Ambiente, inquinamento PM10: prosegue allerta Arancione. Le restrizioni


Prosegue l’allerta arancione scattato mercoledì scorso che rimarrà attivo fino al prossimo bollettino Arpav che sarà emesso lunedì 2 marzo. La stazione fissa al Giarol Grande ha infatti registrato ancora superamenti del valore limite giornaliero di Pm10, fissato a 50 microgrammi/metro cubo.
 
Rimangono dunque in vigore le nuove limitazioni al traffico, attuate dall’1 ottobre dalle disposizioni regionali che impongono ai Comuni l’avvio del blocco dei veicoli più inquinanti previsto dal recente aggiornamento del Piano di Risanamento e Tutela dell’Atmosfera.
 

A partire dal 26/02/2026 è prevista l’allerta di livello 1- arancione per il PM10 e l’attivazione delle relative misure nel territorio del Comune di Verona.

1) LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

Dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026  

Divieto di circolazione tutti i giorni, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, dalle 8.30 alle 18.30, per : 

  • Autoveicoli a benzina (categoria M): Euro 0, Euro 1, Euro 2
  • Autoveicoli a benzina (categoria N): Euro 0, Euro 1, Euro 2
  • Autoveicoli a gasolio (categoria M): Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5
  • Autoveicoli a gasolio (categoria N): Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4
  • Autoveicoli a GPL/metano – benzina/diesel (categoria M): Euro 0, Euro 1, Euro 2
  • Autoveicoli a GPL/metano  – benzina/diesel (categoria N): Euro 0, Euro 1, Euro 2
  • Ciclomotori e motocicli (categoria L): Euro 0, Euro 1

Il divieto è esteso anche agli aderenti al servizio MoVe-In. Consulta la pagina di approfondimento del servizio. 

Le misure si applicano a tutto il territorio comunale, fatta eccezione per:

  • Tangenziale Est (da Via Valpantena all’altezza dello svincolo di Poiano fino al raccordo verso il casello autostradale di Verona Est e la vicina Tangenziale Sud)
  • Tangenziale Sud (dal raccordo del Casello autostradale di Verona Est fino a quello del Casello di Verona Nord)
  • Tratti autostradali ricadenti in territorio comunale
  • Itinerario di indirizzo alla Fiera di Verona, limitatamente al seguente percorso: uscita dalla tangenziale sud, Casello Autostradale di Verona Sud, Viale delle Nazioni, Largo del Perlar, Viale del Lavoro fino al Piazzale della Fiera, per il percorso più breve (in andata e ritorno) compreso l’area di parcheggio di Via Scopoli
  • Itinerario di indirizzo verso i parcheggi dello Stadio comunale “Marcantonio Bentegodi” e del Palazzetto dello Sport “Città di Verona” limitatamente al seguente percorso: Casello Autostradale di Verona Nord lungo la Mediana di Verona con uscita obbligatoria allo svincolo che conduce ai parcheggi dello Stadio, (in andata e ritorno)
  • Percorso da tangenziali e autostrade, per raggiungere aree camper site a Porta Palio e in Via Belfiore

Consulta le deroghe per particolari categorie di veicoli

Divieto di mantenere acceso il motore

In tutto il territorio Comunale dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026, è vietato mantenere acceso il motore:

  • degli autobus (compresi quelli di linea) durante la sosta o la fermata, anche ai capolinea, indipendentemente dalla durata o dalla presenza di conducente/passeggeri. L’accensione del motore deve avvenire solo immediatamente prima della partenza
  • degli autoveicoli in sosta o fermata; il divieto è esteso anche ai veicoli merci durante le operazioni di carico e scarico, in particolare nelle aree abitate
  • degli autoveicoli per arresto della circolazione, se dura più di un minuto, ad esempio presso semafori o passaggi a livello
  • dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste.

2) LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A BIOMASSA LEGNOSA, COMBUSTIONI ALL’APERTO E SPANDIMENTO LIQUAMI ZOOTECNICI

Dal 1° ottobre 2024 al 30 aprile 2025, nel territorio comunale sono previsti i seguenti divieti e obblighi per ridurre le emissioni e tutelare la qualità dell’aria:

1. Stufe e camini a legna o pellet

  • Non è consentito utilizzare generatori di calore e stufe domestiche a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet) con classe emissiva inferiore a 3 stelle (DM 186/2017), se è presente un impianto di riscaldamento alternativo

2. Uso del pellet

  • Negli impianti sotto i 35 kW si può usare solo pellet certificato classe A1 (UNI EN ISO 17225-2). L’utilizzatore deve conservare la documentazione che ne attesti la conformità
  • Per generatori oltre i 35 kW, il pellet deve corrispondere alla classe per cui l’impianto è certificato o a una classe superiore

3. Combustioni all’aperto

  • È vietato bruciare materiale vegetale all’aperto (art. 185, D.Lgs. 152/2006), anche per fini agricoli, salvo i casi previsti per la tutela fitosanitaria e autorizzati secondo la normativa vigente.

4. Barbecue e caldarroste all’aperto (attività di ristorazione/rosticceria)

  • Consentiti solo in livello verde, alle seguenti condizioni:
    • massimo 1 dispositivo per esercizio
    • dimensioni: braciere circolare Ø ≤ 80 cm oppure rettangolare con lato maggiore ≤ 80 cm; superficie di cottura ≤ 0,5 mq
    • combustibile: legna secca (umidità ≤ 25%) o carbone vegetale certificato; vietati legni trattati, pallet, truciolari e acceleranti liquidi

5. Falò tradizionali e fuochi d’artificio

  • Consentiti solo in livello verde, per un massimo di 2 eventi complessivi (anche nello stesso giorno) 
  • Necessaria autorizzazione comunale, concessa solo per festeggiamenti tradizionali promossi o autorizzati dal Comune
  • La legna deve essere naturale, non trattata o verniciata; si raccomanda l’uso di legna ben stagionata per ridurre emissioni e fumo

6. Informazioni su divieti e obblighi per lo spandimento di liquami e letami zootecnici

Si informa che a seguito dell’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, dal 1° ottobre 2025 al 15 aprile 2026 è vietato lo spandimento dei liquami zootecnici in caso di condizioni di allerta segnalate dal Bollettino agrometeo – Nitrati (che include anche le informazioni sul PM10).
Il divieto non si applica nei seguenti casi:

  • spandimento con iniezione o interramento immediato;
  • spandimento rasoterra su prati.

Inoltre è previsto l’interramento contestuale dei letami zootecnici e assimilati, in Zona di Vulnerabilità dei Nitrati con esclusione dei prati permanenti o stabili, con obbligo, in caso di aratura, di incorporare il letame entro 24 ore dalla distribuzione

Limitazioni aggiuntive in caso di allerta arancione (livello 1) o rosso (livello 2)

In caso di superamento prolungato del valore limite giornaliero per il PM10, fissato a 50 50 µg/m3, è prevista l’attivazione di ulteriori misure temporanee a carattere emergenziale:

  • Divieto di utilizzare stufe e camini a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet) con classe emissiva inferiore a 4 stelle (DM 186/2017), se presente un impianto alternativo di riscaldamento
  • Divieto di falò tradizionali
  • Divieto di barbecue e preparazione di caldarroste all’aperto da parte di attività di ristorazione/rosticceria con combustibili solidi (legna, carbone, ecc.)
  • Divieto di fuochi d’artificio classificati come F2, F3 e F4 (D. Lgs. 123/2015)

3) TEMPERATURE MASSIME CONSENTITE NEGLI EDIFICI

Dal 1° ottobre 2024 al 30 aprile 2025, nel territorio comunale sono previsti i seguenti divieti obblighi per ridurre le emissioni e tutelare la qualità dell’aria:

Climatizzazione di locali non abitativi

  • È vietato climatizzare cantine, ripostigli, scale che collegano abitazioni a cantine/garage/depositi, box e ambienti simili

Obbligo di limitazione delle temperature interne

Dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026, è obbligatorio rispettare i limiti di temperatura interna stabiliti dal D.P.R. 74/2013 e dal D.P.R. 412/93:

  • 19°C massimi (con tolleranza di 2°C) negli edifici classificati come:
    • E.1: residenze e assimilabili
    • E.2: uffici e assimilabili
    • E.4: attività ricreative o di culto e assimilabili
    • E.5: attività commerciali e assimilabili
    • E.6: attività sportive
    • E.7: scuole di ogni ordine e grado e assimilabili
  • 17°C massimi (con tolleranza di 2°C) negli edifici classificati come:
    • E.8: attività industriali e artigianali e assimilabili

Sono esclusi:
a. sedi diplomatiche e organizzazioni internazionali (non in condomini);
b. scuole materne e asili nido;
c. piscine, saune e ambienti assimilabili;
d. edifici industriali e artigianali nei casi in cui esigenze tecnologiche o produttive lo richiedano;
e. ulteriori eccezioni previste dalla legge.

Limitazioni aggiuntive in caso di allerta arancione (livello 1) o rosso (livello 2)

In caso di allerta arancione o rossa, la temperatura massima prevista per gli edifici deve essere ridotta di 1°C, restando valida la tolleranza di 2°C.

IMPORTANTE

I titolari o gestori di attività commerciali e assimilabili (negozi, pubblici esercizi, magazzini all’ingrosso o al dettaglio, supermercati ed esposizioni) sono fortemente invitati a mantenere normalmente chiuse le porte di accesso ai propri locali comunicanti con l’esterno, salvo nei casi in cui siano presenti dispositivi di isolamento termico alternativi.

 
L’emissione del prossimo bollettino di Arpav che darà riscontro sui livelli e sul proseguo o meno dello stato di allerta è previsto per venerdì 27 febbraio.
 

Fonte informazioni: Comune di Verona

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