Piano degli interventi. Scheda 159 via dei Tigli


 

Accordo di Pianificazione scheda norma 159 a Montorio via dei Tigli. Il Consiglio di Stato rigetta la richiesta di sospensiva

 

 

Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 983 del 04/03/2015, rigetta la richiesta di sospensiva, già respinta dal Tar di Venezia, presentata dalla società La Fossetta S.r.l.. Di conseguenza, l’accordo di pianificazione – scheda a norma 159 in via dei Tigli a Montorio, secondo quanto sostenuto dal Comune di Verona, risulta automaticamente interrotto. 

 

Ordinanza del Consiglio di Stato

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 336 del 2015, proposto da:

 

La Fossetta S.r.l., con sede in Verona, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Neri e Andrea Manzi, e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, alla via F, Confalonieri n. 5, per mandato a margine dell’appello cautelare;

 

contro

Comune di Verona, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Sala e Marcello Clarich, e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, al viale Liegi n. 32, per mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;

per la riforma

dell’ordinanza del T.A.R. per il Veneto, Sezione II, n. 665 del 18 dicembre 2014, resa tra le parti, con cui è stata rigettata, con compensazione di spese, l’istanza incidentale di sospensione presentata nel ricorso in primo grado n.r. 1589/2014, proposto per l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso, ex art. 20 commi 1 e 4 bis della l.r. n. 11/2004 sull’istanza di adozione del piano urbanistico attuativo denominato “Ai Tigli”, e l’annullamento della nota dirigenziale n. 217938 di prot. del 12 agosto 2014, che significa come non sia decorso il termine per la formazione del silenzio, nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale, ivi compresa la nota n. 307300 del 7 novembre 2014

 

 

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2015 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. Luigi Manzi, in dichiarata sostituzione dell’avv. Andrea Manzi, per la società appellante e l’avv. Marcello Clarich per il Comune di Verona appellato;

 

 

Considerato che l’appello cautelare non risulta connotato da sufficiente fumus boni juris, sia in relazione alla dedotta formazione del silenzio con valore di assenso, poiché i chiarimenti richiesti e forniti dal notaio sono pervenuti all’amministrazione soltanto in data 4 giugno 2014, sia con riferimento alla dedotta pienezza di poteri rappresentativi, laddove la procura conferita contiene limitazioni che non paiono compatibili con contenuto ed effetti della convenzione accessiva al piano urbanistico attuativo;

Ritenuto comunque equo compensare le spese dell’appello cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) Respinge l’appello cautelare n.r. 336/2015.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Goffredo Zaccardi, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 


 

Ordinanza TAR Veneto

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1589 del 2014, proposto da:

 

La Fossetta S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Neri, con domicilio ex lege presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

 

contro

Comune di Verona in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni R. Caineri, Franco Zambelli, Giovanni Sala, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Franco Zambelli in Venezia-Mestre, Via Cavallotti, 22;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

per l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi del combinato disposto dell’art.20, commi 1 e 4 bis, della L.R. n. 11/2004, sull’adozione del Piano Urbanistico Attuativo denominato “AI TIGLI” presentato indata 23 dicembre

e per il conseguente annullamento previa sospensione dell’efficacia

– della nota 12 agosto 2014 prot. n. 217938 a firma del Dirigente del Servizio Amministrativo Urbanistica Peep;

di tutti gli altri atti comunque connessi per presupposizione o consequenzialità , ivi compresa, ove occorresse, la nota 7 novembre 2014 prot. n. 307300.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Verona;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

 

Ritenuto, ad un primo sommario esame, che allo stato il ricorso non presenti apprezzabili profili di fumus, ritenendo il Collegio allo stato condivisibili le eccezioni sollevate dalla difesa del Comune circa l’incompletezza dell’istanza di adozione del P.U.A., specie sotto il profilo della limitatezza dei poteri conferiti alla società ricorrente dalla procura notarile, poteri che non sembrano assicurare un serio impegno da parte dei proprietari alla futura esecuzione degli obblighi che deriveranno dal piano;

Ritenuti pertanto insussistenti i presupposti per la concessione della tutela cautelare;

Ritenuto che le spese possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)

Respinge la domanda cautelare;

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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