Manutenzione del proprio giardino: dovere giuridico dei proprietari. Norme e consigli 1


La bella stagione rende rigogliosa la vegetazione, tanto da richiedere maggiore manutenzione di giardini e aree verdi privati la quale non è una scelta di carattere personale ed estetica, ma un vero e proprio dovere giuridico dei proprietari, conduttori o amministratori che siano, e chi non rispetta le regole rischia sanzioni. Con l’aiuto del Regolamento Comunale per la Disciplina, le Gestione Integrata e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani  ed il vademecum della Polizia locale di Verona cerchiamo di chiarire i doveri e modalità operative


Con l’arrivo della bella stagione, quando la vegetazione si fa più rigogliosa e richiede maggiore attenzione, molti proprietari di giardini e aree verdi potrebbero pensare che la manutenzione del verde sia una semplice questione estetica o di preferenza personale. Non è così: a Verona, come stabilito dal Regolamento Comunale per la Disciplina, le Gestione Integrata e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, tenere in ordine la vegetazione rappresenta un vero e proprio dovere giuridico per proprietari, conduttori e amministratori.

La Polizia locale del comune di Verona ricorda che i proprietari di aree verdi sono giuridicamente tenuti a mantenere in ordine siepi, alberi e giardini, impedendone l’invasione negli spazi pubblici e la diffusione di vegetazione infestante anche per evitare la proliferazione e la diffusione di insetti fastidiosi sia per le piante che per l’uomo. Questo significa che siepi che invadono marciapiedi, rami che si protendono sulla strada pubblica o vegetazione che sporca gli spazi comuni non sono solo un fastidio, ma una violazione delle norme comunali che può comportare sanzioni.

Orari. Gli orari da rispettare per utilizzare macchinari o attrezzature rumorose per l’esecuzione dei lavori di giardinaggio sono indicati dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose che indicano: giorni feriali: dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20; giorni festivi ed il sabato: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16.00 alle ore 20.

Se previsti dal regolamento condominiale, gli orari possono essere diversi e anche più restrittivi, ma non in deroga. Se l’area verde da sfalciare è adiacente agli edifici scolastici, l’orario consentito è solo quello al di fuori dell’attività scolastica, restando comunque entro i limiti orari generici.

    Smaltimento dello scarto verde. raccolta_differenziataIl Regolamento Comunale per la disciplina, la gestione integrata e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani prevede che gli sfalci, le potature e ramaglie, le foglie e similari debbano essere raccolti conferendo il rifiuto verde direttamente presso i centri di raccolta da parte dell’utente domestico oppure con la raccolta porta a porta dove prevista e secondo precise modalità ed un calendario  e solo per gli sfalci d’erba (consultare il sito dell’A.M.I.A. per maggiori dettagli). Chi ha un proprio orto o giardino può optare per il compostaggio domestico mentre nei condomini è consentito solo nelle aree verdi comuni ed è vietato conferire nella compostiera anche la frazione umida. Evidentemente quanto rappresentato nella foto (fatta domenica 29 giugno) non rappresenta il modo corretto per lo smaltimento ma quello prettamente egoistico di chi lo ha fatto insieme ai sacchetti depositati a terra posto che il regolamento prevede che quando un cestino è pieno non ci si deve “accanire” nel continuare ad inserire rifiuti (sopra o a terra) ma ne va cercato ed utilizzato un altro. Troppa fatica?

Trattamenti fitosanitari. I trattamenti fitosanitari sono regolamentati dall’ Ordinanza del Sindaco n. 26 del 08/04/2009, che prevede una serie di prescrizioni al fine di tutelare dalle sostanze usate nei trattamenti la popolazione, gli animali e le coltivazioni limitrofe.

Il tema dei trattamenti fitosanitari meriterebbe un approfondimento posto che, ad oggi, nel comune di Verona l’utilizzo è affidato ad una Ordinanza del 2009.

Abbattimanto degli alberi in ambito privato. Ricordiamo che il Regolamento comunale per la tutela e l’incremento del verde pubblico e privato – art. 7.15 comma 3 – prevede che devono essere conservati su tutto il territorio comunale, sia nelle proprietà pubbliche che private, le tipologie di alberi di seguito indicate, di cui è vietato l’abbattimento ed il danneggiamento:

  • gli alberi aventi dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 50 cm di diametro per le specie di prima grandezza, superiore a 35 cm di diametro per le specie di seconda grandezza e superiore a 25 cm per le specie di terza grandezza, fatti salvi gli alberi di nuovo impianto inseriti in progetti unitari anche qualora siano di diametro inferiore alle misure sopra indicate
  • gli alberi policormici (con tronco che si divide in più fusti dal colletto) se almeno uno di essi raggiunge i 20 cm di diametro, misurato a 130 cm di altezza da terra
  • piante poste in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, anche se privi delle caratteristiche sopra elencate

Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento, l’abbattimento degli alberi tutelati di cui al suddetto articolo è consentito solo nei seguenti casi particolari:
– morte della pianta
– patologie non curabili e/o trasmissibili a piante vicine
– rischio o salvaguardia per la pubblica incolumità
– danni a manufatti pubblici o privati
– sesto e/o sito di impianto non consoni alle esigenze della specie
– realizzazione di nuove aree destinate all’edilizia pubblica e privata (quando non sia possibile o conveniente il trapianto)
– impedimento al corretto uso di spazi pubblici

  • per l’abbattimento di alberi oggetto di tutela/pregio – ferma l’autorizzazione paesaggistica ove prevista dall’Allegato A (punto14) e dall’Allegato B (punto 22) del DPR del 13 febbraio 2017 n. 31 – il proprietario o l’avente titolo devono presentare all’Ufficio del Verde, attraverso professionista abilitato, una comunicazione telematica a mezzo PEC strade@pec.comune.verona.it almeno 30 giorni prima dell’abbattimento
  • la comunicazione preventiva dovrà essere supportata da una relazione fitopatologica e, in caso di necessità, da analisi di stabilità secondo il metodo VTA (Visual Tree Assessment) o altri metodi accettati dalla comunità scientifica e, in sede giudiziaria, eseguite da tecnici abilitati, come da modulistica predisposta dall’Amministrazione comunale e riportata nell’Allegato B.
  • in caso di pericolo imminente di danni a persone, animali o cose il proprietario o l’avente titolo possono procedere all’abbattimento, dandone preventiva comunicazione telematica a mezzo PEC al Corpo di Polizia Locale polizia.municipale@pec.comune.verona.it e all’Ufficio del Verde strade@pec.comune.verona.it
  • la comunicazione a carattere di urgenza dovrà essere supportata dalla necessaria documentazione comprovante l’effettiva presenza di difetti e/o alterazioni di tipo biomeccanico che compromettono la stabilità della pianta, redatta da tecnici abilitati, come da modulistica predisposta dall’Amministrazione comunale e riportata nell’Allegato C.
  • tutta la documentazione (Allegato B e C) deve essere inviata tramite comunicazione telematica a mezzo PEC strade@pec.comune.verona.it

La cura del proprio verde, non è quindi solo una questione di estetica e di decoro, ma un preciso obbligo normativo, che contribuisce alla sicurezza e al benessere della comunità, a cui i i proprietari e gli amministratori sono chiamati a rispettare. 

Alberto Speciale

 

 

 

 

 


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