Erogazioni liberali: dal 2027 comunicazione obbligatoria per tutti gli Ets, anche i più piccoli


Rivoluzione fiscale per il Terzo settore: addio alla soglia dei 220mila euro. Tutti gli Enti dovranno comunicare le donazioni ricevute all’Agenzia delle entrate


Il mondo del Terzo settore si prepara a un cambio di rotta significativo in materia di comunicazioni fiscali. A partire dal 2027, tutti gli Enti del Terzo settore (Ets) saranno obbligati a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati delle erogazioni liberali ricevute, indipendentemente dalla loro dimensione economica. Una novità che coinvolgerà anche le piccole associazioni e organizzazioni che finora erano esentate dall’obbligo.

La scadenza imminente: 16 marzo 2026. Intanto, per quest’anno resta ancora in vigore il vecchio regime. Entro il 16 marzo 2026, gli Ets che nel 2024 hanno registrato entrate superiori a 220.000 euro sono obbligati a comunicare le erogazioni liberali ricevute nel corso del 2025. Gli enti sotto questa soglia hanno invece la facoltà, ma non l’obbligo, di effettuare la comunicazione.

Chi deve comunicare oggi. Secondo il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024, i soggetti attualmente interessati dalla comunicazione sono:

  • gli Enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali (escluse le imprese sociali in forma societaria);
  • le Onlus ancora iscritte all’Anagrafe unica nel 2025 (abrogata dal 1° gennaio 2026);
  • le Fondazioni e Associazioni riconosciute per la tutela dei beni artistici, storici e paesaggistici;
  • le Fondazioni e Associazioni riconosciute per la ricerca scientifica.

Per tutti questi enti vale la regola: sopra i 220.000 euro di entrate nel 2024, l’invio diventa obbligatorio. Sotto tale soglia, resta facoltativo.

Cosa cambia dal 2027: addio alla soglia. La vera rivoluzione arriverà con la comunicazione da effettuare nel marzo 2027Ciò significa che gli Ets menzionati saranno tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2027 le erogazioni liberali effettuate ai sensi dell’art. 83 del codice del Terzo settore ricevute nel corso del 2026, indipendentemente dal volume di entrate che l’ente abbia registrato nell’esercizio 2025.

Ciò significa che anche la più piccola associazione di volontariato, indipendentemente dal volume di entrate registrato, dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate le erogazioni liberali ricevute nel corso del 2026.

Quali donazioni vanno comunicate. Non tutte le donazioni sono soggette all’obbligo di comunicazione, vanno segnalate:

  • le erogazioni liberali di donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici;
  • le donazioni di altri donatori, ma solo se dal pagamento risulta il codice fiscale del soggetto erogante;
  • solo i versamenti effettuati tramite sistemi tracciabili: bonifici bancari, postali, carte di credito, debito o prepagate.

Non vanno invece comunicati i dati relativi alle raccolte cumulative con unico versamento effettuato da un soggetto in nome e per conto di più persone.

Perché questa estensione. L’ampliamento dell’obbligo a tutti gli Ets, indipendentemente dalle dimensioni, risponde a un obiettivo preciso: completare i dati presenti nella dichiarazione dei redditi precompilata dei contribuenti che hanno effettuato donazioni, agevolando così la compilazione della dichiarazione e garantendo il diritto alle detrazioni fiscali.

Questo sistema permette all’Agenzia delle entrate di avere un quadro completo delle erogazioni liberali effettuate dai cittadini, inserendole automaticamente nel modello 730 o nel modello Redditi precompilato.

Come effettuare la comunicazioneLa trasmissione dei dati avviene telematicamente, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate del 4 marzo 2024. Gli enti possono:

  • trasmettere direttamente, abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate ed utilizzando un apposito software;
  • rivolgersi a un intermediario abilitato (commercialista o CAF).

Sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile un’apposita sezione con tutte le informazioni tecniche e le risposte alle domande più frequenti.

Sanzioni: quando scattano. Per le comunicazioni facoltative (quelle degli enti sotto i 220.000 euro nel regime attuale) non sono previste sanzioni, salvo il caso in cui un’errata comunicazione determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata del donatore.

Per le comunicazioni obbligatorie, invece, l’omissione o l’invio di dati errati può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa fiscale.

L’invito agli Ets: prepararsi per tempo. Con l’estensione dell’obbligo a tutti gli enti dal 2027, è fondamentale che tutti gli Ets si organizzino fin da subito per tenere traccia in modo corretto delle erogazioni liberali ricevute nel corso del 2026.

Questo significa implementare sistemi di registrazione che permettano di:

  • identificare con precisione i donatori,
  • registrare il codice fiscale quando disponibile;
  • verificare che i pagamenti siano effettuati con modalità tracciabili;
  • distinguere tra donatori occasionali e continuativi.

Cosa succede alle vecchie Onlus. Con l’abrogazione dell’Anagrafe unica delle Onlus dal 1° gennaio 2026, questi enti non saranno più soggetti all’obbligo in quanto tali. Tuttavia, se si iscriveranno al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) e diventeranno quindi Ets, rientreranno automaticamente nel nuovo regime e saranno tenuti alla comunicazione dal 2027.

Lo stesso vale per le fondazioni e associazioni riconosciute per la tutela dei beni culturali o per la ricerca scientifica: l’obbligo si applicherà solo se in possesso della qualifica di Ets.

Un cambio culturale per il non profit. L’estensione dell’obbligo rappresenta un cambio di paradigma importante per il mondo del volontariato e del Terzo settore italiano. Se da un lato aumenta gli adempimenti burocratici anche per le organizzazioni più piccole, dall’altro rafforza la tracciabilità delle donazioni e la trasparenza del settore, facilitando al contempo i donatori nella fruizione dei benefici fiscali.

Per molte piccole realtà del Terzo settore sarà necessario attrezzarsi con nuovi strumenti informatici e, probabilmente, con il supporto di professionisti esterni. Un investimento che diventa indispensabile per restare in regola con le nuove norme fiscali.

In sintesi:

  • 16 marzo 2026: scadenza per chi ha superato € 220.000 di entrate nel 2024;
  • dal marzo 2027: obbligo esteso a tutti gli Ets, senza soglie;
  • da comunicare: solo donazioni tracciabili con codice fiscale del donatore;
  • come: telematicamente, direttamente o tramite intermediario.

Per quanto riguarda le donazioni-erogazioni liberali li ricevute dall’Associazione montorioveronese.it, attraverso sitemi tracciabili, confermiamo che il ddocumento consegnato ai donatori è valido ai fini fiscali per poter ottenere in sede di compilazione del modello 730 la prevista detrazione fiscale.

Alberto Speciale

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Fonti:

  • Decreto MEF 1° marzo 2024
  • Provvedimento Agenzia delle Entrate 4 marzo 2024
  • Codice del Terzo Settore (art. 83)
  • Agenzia delle Entrate – Sezione Terzo settore

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