Con l’Ordinanza del presidente della Regione Veneto Luca Zaia del 1 luglio si dettano disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito alla salute dei lavoratori che svolgono l’attività nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature, al fine di ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute. Il provvedimento si applica per proteggere dalle 12.30 alle 16 alcune fasce di lavoratori dal caldo estremo di questi giorni
Come riferito dallo stesso presidente Zaia «Si tratta di una misura necessaria, per tutelare i lavoratori esposti al sole, rivolta ai settori dell’agricoltura, dell’edilizia e delle cave. Il provvedimento è mirato e si applica solo quando è davvero necessario: dal 3 luglio al 31 agosto sarà vietato svolgere attività lavorative all’aperto tra le 12:30 e le 16:00, ma esclusivamente nelle aree del Veneto in cui, secondo i dati scientifici aggiornati in tempo reale dal portale Worklimate, viene rilevato un livello di rischio ‘ALTO’ per i lavoratori esposti al sole e impegnati in attività fisica intensa.» (qui sito Inail -CNR )
L’Ordinanza regionale n. 34 recepisce le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare , a firma del presidente Giunta regionale, del 30 giugno 2025 e approvate dalla Conferenza delle Regioni rendendone obbligatoria l’applicazione nei casi in cui, nonostante le misure preventive già adottate dai datori di lavoro, permanga un rischio rilevante. Il testo prevede inoltre che “gli accordi aziendali già in vigore, se garantiscono una tutela uguale o superiore rispetto a quanto stabilito dall’ordinanza, rimangano validi e pienamente operativi”, valorizzando così le buone pratiche già presenti nel sistema produttivo veneto.
L’Ordinanza si estende anche alle lavorazioni svolte in ambienti chiusi non climatizzati, se condizionate dal calore esterno. Sono invece escluse, pur con obbligo di protezione adeguata, le attività urgenti di pubblica utilità e di protezione civile, per le quali è comunque richiesta la valutazione del rischio da parte del datore di lavoro, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Alberto Speciale