemente concessa.
Epilogo. Con questa decisione si chiude una lunga battaglia legale che ha visto prevalere le ragioni della tutela ambientale e della salute pubblica. L’impianto Superbeton di Montorio, dopo anni di violazioni e tentativi di regolarizzazione mai completati, dovrà definitivamente cessare la propria attività.
Il caso rappresenta un precedente significativo per l’applicazione rigorosa della normativa ambientale, dimostrando come le autorità di controllo non esitino a utilizzare gli strumenti più severi quando sono in gioco la salute dei cittadini e la tutela dell’ambiente. Senza dimenticare che in questo caso, come in tnati altri, l’attivazione e la segnalazione dei disagi e problemi è partita “dal basso” attraverso la costitutizione di cittadini riunitosi spontaneamente in un Comitato (Comitato Ambiente Montorio), che non lo dimentichimo è stato destinatario di una denuncia da 1 milione di ero in testa ai tre membri del direttivo.
Il Comitato Ambiente Montorio aveva ragione, Il Comitato fossi Montorio aveva ragione, Legambiente Verona aveva ragione, la Provincia di Verona aveva ragione come anche il Comune di Verona ed ARPAV.
Alberto Speciale
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04721/2025REG.PROV.COLL.
N. 09030/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9030 del 2022, proposto da Superbeton Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Tassetto, Mario Ettore Verino, Franco Zambelli, Luisa Parisi, Matteo Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio Mario Ettore Verino in Roma, via Giovanni Amendola, n. 46.
contro
Provincia di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Ruffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizi;
Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.), non costituita in giudizio.
nei confronti
Comitato Ambiente Montorio, Marco Tosi, non costituiti in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1242 del 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Verona e del Comune di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnativa, da un lato, del provvedimento n. 273 del 31 gennaio 2020, con cui la Provincia di Verona ha revocato l’AUA rilasciata alla Superbeton per l’esercizio dell’impianto di rifiuti inerti non pericolosi e per la produzione di conglomerati bituminosi in località Montorio; dall’altro, del provvedimento del Comune di Verona prot. n. 86449 PG del 6 marzo 2020, avente ad oggetto il “divieto di prosecuzione dell’attività edilizia ai sensi dell’art. 19, co. 3, l. 241/90 di cui alla segnalazione certificata di inizio attività per lavori del 16.1.20, presentata dalla ditta Superbeton”.
Quest’ultima ha impugnato i predetti provvedimenti innanzi al T.a.r. che, con sentenza n. 1242 del 2022, ha respinto il ricorso R.G. n. 262/2020 e ha dichiarato inammissibile il ricorso R.G. n. 785/2020.
2. Parte appellante ha, quindi, impugnato la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi di appello:
A) Quanto al ricorso n. 262/20:
1. Eccesso di potere giurisdizionale. Sconfinamento nella sfera riservata alla P.A. Illegittima integrazione del provvedimento impugnato.
La sentenza del T.a.r., nella parte in cui ha ritenuto legittima la revoca dell’AUA in ragione della pretesa difformità della baia di carico, risultando la sua parte terminale tamponata da pareti in telone “in luogo dei pannelli indicati nella determinazione n. 3236/2017”, è illegittima perché quest’ultimo provvedimento non fa cenno a tali difformità, che, invece, sono state evidenziate dal Comune solo in giudizio, realizzando così una inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato.
2) Ulteriore erroneità e difetto di motivazione. Travisamento dei fatti. Difetto di presupposto. Violazione dell’art. 208, comma 13 del D.Lgs. n. 152/06.
La sentenza è illegittima laddove invoca, a supporto della correttezza della disposta revoca, le pretese “diffide” dell’1.3.2018 e del 31.10.2018, le quali, da un lato, non possono qualificarsi come tali, difettando quella puntualità idonea a far scattare il meccanismo sanzionatorio previsto dall’art. 208, comma 13 del Codice dell’Ambiente, dall’altro non concernono affatto le opere di mitigazione in discussione.
3) Omessa pronuncia. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c.. Riproposizione dei motivi dedotti in prime cure.
La sentenza, inoltre, è errata laddove ha omesso del tutto di pronunciarsi sui motivi formulati da Superbeton in primo grado che parte appellante ha riproposto.
3.1 Violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Difetto, genericità e perplessità della motivazione. Difetto di istruttoria. Travisamento dei presupposti. Violazione dell’art. 208, c. 13, lett. c), D.Lgs. n. 152/2006.
3.2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e ss. del d.P.R. n. 380 del 2001. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti, per errore sui presupposti, per ingiustizia manifesta;
3.3. Sull’irrilevante stralcio dell’area di cava non occupata dall’impianto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006. Sviamento. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti, per errore sui presupposti, per ingiustizia manifesta;
3.4. Sulle c.d. opere di rilevanza ambientale. Violazione e falsa applicazione, sotto ulteriore profilo ancora, dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2016. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, errore sui presupposti, difetto di motivazione e ingiustizia manifesta;
3.5. Sull’ipotetica tardività dell’adempimento alle diffide impartite. Violazione e falsa applicazione dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006. Sviamento. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti, per errore sui presupposti, per ingiustizia manifesta;
3.6 Sulle opere di mitigazione delle emissioni acustiche. Violazione e falsa applicazione dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, errore sui presupposti, difetto di motivazione e ingiustizia manifesta.
B) Quanto al ricorso n. 785/20:
1. Omessa pronuncia. Riproposizione dei motivi già formulati in prime cure. 1.2. Sul diniego di sanatoria per le opere realizzate in difformità rispetto alla Scia del 06.03/615/2017. Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed errore sui presupposti. Difetto di motivazione.
La sentenza merita, altresì, di essere riformata nella parte in cui ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 785/20 (con cui era stato impugnato il divieto di prosecuzione dell’attività edilizia di cui alla SCIA 335/2020) sull’assunto che, a seguito della revoca dell’AUA, sarebbe venuta meno la possibilità di svolgere l’attività e, quindi, l’interesse della società a richiedere l’esecuzione di interventi a servizio dell’impianto.
Parte appellante ha, quindi, riproposto i motivi di ricorsi primo grado non esaminati dal T.a.r.
1.3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e ss. del d.P.R. n. 380 del 2001. Violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 legge n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione del d.m. 2 marzo 2018. Eccesso di potere: difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta.
1.4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 142 delle NTO del Piano degli Interventi. Violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della l.r. n. 11 del 2004. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001. Eccesso di potere: difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta.
1.5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 167, co. 5 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
La Provincia di Verona e il Comune di Verona si sono costituiti regolarmente in giudizio contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 10 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Con i primi due motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, parte appellante contesta la sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di revoca dell’Aua.
Sul punto parte appellante, da un lato, contesta una illegittima integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato da parte del T.a.r. che si sarebbe sostituito all’amministrazione, dall’altro, le note del 1°.3.18, del 31.10.18 e del 9.10.2019, che, al di là del “nomen”, non integrerebbero una vera e propria “diffida” ai sensi dell’art. 208 del Codice dell’Ambiente, difettando quel puntuale comando finalizzato a porre rimedio alla violazione accertata.
3.1. Ritiene il Collegio che le doglianze articolate da parte appellante non siano fondate.
Nel caso di specie, è necessario ripercorrere, sia pur brevemente, la vicenda fattuale che ha condotto al provvedimento di revoca in cui vengono mosse plurime contestazioni a parte appellante.
In particolare, la Provincia di Verona, nel provvedimento di revoca impugnato, ha evidenziato che con determinazione n. 3236 dell’11 agosto 2017 è stato adottato il provvedimento provinciale di “Presa d’atto” delle modifiche non sostanziali da apportare all’impianto, mirate alla eliminazione delle molestie legate al rumore e alla formazione di odori”. Nel provvedimento si è dato atto della previa emanazione degli atti di diffida dell’1/03/2018 e dell’avvio del procedimento, ai sensi della l. n. 241 del 1990, per la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto. In particolare, con atto di diffida del 1° marzo 2018 veniva espressamente contestato, ai fini della revoca dell’Aua, la violazione da parte di Superbeton spa degli obblighi nn. 3 e 25 della determinazione n. 42067/17.
3.1. Con nota del 23/07/2018, l’ARPAV trasmetteva la relazione sui rilievi fonometrici eseguiti nella zona dell’impianto, evidenziando che “Alla luce di quanto riscontrato si ritiene opportuno che le Autorità Amministrative deputate alla regolamentazione dell’attività produttiva della ditta SUPERBETON SPA esprimano adeguati provvedimenti al fine che detta sorgente sonora cessi di essere acusticamente inquinante”.
3.2. Con nota prot. 66286 del 31/10/2018, è stata integrata la diffida dell’1/03/2018, con l’imposizione nei confronti di parte appellante dell’osservanza di diversi obblighi, ma in particolare la realizzazione delle modifiche proposte dalla ditta stessa, di cui si è “Preso atto” con determinazione 3236/17. In tale provvedimento si dava atto della circostanza che realizzazione di tali interventi non potesse essere procrastinata viste le continue segnalazioni di rumori e molestie olfattive segnalate dal Comune di Verona e dall’ARPAV.
3.3. Con determinazione dirigenziale n. 874/19 del 8 marzo 2019 è stata vincolato il funzionamento dell’impianto in orario diurno, al fine di contenere il disagio da inquinamento acustico.
3.4. Con determinazione n. 1893/2019 la Provincia di Verona ha assegnato a Superbeton termine fino al 30 giugno 2019 per “trasmettere (…) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere di variante assentite dalla Provincia con determinazione n. 3236/17 del 11/08/2017”;
3.5. Con nota prot. 19281 del 10 aprile 2019, è stato avviato il procedimento per la modifica dell’autorizzazione all’esercizio n. 4206 dell’8 novembre 2017, prevedendo prescrizioni finalizzate al contenimento delle emissioni odorigene, che parte appellante ha riscontrato comunicando di provvedere “entro la fine del prossimo mese di maggio”. Con determinazione n. 1893/19, la Provincia ha prescritto alla ditta Superbeton di “trasmettere, entro il 30/06/2019 la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere di variante assentite dalla Provincia con determinazione n. 3236/17 del 11/08/2017”.
3.6. In data 17 luglio 2019 è stata acquisita la “Dichiarazione Fine Lavori” del direttore dei lavori, il quale ha attestato che entro il 30 maggio 2019 sono stati “essenzialmente conclusi” i lavori relativi “alla baia di carico e opere accessorie”; inoltre si dichiara che i “lavori sono sostanzialmente congruenti con le pratiche urbanistiche( .. )”.
3.7. La Provincia, ha quindi, evidenziato che a causa del tenore generico di quanto dichiarato non era possibile verificare con certezza l’ottemperanza o meno delle prescrizioni impartite con determinazione n. 1893/19.
3.8. Pertanto, con nota prot. 45917 del 22 agosto 2019, la ditta Superbeton è stata ancora una volta diffidata a trasmettere, entro il 31/08/2019, una integrazione della dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si deve attestare inequivocabilmente quanto realizzato in riferimento a ciascuna opera approvata con la determinazione n. 3236/17 del 11/08/2017 e qui di seguito riportate:
“• la realizzazione di un tunnel per l’abbattimento degli odori/rumori/polveri nell’impianto per la produzione di conglomerato bituminoso che è parte integrante del processo di recupero del fresato
(tipologia 7. 6) e degli altri inerti trasformati in mps;
• l’installazione di moduli prefabbricati da cantiere realizzati con telaio strutturale metallico e tamponamenti in pannelli coibentati, saranno installati in adiacenza all’impianto dei bitumi per il ricovero di molti prodotti ed attrezzi per l’esercizio e per la manutenzione. E’ previsto anche il posizionamento di un container. Tutto l’insieme dei prefabbricati sarà protetto da tettoie. E’ previsto l’utilizzo di un modulo da adibire a WC di cantiere, a servizio degli addetti ai lavori. Gli scarichi saranno convogliati, mediante tubatura in PVC passante per un pozzetto d’ispezione, in una fossa imhoof e successivamente in una fossa a tenuta stagna, quest’ultima sarà periodicamente svuotata
da ditta specializzata;
• l’installazione di n° 3 nuove tramogge di carico impianto bitumi a lato di quelle esistenti per aumentare la qualità dei conglomerati bituminosi prodotti, aumentando le granulometrie da poter immettere nell’impianto.
Per poter montare in modo stabile le due tramogge più esterne sarà realizzato un nuovo muro in e.a., in sostituzione di quello esistente in blocchi di cemento ,ed avrà uguale altezza al muro esistente posto a sostegno delle altre tramogge;
• il completamento della cofanatura impianto bituminosi, quale opera necessaria per raggiungere gli standard prefissati di abbattimento dei rumori e gli odori, mediante la posa di pannelli di tamponamento fino al livello del terreno;
• un nuovo silos installato nell’area posteriore dell’impianto bitumi, e la sostituzione del silos delle emulsioni con uno più capiente;
• la modifica della posizione della tettoia di protezione addetti che sarà ruotata di 90° rispetto alla posizione attuale”.
3.9. Parte appellante, in data 30 agosto 2019, ha trasmesso l’analisi fonometrica “Valutazione di Impatto Acustico Ambientale” nelle cui conclusioni si evidenzia un potenziale superamento dei
livelli differenziali di immissione (pag. 19).
3.10. Per tali motivi, il 9 ottobre 2019 la ditta Superbeton è stata ancora una volta diffidata a:
• entro il 30/10/2019 a trasmettere il progetto di bonifica (consistente nell’installazione dei pannelli fonoisolanti), prospettato nella “Valutazione di Impatto Acustico Ambientale”, indicando altresì i tempi di realizzazione; entro il medesimo termine dovrà altresì essere presentata, anche agli enti in indirizzo, una relazione dettagliata sui lavori “alla baia di carico” cui la ditta intende dar corso secondo la comunicazione del 10/09/2019, chiarendone la relazione con le opere di variante assentite dalla Provincia con determinazione n. 3236/17 del 11/08/2017;
• entro i successivi 20 (venti) giorni al completamento dei lavori di bonifica di cui al precedente punto, trasmettere, anche agli enti in indirizzo, una nuova indagine fonometrica per valutare la rumorosità prodotta dall’attività;
• acquisire dal Comune di Verona i necessari titoli edilizi per la realizzazione del progetto di bonifica e dei lavori “alla baia di carico” di cui al precedente punto, e attenersi alle ulteriori disposizioni che il Comune di Verona intenderà impartire in ordine alla risoluzione delle problematiche igienico-sanitarie legate al funzionamento dell’’impianto.
3.11. La ditta Superbeton ha riscontrato anche quest’ultima diffida, trasmettendo, con nota acquisita al prot. 58408 del 31 ottobre 2019, il cronoprogramma dei lavori la cui realizzazione è stata ancora una volta procrastinata. A seguito della richiesta del 7 ottobre 2019 prot. n. 52646, il Comune di Verona ha trasmesso alla Provincia di Verona il verbale di sopralluogo effettuato da proprio personale presso la ditta Superbeton.
3.12. Con nota del 23 gennaio 2020 il Comune di Verona ha, infine, comunicato che “in considerazione delle tempistiche individuate per concludere i lavori nonché delle molteplici difformità, individuate nell’ordinanza del dirigente della Direzione Edilizia Suap-Suep REP 1768/19 allegata, che riguardano anche “Obblighi da rispettare” contenuti nella determinazione provinciale 1893/19, si ritiene opportuno valutare quanto stabilito dall’art. 208 comma 13 D.Lgs 152/06 e s.m.i. “.
4. Dalla complessa esposizione dei fatti, come riportati nel provvedimento di revoca impugnato, emerge che sono plurimi e reiterati gli inadempimenti di parte appellante alle prescrizioni imposte all’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti; inadempimenti che hanno comportato emissioni sonore e olfattive che hanno provocato continue lamentele dei cittadini residenti nella zona in cui è collocato l’impianto in contestazione.
5. Le tre note contestate da parte appellante (del 1°.3.18, del 31.10.18 e del 9.10.2019), con il secondo motivo di appello, integrano a tutti gli effetti vere e proprie diffide idonee, se non ottemperate, a far scattare la revoca dell’Aua, ai sensi dell’art. 208, comma 13, del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui “in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente”.
In particolare, come visto dalla ricostruzione in fatto, le diffide richiamate nel provvedimento impugnato descrivono puntualmente gli inadempimenti di parte appellante e sono idonei a fondare il provvedimento di revoca dell’Aua, anche in considerazione della reiterata contestazione di plurimi inadempimenti che ha comportato disagi anche nella popolazione residente. Peraltro, come è poi emerso nel corso del giudizio, parte appellante ha proceduto all’ottemperanza parziale e spesso in ritardo delle prescrizioni imposte.
6. Nonostante le plurime diffide e le plurime prescrizioni imposte, il provvedimento di revoca, come ben evidenziato dal T.a.r., si “fonda sulla constatazione della mancata, completa realizzazione degli interventi di contenimento delle emissioni approvati dalla Provincia nell’agosto 2017 e sulla realizzazione di opere non conformi a quelle approvate”.
In particolare, dalla relazione dell’11 dicembre 2019 del sopralluogo effettuato dal Comune di Verona il 26 novembre 2019 (doc. 5 della Provincia depositato in primo grado) sono state evidenziate le difformità rispetto alle varianti approvate dalla Provincia di Verona con la determinazione 11 agosto 2017 n. 3236 ed autorizzate in base a soluzioni progettuali esaminate dalle autorità amministrative intervenute nel corso del procedimento e da esse ritenute necessarie a contenere le emissioni odorigene e i rumori dell’impianto.
Tra le molteplici difformità, nel citato sopralluogo, è stata accertata la difformità indicata al punto n. 5 della predetta relazione di sopralluogo comunale, riguardante la “diversa realizzazione della baia
di carico dell’impianto di produzione conglomerati bituminosi, (…) in particolare la parte terminale risultava tamponata da pareti in telone e non in lamiera (…)”.
6.1. Come ha ben chiarito il T.a.r., “l’indebita iniziativa della ricorrente (sostituzione della tamponatura in lamiera con un semplice telone) viola quanto intimato con la nota provinciale del 1° marzo 2018 prot. n. 11832 di diffida a “rispettare gli obblighi n. 3 e n. 25 della determinazione n. 4206/17 dd 8 novembre 2017”, atteso la prescrizione n. 25 del paragrafo “Obblighi da rispettare”, pag. 13, della determinazione provinciale n. 4206/2017 (così dispone: “ogni eventuale variazione che si intende apportare in merito al progetto e alla gestione dell’impianto deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata alla Provincia)”.
Inoltre, la cofanatura della baia di carico mediante l’utilizzo, in parte, di teloni, in luogo dei pannelli indicati nella determinazione n. 3236/2027 integra, altresì, certamente una violazione delle prescrizioni imposte con la diffida del 31 ottobre 2018 ed integra la prima delle due ipotesi alternative di cui all’art. 208 comma 13, lett. c), del d.lgs. n. 152 del 2006, come già chiarito, peraltro, da questa Sezione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 dicembre 2019, nr. 803, correttamente richiamata anche dal T.a.r.).
6.2. Non è, peraltro, ravvisabile alcuna integrazione giudiziale della motivazione o sostituzione indebita del T.a.r. nella valutazione dell’amministrazione, contestata da parte appellante con il primo motivo di appello, in quanto la diffida prot n. 66286 del 31 ottobre 2018 è richiamata al quarto periodo di pag. 2 della determinazione di revoca n. 273/2020.
7. Inoltre, il provvedimento impugnato, come già detto, si fonda su previe reiterate diffide che individuano con puntualità gli inadempimenti di parte appellante e, come tali, sono idonei a rappresentare il presupposto per fondare il provvedimento di revoca. In particolare, nelle premesse in fatto della determinazione n. 273/2020, alcune prescrizioni oggetto della diffida del 1° marzo 2018 prot. n. 11832 e delle successive sue quattro integrazioni – 31 ottobre 2018 prot. n., 11 giugno 2019 prot. n. 32030, 22 agosto 2019 prot. n. 45917 e 9 ottobre 2019 prot. n. 54219– non sono state adempiute, dando luogo a inottemperanze sia formali (ritardi nella trasmissione della documentazione richiesta), che sostanziali, come ben evidenziato dall’amministrazione resistente.
Parte appellante si è limitata a contestare solo genericamente di non essere inadempiente alle prescrizioni imposta dalla Provincia, ma non ha mai fornito alcun efficace supporto documentale.
Peraltro, lo stesso certificato di collaudo delle opere dell’ing. Tonon del 29 agosto 2019 è smentito dalla citata relazione del Comune di Verona il 26 novembre 2019, sopra citata, che ha accertato che la parte terminale della baia di carico dell’impianto di produzione dei conglomerati bituminosi è stata “tamponata da pareti in telone e non in lamiera”.
8. Anche i motivi (riproposti) del ricorso di primo grado sono infondati.
Il provvedimento di revoca, per quanto esposto, è ampiamente motivato, giungendo all’esito di un complesso procedimento nell’ambito del quale la Provincia, anche sollecitata dalle plurime lamentele della popolazione circostante, ha diffidato e contestato più volte inadempimenti e difformità rispetto ai provvedimenti autorizzativi e alle numerose diffide emanate; provvedimento di revoca che, contrariamente a quanto sostiene parte appellante, non si fonda esclusivamente sul ritardo nella presentazione di una dichiarazione o di una relazione, ma su gli inadempimenti di parte appellante sopra menzionati, che hanno causato pericoli per la salute e per l’ambiente (anche solo potenziale) come è reso manifesto dalle plurime segnalazioni dei cittadini della zona e dalla circostanza che successivamente all’originaria autorizzazione il funzionamento dell’impianto è stato limitato solo al periodo diurno e sono state imposte plurime prescrizioni volte a limitare le emissioni sonore e olfattive. A tal fine, peraltro, parte appellante ha proposto la realizzazione di una barriera fonoassorbente lungo il confine nord ovest, che però non ha mai dimostrato di aver realizzato secondo le prescrizioni dell’amministrazione. Contrariamente a quanto sostiene parte appellante il provvedimento di revoca dell’A.u.a. può essere giustificato anche se il pericolo per la salute e l’ambiente sia solo potenziale, in considerazione del valore degli interessi e dei beni tutelati che, anche alla luce del principio di precauzione, legittimano un’anticipazione delle soglie di tutela, specie a fronte di un operatore del settore che, pur diffidato e sollecitato a intervenire, non procedere nei termini e con le modalità richiesti dall’amministrazione competente.
La pacifica violazione delle prescrizioni, unitamente al disagio manifestato dalla popolazione e riscontrato dall’amministrazione nell’eccesso di emissioni, giustifica ampiamente il provvedimento impugnato.
9. Dalla stessa valutazione di impatto acustico ambientale redatta dallo Studio L.A.E. di Padova, inviata in data 30 agosto 2019 (doc. 13 di parte appellante nel giudizio di primo grado), è specificato che “la valutazione dell’impatto acustico dell’attività svolta dall’azienda Superbeton Spa presso lo stabilimento di Montorio ha rilevato un potenziale superamento dei livelli differenziali di immissione” (cfr., le conclusioni riportate a pag. 19).
Né è possibile accedere alla ricostruzione di parte appellante, secondo cui l’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 consente l’adozione di provvedimenti sanzionatori solo in presenza di violazioni di prescrizioni di carattere ambientale dell’AUA, restando del tutto irrilevanti per la Provincia, eventuali problematiche di carattere edilizio o paesaggistico (che è compito del Comune, invece, affrontare), in quanto la violazione di queste ultime rileva se incide, come nel caso di specie, su profili relativi alla tutela dell’ambiente. La Provincia, non è, peraltro, incompetente perché si è limitata ad adottare provvedimenti in materia ambientale e non in materia edilizia.
10. Inoltre, non colgono nel segno neanche le doglianze di parte appellante che tentano di superare le contestazioni della Provincia in relazione alle accertate difformità, con l’argomento che in realtà si tratterebbe di interventi migliorativi, perché, da un lato, non vi è inequivoca prova di tale effetto migliorativo e, dall’altro, “ogni eventuale variazione che si intende apportare in merito al progetto e alla gestione dell’impianto deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata alla Provincia” (prescrizione n. 25 del paragrafo “Obblighi da rispettare”, pag. 13, della determinazione provinciale n. 4206/2017). Nel caso di specie, è emerso in maniera incontestata che la Provincia non ha autorizzato i contestati interventi in variazione.
11. Non è peraltro vero che parte appellante avrebbe dato tempestivo riscontro alle diffide della Provincia ed avrebbe eseguito in linea di massima quanto richiesto perché, come evidenziato anche dalla Provincia nella memoria del 4 novembre del 2024, l’inottemperanza alle diffide e al loro contenuto, si ricava dalla stessa lettura delle dichiarazioni dei tecnici di Superbeton:
– nella sintetica e generica dichiarazione del direttore dei lavori, ing. Laiti, in data 15 luglio 2019 (doc. 7 di parte appellante nel giudizio di primo grado) si afferma che “i lavori relativi alla baia di carico e opere accessorie sono stati essenzialmente conclusi entro il 30.05.2019” e che essi sono “sostanzialmente congruenti con le pratiche urbanistiche (SCIA n. 24972 del 25.1.2027), ma non si comprende fino a che punto l’adempimento alle prescrizioni è realizzato perché nella citata dichiarazione si esclude espressamente l’ottemperanza alle prescrizioni operative di sicurezza dettate dallo Spisal”;
– nella dichiarazione integrativa di fine lavori del medesimo professionista, in data 2 settembre 2019 (doc. 14 di parte appellante del giudizio di primo grado) la società afferma che “i lavori sono conclusi secondo quanto riportato nella precedente comunicazione del 15.07.2019” e che sono in corso “colloqui” con gli uffici comunali per le “varianti” apportate secondo le prescrizioni operative dello Spisal;
– con ulteriore nota in data 10 settembre 2019 (doc. 16 di parte appellante del giudizio di primo grado) la società ha comunicato che “procederà immediatamente a dar corso ai lavori per l’adeguamento della baia di carico secondo le dimensioni riportate nel progetto autorizzato. Tali lavori si concluderanno entro 30 gg dalla data della presente con comunicazione scritta ai vari Enti per le proprie competenze”.
E’ dunque condivisibile il provvedimento di revoca che ha evidenziato la contraddittorietà ed ambiguità delle comunicazioni inviate da Superbeton spesso accompagnate da indeterminatezza e genericità dei loro contenuti.
12. Va, peraltro, rilevato che proprio la genericità e l’equivocità delle dichiarazioni dei tecnici ha consentito al Tribunale di Verona, con sentenza n. 2269 dell’8 giugno 2023, di assolvere il direttore dei lavori per la dichiarazione resa in data 15 luglio 2019, in quanto dalla stessa dichiarazione emergeva che le opere non erano state terminate al momento del rilascio della dichiarazione.
13. In ogni caso, come già rilevato, la revoca non è fondata solo sul mero ritardo con cui parte appellante ha presentato i documenti richiesti, seppure lo stesso non sia di per sé irrilevante, ma anche sulla mancata esecuzione delle opere contestate o sulla non conformità delle stesse rispetto alle prescrizioni.
14. La infondatezza dell’appello in relazione al provvedimento di revoca dell’Aua non può che ripercuotersi, come ben ha evidenziato il T.a.r., sul provvedimento del Comune che ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività edilizia di cui alla SCIA 335/2020, ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. 241/90, in quanto, a seguito della revoca dell’AUA, è venuta meno la possibilità di svolgere l’attività e, anche, la deroga in zona agricola precedentemente concessa.
L’appello è, pertanto, infondato.
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Maurizio Santise | Vincenzo Neri | |
IL SEGRETARIO