
Comunicato Stampa Michele Bertucco
Nemmeno questo 2026, da non molto iniziato, trascorrerà senza aver visto un ricorso della società La Fossetta che fa capo al costruttore Leardini la quale, non paga della sentenza del Tar del giugno 2025 che aveva dichiarato “inammissibile e comunque infondato” l’ennesimo ricorso sui provvedimenti comunali che hanno determinato la restituzione e poi la definitiva archiviazione della scheda norma 159 per la realizzazione del Pua Ai Tgli di Montorio (120 appartamenti in area agricola), ha avviato l’ennesima impugnazione, questa volta davanti al Consiglio di Stato.
Dell’iniziativa c’è traccia nell’albo comunale che avvisa della costituzione in giudizio da parte del Comune di Verona. Si tratta del quarto o quinto tentativo, in media uno all’anno, di resuscitare una progettualità morta e sepolta fin dal 2017 a seguito della scoperta, da parte del sottoscritto, di una fideiussione falsa, non valida. Ciò aveva legittimato il Comune (che già aveva restituito la proposta sotto Tosi, in particolare dopo l’arresto del vicesindaco Giacino, e poi anche sotto Sboarina) di dichiarare definitivamente decaduto ogni vincolo reciproco tra Comune e proponente privato.
La costanza – ma sarebbe più appropriato definirlo a questo punto l’accanimento – dei proponenti dà quasi l’impressione di voler mandare dei messaggi subliminali. Credo che dopo cinque pronunciamenti della giustizia qualsiasi imprenditore o impresa provvederebbe a ritarare gli obiettivi del proprio business.
Vale la pena di ricordare, peraltro, che si trattava di una progettualità assolutamente campata in aria, che scambiava una colata di cemento su un’area agricola all’ingresso dell’abitato di Montorio per una serie di opere pubbliche tra cui una palestra, fontane con giochi d’acqua e strade a profusione, assolutamente prive di coperture finanziarie e di presupposti progettuali. Magistralmente narrata dall’ex vicesindaco della giunta Tosi nonché assessore all’Urbanistica Vito Giacino durante il suo secondo mandato, la proposta era caduta in disgrazia, revocata dal Comune stesso, appena dopo l’arresto del medesimo Giacino di cui proprio Leardini è stato il grande accusatore. In 5 anni in cui l’ipotesi di lottizzazione è rimasta in piedi non si è mai registrato nemmeno un euro di investimento concreto.
Avviso per la costituzione del Comune di Verona davanti al Consiglio di Stato in allegato, a seguire sentenza del Tar del giugno 2025
Fonte informazioni: Comunicato stampa Michele Bertucco
DETERMINA 931 DEL 02/03/2026
OGGETTO: RICORSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA T.A.R. VENETO N. 1084/2025.
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA CIVICA
Premesso che è stato promosso nei confronti del Comune ricorso R.G. n. 1267/26 innanzi al Consiglio di Stato, notificato in data 26.1.2026, per la riforma della sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 1084/2025 di data 25.6.2025;
Ritenuto che l’Amministrazione Comunale si costituisca anche in tale grado di giudizio;
Visti gli artt. 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 80, 3° e 4° comma, dello Statuto di questo Comune;
Visto il mandato sottoscritto dal Sindaco in data 25.2.2026;
D E T E R M I N A
1) di dar corso al mandato ricevuto dal Sindaco con la costituzione del Comune per resistere nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato R.G. n. 1267/2026 promosso con il ricorso di cui in premessa;
2) di confermare l’incarico della rappresentanza e difesa dell’Ente, anche per l’eventuale successiva fase esecutiva, agli avvocati dell’Avvocatura Civica;
3) disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nell’Albo Pretorio Informatico di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.
Copia della presente sia inviata per conoscenza alla Direzione Pianificazione Territoriale.
Firmato digitalmente da:
La Dirigente
Federica Miatto
N. 01084/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01247/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1247 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Misino e Laura Poggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Laura Poggi in Verona, Stradone Scipione Maffei 8;
contro
Comune di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Michelon in Verona, piazza Bra 1;
per l’annullamento
– della deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 10 giugno 2021 (con pubblicazione dal 18 giugno 2021 al 16 luglio 2021) con la quale è stata approvata la variante del PAT del Comune di Verona in adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo del suolo ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, e relativi allegati;
– della deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 19 settembre 2020 con la quale è stata adottata la variante del PAT del Comune di Verona in adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo del suolo ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, e relativi allegati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 maggio 2025 il dott. Andrea Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La questione sulla quale si controverte attiene all’approvazione della variante n. 23 del PAT del Comune di Verona a seguito della quale non sono state ricomprese negli ambiti di urbanizzazione consolidata le aree di cui alla “scheda norma” n. 159.
La vicenda origina da una serie di provvedimenti adottati nel corso del tempo dalla Regione Veneto e dal Comune di Verona, molti dei quali sono stati oggetto di impugnazione e il cui susseguirsi è stato oggetto di un’accurata ricostruzione storica a cura della parte ricorrente.
1.1. Il tutto prende le mosse dalla delibera della giunta regionale n. 4148 del 18 dicembre 2007 con la quale la Regione Veneto ha approvato il PAT del Comune di Verona operando alcune classificazioni delle aree territoriali.
In particolare, le aree catastalmente censite al foglio 137 – particelle 343, 344, 349, 350, 353, 355, 356 – sono state individuate come “Aree residuali e periurbane” soggette alla disciplina dell’art. 51 delle NTA; le aree catastalmente censite al foglio 137 – particelle 734, 738, 742, 746, 735, 739, 743, 747, 736, 740, 744, 748 – sono state inserite tra le “zone prevalentemente a destinazione agricola, poste al di fuori degli ambiti di tutela dei parchi o per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale” e, pertanto, soggette alla disciplina dell’art. 60 delle NTA.
La prima delle due norme citate, l’art. 51, precisa che “l’individuazione di tali aree indica un orientamento delle future linee di sviluppo insediativo atte a prefigurare un disegno organico integrato con l’area urbana esistente, la cui effettiva dimensione e ubicazione sarà definita dal P.I.”; la seconda disposizione, l’art. 60, stabilisce invece la possibilità “di modificare il perimetro della zona a prevalente destinazione agricola in prossimità degli ambiti di urbanizzazione consolidata, anche sulla base delle analisi del territorio e del paesaggio rurale conseguenti agli aggiornamenti del quadro conoscitivo di cui all’art. 17, comma 5, lettera f) della L.R. 11/04”.
1.2. Nel 2009, in previsione della redazione del primo PI, il Comune di Verona ha raccolto la manifestazione d’interesse al fine di selezionare gli immobili nei quali attuare interventi di nuova urbanizzazione e/o di sostituzione o riqualificazione all’interno dell’intero territorio comunale.
I ricorrenti hanno presentato una manifestazione di interesse che l’amministrazione ha ritenuto ammissibile, assegnandole il n. -OMISSIS-, predisponendo la corrispondente “scheda norma” contenente le carature urbanistiche assegnabili, le modalità di attuazione (PUA) nonché specifiche direttive e prescrizioni, rubricandola all’interno del repertorio normativo.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 91 in data 23 dicembre 2011, è stato quindi approvato il primo Piano degli Interventi (PI) del Comune di Verona con la valorizzazione della manifestazione d’interesse, seppur con riduzione della superficie territoriale prospettata in quella sede e con individuazione di un’area di contrazione volumetrica (AC) e di un’area destinata a Verde e Servizi (VS) che i ricorrenti avrebbero dovuto cedere al Comune dopo averla urbanizzata ed aver realizzato sulla stessa un’opera pubblica “a sostenibilità”.
1.3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 155 delle NTO del PI, in data 25 luglio 2013, il Comune, il soggetto attuatore (ossia la -OMISSIS-) e gli altri ricorrenti – unitamente ad altri proprietari delle aree inserite all’interno dell’ambito di pianificazione urbanistica di cui alla “scheda norma” n. 159 – hanno sottoscritto un accordo ex art. 6 l.r. 11/2014 con il quale hanno inteso dare concreta attuazione a quanto previsto nel PI, recependone le previsioni operative e confermandole.
In data 23 dicembre 2013, è stata così presentata al Comune di Verona l’istanza di approvazione del PUA denominato “-OMISSIS-”, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6.2 dell’accordo di pianificazione che prevedeva che la suddetta istanza venisse presentata entro un termine utile affinché il PUA potesse essere approvato entro il termine di cinque anni dall’entrata in vigore del PI (ossia dal 13 marzo 2012).
1.4. La giunta comunale, nonostante il parere favorevole espresso dagli uffici tecnici, discostandosi da questo, con delibera n. 227/2015, ha restituito il piano.
Il ricorso proposto contro tale provvedimento è stato respinto da questo Tribunale (TAR Veneto, sez. II, 14 dicembre 2016, n. 1375).
I ricorrenti, nelle more della definizione del giudizio di appello, conclusosi con l’annullamento della delibera gravata facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 28 aprile 2023, n. 4285), hanno quindi presentato al Comune un’istanza volta a far valutare una diversa soluzione progettuale del PUA che consentisse di superare i rilievi che avevano condotto la giunta comunale a motivare la restituzione del piano attuativo.
1.5. Nel maggio 2017, a seguito dei reiterati solleciti da parte del tecnico dei ricorrenti, finalizzati ad ottenere la valutazione della nuova soluzione progettuale PUA, la direzione progettazione urbanistica ha comunicato che non avrebbe istruito il piano con le modifiche presentate, in quanto la “scheda norma” n. 159, esclusa dal novero delle “schede norma” confermate dalla variante n. 22, era decaduta.
In scia con tale comunicazione, la giunta comunale, con delibera n. 174/2017, ha inserito la “scheda norma” n. 159 tra le “schede norma” decadute in quanto non confermate con la variante n. 22.
La delibera è stata impugnata dai ricorrenti con i ricorsi rubricati al r.g. ai nn. 854/2017 e 871/2017 e conseguentemente sospesa da questo Tribunale.
La giunta comunale, con delibera n. 289/2017, ha comunque approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 9, l.r. 14/2017, l’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, escludendo dal novero degli stessi le aree ricomprese all’interno dell’ambito della “scheda norma” n. 159.
Anche tale delibera è stata impugnata con ricorso per motivi aggiunti.
Su entrambe le citate delibere si è espresso questo Tribunale (TAR Veneto, 26 aprile 2019, n. 515) che le ha annullate, disponendo l’obbligo per il Comune di inserire le aree in discussione “nell’ambito della perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata sfruttabili ai fini edificatori, provvedendo all’adeguamento dei relativi elaborati cartografici”. Ancor prima dell’emanazione della sentenza, con delibera n. 109/2018, la giunta aveva dato atto della sussistenza, nel caso di specie, di tutte le condizioni di applicabilità dell’art. 2, comma 6-bis, delle NTO del PI e quindi riconosciuto che la “scheda norma” n. 159 e le previsioni operative della stessa, risultavano confermate dalla variante n. 22 e destinate a valere per ulteriori cinque anni, dall’entrata in vigore della stessa (17 marzo 2017).
1.6. Nonostante il cristallizzarsi della situazione nei termini suesposti, il Comune non ha provveduto all’adeguamento degli elaborati cartografici, né del PAT, né del PI.
Con la delibera n. 223 del 10 luglio 2019, circa tre mesi dopo la pubblicazione della sentenza di questo Tribunale, la giunta comunale ha dichiarato nullo, inefficace e comunque risolto l’accordo di pianificazione sottoscritto nel 2013, per inefficacia sopravvenuta della polizza fideiussoria prodotta dal soggetto attuatore a garanzia della realizzazione dell’opera pubblica perequativa “a sostenibilità”.
Dalla dichiarata inefficacia dell’accordo, il Comune ha fatto discendere un nuovo motivo di decadenza della “scheda norma” n. 159.
Al pari delle altre, anche questa delibera è stata impugnata con ricorso di cui al r.g. 1157/2019.
Quest’ultimo gravame è stato proposto dopo circa un anno da quello (r.g. 1349/2018) avverso la delibera del consiglio comunale n. 31/2018 (“Riesame e rivalutazioni. Conferma Parziale con riapertura dei termini per le osservazioni, modifica con riadozione parziale e pubblicazione della Variante 23 adottata con deliberazione n. 1/2017”) e ha preceduto quello (r.g. 647/2020) avverso la delibera del consiglio comunale n. 48/2019 (“Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione della variante n. 23”) nonché la delibera n. 84/2020 con la quale la giunta comunale ha preso atto degli elaborati della variante n. 23 e degli elaborati “costituenti adozione di variante (23 bis) della variante 23 al Piano Interventi del Comune di Verona e relativi allegati”.
Queste ultime deliberazioni, infatti, secondo la prospettazione di parte ricorrente, si sarebbero susseguite nel tempo con il preciso fine di confermare lo stralcio della “scheda norma” n. 159 dagli elaborati del PI, già illegittimamente disposto con la delibera di giunta n. 174/2017, in palese violazione ed elusione del giudicato.
Sul punto, è appena il caso di segnalare che su tutte le menzionate impugnazioni, questo Tribunale ha avuto modo di esprimersi sulla legittimità degli atti gravati respingendo i relativi ricorsi (TAR Veneto, sez. II, 22 agosto 2024, n. 2075; TAR Veneto, sez. II, 20 novembre 2024, n. 2739; TAR Veneto, sez. II, 12 luglio 2024, n. 1840).
1.7. In tale contesto, con le delibere n. 40 del 19 settembre 2020 e n. 27 del 10 giugno 2021, il Comune di Verona è giunto ad adottare prima e approvare poi, ai sensi dell’art. 14 l.r. 14/2017, la variante di adeguamento del PAT alle disposizioni per il contenimento del consumo del suolo, non inserendo le aree in parola nella tavola ricognitiva delle aree salvaguardate dalle limitazioni derivanti dall’approvazione della legge regionale sul consumo del suolo, allegata alla relazione, con tutti i conseguenti effetti pregiudizievoli.
Più specificamente, in data 1° marzo 2021, prima che venisse assunta la seconda delibera, la -OMISSIS- ha depositato osservazioni al piano adottato, chiedendo che le aree già indicate all’interno dell’ambito della “scheda norma” n. 159 venissero ricomprese integralmente tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata, ottemperando, in tal modo, al giudicato amministrativo.
L’osservazione non è stata però accolta dal consiglio comunale in sede di approvazione sulla base delle “valutazioni di ordine tecnico” espresse dagli uffici di cui all’elaborato “Analisi e valutazione dell’Ufficio alle osservazioni”, nelle quali è stato evidenziato come la delibera di approvazione della variante n. 23 di PI avrebbe “reiterato l’esclusione della scheda norma dalle previsioni operative” del Piano degli Interventi.
Nello specifico, pur dando atto che tale esclusione è stata oggetto di impugnazione al TAR, gli uffici hanno ritenuto non accoglibile l’osservazione, in quanto secondo quanto previsto al punto 3 dall’allegato B alla delibera della giunta regionale del 15 maggio 2018, n. 668, i Comuni in sede di adeguamento del PAT avrebbero dovuto provvedere alla verifica e/o correzione della perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, effettuata in sede di prima applicazione, facendo esatto riferimento alla classificazione delle aree di completamento effettuate dagli strumenti conformativi (PRG o PI).
In breve, il consiglio comunale ha ritenuto in sede di controdeduzioni di non procedere ad alcuna introduzione di altre aree rispetto a quelle previste, in ossequio ai criteri regionali, salvo alcuni casi di errata individuazione.
Tale provvedimento, con l’esclusione delle aree in argomento dal novero delle aree di urbanizzazione consolidata, non adeguandosi al giudicato della sentenza del TAR Veneto n. 515/2019, sarebbe stato emesso in violazione e/o elusione della stessa.
1.8. La delibera in questione, unitamente ai suoi atti presupposti, è stata conseguentemente impugnata con atto introduttivo notificato in data 15 ottobre 2021 e depositato in data 12 novembre 2021 affidato alle censure così rubricate: (i) “Illegittimità derivata – falsa rappresentazione dei fatti presupposti”; (ii) “Nullità dei provvedimenti impugnati in quanto adottati in violazione o, quantomeno, elusione del giudicato. Perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Contraddittorietà intrinseca del Provvedimento impugnato”.
2. Il Comune si è formalmente costituito in giudizio con atto depositato in data 18 novembre 2021 chiedendo la reiezione del ricorso.
3. I ricorrenti, in vista dell’udienza pubblica dell’11 luglio 2024 fissata ai fini della verifica della persistenza dell’interesse, hanno depositato in data 10 giugno 2024 una sintetica memoria ove, tra l’altro, hanno rappresentato lo stato degli altri ricorsi ritenuti connessi.
In particolare, hanno riferito che i ricorsi rubricati con i numeri r.g. 1157/2019 e r.g. 647/2020 erano stati discussi e trattenuti a decisione mentre quello rubricato al numero di r.g. 1349/2018 era ancora pendente.
4. All’udienza pubblica suddetta, il Tribunale, preso atto della dichiarazione di permanenza dell’interesse alla coltivazione del ricorso, ha disposto il rinvio della causa ad altra data.
5. In prossimità della nuova udienza pubblica, il Comune ha depositato un’articolata memoria ove ha controdedotto rispetto alle censure dei ricorrenti sollevando anche eccezioni in rito.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, prima della quale i ricorrenti hanno depositato la loro replica, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Innanzitutto, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dall’amministrazione comunale.
In particolare, il Comune, dopo avere richiamato alcuni accadimenti verificatisi prima dell’emanazione degli atti impugnati, evidenzia che, con la delibera del 10 luglio 2019, n. 223, la giunta ha dichiarato nullo ed inefficace e, comunque, risolto l’accordo stipulato il 25 luglio 2013 relativo all’attuazione della “scheda norma” n. 159 per grave carenza delle garanzie finanziarie, dando espressamente atto della citata “scheda norma” per carenza dei presupposti di cui agli artt. 2, comma 6-bis, e 155 delle NTO del Piano degli Interventi.
In tale ottica, sottolinea che questo Tribunale, con sentenza n. 2075/2024, ha respinto il ricorso proposto dai ricorrenti avverso tale deliberazione e che la medesima decisione è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato, che, tuttavia, non l’ha sospesa.
In definitiva, in ragione dell’efficacia della delibera n. 223/2019, l’amministrazione ha assunto le conseguenti determinazioni in linea con la decadenza della “scheda norma” precedentemente dichiarata.
1.1. L’eccezione è fondata.
Nonostante gli atti impugnati attengano alla questione della perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, non può dubitarsi che l’interesse a ricorrere sia profondamente inciso dalla dichiarata decadenza della “scheda norma” n. 159, disposta dalla delibera n. 223/2019 sulla cui legittimità questo Tribunale si è già espresso (TAR Veneto, sez. II, 20 novembre 2024, n. 2739).
Vero è che la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata costituisce un presupposto fondamentale per l’applicazione della disciplina sul contenimento del consumo di suolo, così come vero è che, astrattamente, l’ambito della “scheda norma” n. 159 avrebbe potuto essere ricompreso tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata in forza di quanto statuito da questo Tribunale (TAR Veneto, sez. II, 26 aprile 2019, n. 515).
Tuttavia, nel caso di specie, occorre considerare che l’amministrazione, nell’esercitare nuovamente i propri poteri – dopo aver “rilevato che, nel termine assegnato […], non è stata prodotta alcuna garanzia sostitutiva di quella verificata inefficace, e che nella nota del legale del soggetto attuatore non [è stata] richiesta alcuna proroga del termine assegnato per tale produzione” – ha esplicitamente deliberato “di dichiarare nullo ed inefficace e, comunque, risolto l’accordo stipulato in data 25 luglio 2013”.
Non è dunque sostenibile che l’interesse a contestare tale perimetrazione sussista autonomamente rispetto alle vicende relative alla “scheda norma” sul solo rilievo che essa incide sulla futura edificabilità dell’area.
I ricorrenti, infatti, non potrebbero trarre alcuna utilità dall’accoglimento del ricorso che sostanzialmente disegna un assetto del territorio al quale non possono più contribuire per effetto di precedenti determinazioni, le quali, a prescindere dall’appello pendente, allo stato, sono state vagliate come legittime.
La pendenza dell’appello su quest’ultima decisione, infatti, non può determinare la sospensione del presente giudizio, indipendentemente dalla produzione o meno di un effetto caducante sui provvedimenti impugnati derivante da un eventuale accoglimento; in tale ipotesi, infatti, potrebbero comunque essere esperite altre azioni correlate all’illegittimità degli atti.
2. Tanto rilevato con riguardo all’aspetto in rito, il Collegio ritiene comunque utile esaminare le questioni afferenti al merito.
2.1. Con il primo motivo di gravame i ricorrenti lamentano l’illegittimità derivata e la falsa rappresentazione dei fatti presupposti.
In particolare, i provvedimenti impugnati sarebbero stati emanati sulla base del dichiarato presupposto che la “scheda norma” n. 159 non era più parte della strumentazione urbanistica vigente per effetto della variante n. 23 del Piano degli Interventi.
Tale variante avrebbe reiterato l’esclusione della “scheda norma” dalla disciplina normativa, esclusione che il Comune ha cercato di legittimare con l’emanazione della deliberazione n. 223/2019, con la quale la giunta comunale ha dichiarato nullo, inefficace e comunque risolto l’accordo stipulato in data 25 luglio 2013, dando atto che tale dichiarazione determinava la decadenza della “scheda norma” n. 159 per carenza dei presupposti di cui agli artt. 2, comma 6-bis, e 155 delle NTO del Piano Interventi.
In tale contesto, parte ricorrente evidenzia come l’eventuale accoglimento dei ricorsi proposti avverso gli atti ritenuti presupposti (ricorsi nn. 1349/2018, 1157/2019 e 647/2020), sarebbe destinato a ripercuotersi sui provvedimenti gravati in questo giudizio, determinandone l’illegittimità derivata nella parte in cui questi ultimi escludono le aree ricomprese nell’ambito della “scheda norma” n. 159 dalle aree escluse dalle limitazioni poste dalla normativa sul consumo del suolo.
2.2. Con il secondo motivo di gravame i ricorrenti deducono la nullità dei provvedimenti impugnati in quanto adottati in violazione o, quantomeno, elusione del giudicato; deducono altresì perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa nonché contraddittorietà intrinseca del provvedimento impugnato.
Nel dettaglio, dopo avere richiamato gli orientamenti giurisprudenziali in tema di violazione ed elusione del giudicato, i ricorrenti evidenziano che questo Tribunale, con la sentenza n. 515/2017, nell’annullare la delibera n. 289/2017 (con la quale la giunta aveva approvato ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 5, e dell’art. 13, comma 9, l.r. 14/2017, l’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata) ha disposto l’obbligo per il Comune di inserire determinate aree “nell’ambito della perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata sfruttabili ai fini edificatori, provvedendo all’adeguamento dei relativi elaborati cartografici”.
In detta prospettiva, il Comune, non ottemperando alla precisa e puntuale prescrizione di questo Tribunale, ha eluso il giudicato lasciando espunta dalla disciplina operativa del Piano Interventi la “scheda norma” n. -OMISSIS-.
Il provvedimento impugnato, inoltre, risulterebbe perplesso e contraddittorio laddove, pur evidenziando la necessità di adeguare lo strumento urbanistico anche alle pronunce degli organi giudiziari, non ha disposto l’adeguamento dello stesso alla pronuncia giudiziale.
Nel caso di specie, l’atto presupposto, costituito dalla delibera n. 223/2019, risulta essere fondamento esclusivo tanto dello stralcio della “scheda norma” dal repertorio normativo del PI vigente, quanto dell’esclusione delle aree già ricomprese nel predetto ambito dalle “parti del territorio già edificato comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate alla trasformazione insediativa” negli elaborati di adeguamento del PAT alle disposizioni per il contenimento del consumo del suolo ai sensi dell’art. 14 l.r. 14/2017.
2.3. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati per le ragioni appresso indicate ed esposte in modo unitario tenuto conto della loro intima connessione.
Coglie nel segno l’amministrazione quando rileva che la sentenza n. 515/2019 di questo Tribunale non l’ha privata del potere di rivalutazione che è connaturato all’ampia discrezionalità di cui normalmente godono gli enti locali in subiecta materia.
Al riguardo, è appena il caso di ricordare che “la giurisprudenza amministrativa ha costantemente e da tempo precisato (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 25 giugno 2019, n. 4343) che il disegno urbanistico definito da uno strumento di pianificazione generale o da una sua variante costituisce estrinsecazione del potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità, che rispecchia delle scelte riguardanti non solo l’organizzazione del territorio, ma anche il quadro assai più vasto delle opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico (Consiglio di Stato, sez. IV, 1 agosto 2018, n. 4734)” (Cons Stato, sez. II, 10 marzo 2021, n. 2056).
Sotto tale profilo, il dato letterale della norma regionale depone a favore di questo inquadramento della fattispecie e, soprattutto, la circoscrive; infatti, l’art. 13, comma 9, così stabilisce: “9. Gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), sono individuati con provvedimento della giunta o del consiglio comunale e sono trasmessi in Regione entro il termine previsto dal comma 5 dell’articolo 4. I comuni, in sede di adeguamento [dello] strumento urbanistico generale ai sensi del comma 10 confermano o rettificano detti ambiti”.
Ciò significa che, secondo le coordinate ermeneutiche offerte dalla Regione con la delibera n. 668/2018, la quale ha dettato disposizioni di dettaglio attuative della citata norma transitoria, i Comuni dovevano (e devono) provvedere “alla “conferma o rettifica” degli ambiti di urbanizzazione consolidata inizialmente individuati e alla verifica dei dati trasmessi e contenuti nella “Scheda Informativa” così come indicato nell’Allegato B “Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo””.
In disparte il processo seguito dalla giunta regionale per giungere alla ripartizione delle quantità massime di suolo consumabili per ogni comune, illustrato con tutti i suoi tecnicismi dalla difesa dell’amministrazione, non può condividersi l’assunto in base al quale la seconda fase di perimetrazione prevista dall’art. 13, comma 9, l.r. 14/2017 non consente di operare una rivalutazione discrezionale, ma solo una conferma o rettifica degli ambiti precedentemente individuati.
In termini generali, l’interpretazione che i ricorrenti offrono della citata disposizione – distinguendo tra prima e seconda fase nonché analizzando la loro interdipendenza sino a discettare sul significato da attribuire alle attività di “conferma e rettifica” – porta a restringere enormemente il raggio dell’azione amministrativa in un campo come quello del governo del territorio che, è bene ricordare, risulta essere informato – secondo quanto stabilito proprio dalla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 – al principio fondamentale della “programmazione dell’uso del suolo e [della] riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale” (art. 1, comma 2).
Il mancato inserimento dell’ambito della “scheda norma” n. 159 nel novero degli ambiti individuati con la deliberazione n. 289/2017 (il quale, a sua volta, avrebbe condizionato la seconda fase) non può valere a mettere in discussione le determinazioni cui è giunto il Comune in ultima battuta. Se, infatti, in un primo momento, non vi era ancora il giudicato di questo Tribunale (TAR Veneto, 26 aprile 2019, n. 515), successivamente, quando si sarebbe potuto effettuare una valutazione diversa, la stessa non si è fatta per altre ragioni ostative nel frattempo emerse (ossia la declaratoria di nullità, inefficacia e/o risoluzione dell’accordo di pianificazione sottoscritto nel 2013, per inefficacia sopravvenuta della polizza fideiussoria prodotta dal soggetto attuatore a garanzia della realizzazione dell’opera pubblica perequativa “a sostenibilità”).
Ragionando a contrario, ossia aderendo allo schema argomentativo dei ricorrenti, il Comune, in ossequio alla statuizione di questo Tribunale, avrebbe dovuto inserire le aree in discussione “nell’ambito della perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata sfruttabili ai fini edificatori provvedendo all’adeguamento dei relativi elaborati cartografici” per poi procedere alla rettifica in ragione delle carenze riscontrate in capo al soggetto attuatore sotto il profilo delle garanzie.
Per il vero, nel caso in rassegna, lo svolgimento di questo iter istruttorio non si è reso necessario in quanto dopo la pubblicazione della sentenza di questo Tribunale (TAR Veneto, 26 aprile 2019, n. 515) è emersa l’inidoneità del soggetto che avrebbe dovuto dare corpo a quelle attività edificatorie di cui la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata rappresentava il presupposto; e, su questo aspetto, non vale la pena indugiare oltre essendo, come più volte sottolineato, intervenuta un’altra pronuncia sulla quale è stato chiamato ad esprimersi il giudice di appello (TAR Veneto, sez. II, 20 novembre 2024, n. 2739).
Solo in questo ambito possono essere richiamati, ad abundantiam, i tecnicismi sopra accennati, la cui illustrazione da parte del Comune di Verona è diretta a dimostrare come la perimetrazione della prima fase abbia acceso le luci su una questione fondamentale capace di condizionare l’intero processo decisionale: la determinazione di una quantità di suolo consumabile assolutamente abnorme.
Dinanzi a tale criticità, il Comune sostiene, in sintesi, di essere stato costretto ad intervenire e di averlo fatto in sede di adeguamento dello strumento urbanistico ai sensi all’art. 14 l.r. 14/2017.
Su questo specifico punto, i ricorrenti non controdeducono adeguatamente: dapprima sostengono che i provvedimenti impugnati sono gli ultimi di una catena di provvedimenti emessi dal Comune per impedire, senza soluzione di continuità, l’edificazione delle aree in oggetto; poi, fornendo una propria lettura della delibera di approvazione della variante al PAT e prescindendo da una visione di insieme delle attività procedimentali, contestano la natura meramente ricognitiva di tale variante che il Comune le avrebbe attribuito.
3. In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile, ferma restando l’infondatezza delle censure.
4. La peculiarità delle questioni trattate, fortemente condizionate dalla pendenza di altri giudizi, determina la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Andrea Rizzo, Referendario, Estensore

